SEZIONE 01

09 – RIPRISTINO DI SOVRANITÀ

SEZIONE 01 – ARTICOLO 09
La conclusione della fase di transizione è determinata dall’instaurazione delle nuove Istituzioni previste dall’Ordinamento Giuridico che il Popolo Veneto avrà deciso di darsi secondo i tempi e modi che riterrà di porre in essere.
Sarà decisa con la proclamazione (anche unilaterale) dell’incondizionato e totale ripristino di sovranità del Popolo Veneto sulle proprie terre.

07 – PRINCIPIO DI LEGALITÀ E CRITERI DI ATTUAZIONE

SEZIONE 01 – ARTICOLO 07
Il principio di legalità afferma che tutti gli organi dello Stato sono tenuti ad agire secondo la legge in modo formale e sostanziale.
Tale principio ammette che il potere venga esercitato in modo discrezionale, ma non in modo arbitrario e deve sempre essere improntato a finalità di pubblico interesse.
Sotto il profilo formale, il principio di legalità conferisce alla pubblica amministrazione la giurisdizione e i soli poteri conferiti dalla legge.
Sotto il profilo sostanziale, il principio di legalità conferisce alla pubblica amministrazione sia la giurisdizione che la facoltà di esercizio dei loro poteri in conformità con i contenuti prescritti dalla legge.
L’amministrazione pubblica è tenuta non solo a perseguire i fini determinati dalla legge (legalità-indirizzo), ma anche a operare in conformità alle disposizioni normative stesse (legalità-garanzia).
L’Amministrazione del Governo Veneto Provvisorio (GVP), agisce in tutte le sue espressioni ed articolazioni attraverso l’emanazione, l’applicazione e il potere di far osservare le norme emanate e che possono essere solo di esclusivo pubblico interesse.

06 – FINALITÀ DELL’ORDINAMENTO

SEZ. 01 – ART. 06
 
Dovere dell’OGVP è disciplinare il ripristino di sovranità del Popolo Veneto sui propri territori mediante tale provvisoria piattaforma di riferimento giuridico/amministrativa.
Avendo attenzione al principio per cui l’esistenza di ogni persona umana è un imprescindibile diritto naturale universalmente efficace e che come tale non può che estrinsecarsi liberamente, ogni Popolo determina criteri, organizzazione e livelli di autonomia sociale armonizzando, attraverso il  mutuo consenso, l’interazione fra i propri membri per il perseguimento dello sviluppo e il comune progresso secondo i propri usi, costumi e tradizioni; a tale scopo ogni Popolo legifera e comunemente stabilisce il proprio ordinamento con statuti, codici, norme, e regolamenti che in quanto tali hanno valore e forza legale su tutti i membri della società che liberamente hanno deciso di farvi parte.

