SEZIONE 02

04 – NO A PENA DI MORTE ED ERGASTOLO

SEZIONE 02 – ARTICOLO 04
NO ALLA PENA DI MORTE
L’OGVP non prevede l’applicazione della pena di morte (o pena capitale).
Nessuna sanzione penale può determinare la privazione della vita di un condannato.
NO ALL’ERGASTOLO
L’OGVP non prevede l’applicazione di una pena detentiva equivalente alla reclusione a vita.
Nessuna sanzione penale può determinare la reclusione a vita di un condannato.

03 – RIFIUTO DELLA GUERRA E DI OGNI FORMA DI AGGRESSIONE

SEZIONE 02 – ARTICOLO 03
La Repubblica Veneta rifiuta il ricorso alla guerra e qualsiasi espediente che arrechi offesa o minacci la libertà, la sovranità e la sicurezza degli altri Popoli.
La Repubblica Veneta ha il dovere di opporsi, difendersi, resistere e nel caso contrastare ogni forma di aggressione che arrechi offesa o minacci la libertà, la sovranità e la sicurezza della Nazione a qualsiasi livello.

02 – FINE COMUNE DEL POPOLO VENETO

SEZIONE 02 – ARTICOLO 02
L’OGVP deve assicurare al Popolo Veneto:
  1. la pacifica e serena convivenza civile;
  2. la giustizia;
  3. il perseguimento del bene comune dell’intera comunità;
  4. le giuste libertà individuali e sociali;
  5. la libertà religiosa.
Il Popolo Veneto, consapevole che la propria forza e dignità si commisura al benessere dei più deboli dei propri membri, promuove e concorre a garantire loro la soddisfazione dei diritti soggettivi assoluti (primari bisogni umani) quali:
  • il diritto alla vita (nascita e morte)
  • il diritto al nutrimento
  • il diritto all’abitazione
  • il diritto all’igiene e alla salute
  • il diritto al riposo
  • il diritto alla sicurezza personale
  • il diritto alla giustizia
  • il diritto all’istruzione e allo studio
  • il diritto al benessere della persona
  • il diritto alla famiglia
  • il diritto al lavoro
  • il diritto alla proprietà privata
  • il diritto all’identità personale
  • il diritto alle relazioni sociali
  • il diritto alla libera circolazione e di viaggiare
  • il diritto alla dignità e alla reputazione personale
  • il diritto all’affermazione individuale, professionale e sociale
  • il diritto e la libertà di culto.

01 – ETICA E LAICITÀ DELLO STATO

SEZIONE 02 – ARTICOLO 01
L’OGVP non può violare i diritti naturali di alcun individuo e l’apparato istituzionale provvisorio istituito non può porsi in una condizione assolutista o considerarsi al di sopra della stessa legge.
Pur conciliando il principio per cui il Popolo Veneto e la Serenissima Repubblica Veneta fondano le proprie radici storiche, culturali ed etiche sulle proprie origini cristiane, l’OGVP garantisce incondizionatamente in ambito politico la libertà di scelta, partecipazione e di azione, a prescindere da qualsiasi ideologia o credo religioso comunemente e normalmente condivisibile.
commento
L’etica per la quale si è costituito il MLNV e il GVP suggerisce che debba esserci assonanza fra l’azione politica e l’azione moralmente giusta.