05 – CRITERI DI APPLICAZIONE DELLE NORME

SEZ. 01 – ART. 05
L’applicabilità di ogni norma prevista dal presente OGVP deve essere ponderata e coerente col proposito per la quale è emessa.
Vi è equilibrio giuridico fra scopo della norma e la sua applicabilità solo se si concreta in una fattibile e concreta attuabilità alla specifica realtà cui viene applicata.
Le norme giuridiche sono suddivise  in base ai criteri di applicazione, ovvero:
DECRETI
Un decreto è un provvedimento provvisorio avente forza di legge.
Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Governo Provvisorio.
Il Governo Provvisorio emette solo ed esclusivamente decreti legge che devono ispirarsi ai principi generali e consuetudinari universalmente accettati.
TRATTATI INTERNAZIONALI E PROTOCOLLO
Il trattato internazionale è espressione di volontà di due o più realtà statuali legittime e destinate a disciplinare i rapporti intercorrenti tra essi.
Col termine protocollo viene indicato il trattato con il quale si stabiliscono norme integrative rispetto a quelle contenute in un altro, o si disciplina l’attuazione di un altro trattato in attesa della sua entrata in vigore (protocollo di firma), o viene regolata una questione specifica.
Essendo fonti di secondo grado, i trattati sono subordinati alle norme consuetudinarie che ne disciplinano il processo di formazione (diritto dei trattati).
ORDINANZE
​Nello Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio (OGVP) con il termine “ordinanza” si designano atti aventi forza di legge urgenti e di prevalente necessità pubbliche che creano doveri positivi (di fare o dare) o negativi (di non fare o di non dare) e che entrano subito in vigore con la loro emanazione.
L’ordinanza è emanata dalle preposte Istituzioni in casi straordinari e di particolare gravità.
L’ordinanza deve essere sempre adeguatamente motivata.
L’ordinanza può essere rinnovata per il medesimo motivo, purché non vi sia interruzione temporale, col precedente periodo di applicazione.
L’ordinanza non comporta deroghe all’ OGVP vigente e ha valore temporale limitato e per un massimo di cento (100) giorni.
Il presupposto per l’emanazione delle ordinanze è l’urgenza derivante dalla prevalente necessità e dalla impossibilità di differire l’intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di danno incombente.
SENTENZE
La sentenza è un provvedimento giurisdizionale con il quale il giudice definisce in tutto o in parte la controversia che gli è stata sottoposta al fine di risolvere le questioni in fatto e in diritto proposte dalle parti.

03 – CRITERI DI COMPETENZA DELLE NORME

SEZ. 01 – ART. 03
 
Le norme giuridiche sono suddivise  per competenza territoriale ovvero:
  • norme federali, quelle emanate dal GVP attraverso il Consiglio Federale Provvisorio.
  • norme statali, quelle emanate dal GVP attraverso i Consigli di Contea e applicabili a materie di – specifica competenza degli Stati federati.
  • norme municipali, quelle emanate dal GVP attraverso i Consigli Municipali e applicabili a materie di specifica loro competenza.
Le norme giuridiche sono suddivise anche per competenza integrativa:
  • regolamenti, ovvero tutti gli atti normativi emanati da organi dello stato, enti pubblici e privati per disciplinare, laddove sia necessario, determinate materie o il proprio funzionamento.
  • usi e consuetudini, (dette anche fonti non scritte) che si ispirano e si richiamano alle tradizioni e alla tipicità culturale del Popolo Veneto.
Tutte le norme sono emanate e applicabili secondo il criterio di competenza territoriale attribuito alla “Fonte” stessa della norma, (Federale – Contea – Municipalità) e determinandone l’eventuale vizio di competenza.
 

02 – CRITERI DI UNIFORMITÀ DELLE NORME

​SEZ. 01 – ART. 02

Tutte le norme giuridiche devono uniformarsi ai seguenti criteri:

  • devono essere di carattere generale e fondamentali per la vita del Paese;
  • devono essere fra loro coerenti e armonizzate;
  • devono essere equilibrate con la tipicità culturale e con la tradizione dei Popoli della Venethia;
  • devono essere comprensibili, sintetiche e semplici.
Tale ordinamento deve consentire al Popolo di identificarsi nelle leggi che lo governano e non di subirle.

01 – ELEMENTI ESSENZIALI

SEZ. 01 – ART. 01
L’OGVP è un ordinamento giuridico:
  • a carattere generale (finalizzato al bene comune)
  • originario (derivante cioè solo dal Popolo Veneto e dal suo diritto di autodeterminarsi).
È costituito dall’insieme delle norme emanate dal Governo Veneto Provvisorio (GVP) in tutte le sue espressioni ed articolazioni.
Tutte le norme sono subordinate e tenute al rispetto di questi elementi fondamentali:
  • il Creato, ovvero la Natura universale in tutte le sue espressioni;
  • la Persona umana in vita, sovrana del proprio corpo fisico, della propria sfera intellettuale e della propria sfera spirituale;
  • il Popolo Veneto, soggetto originario fonte e destinatario delle norme;
  • la Comunità internazionale comprensiva di tutti i soggetti riconosciuti, di quelli che ne rivendicano il diritto e delle norme consuetudinarie del diritto internazionale applicabili.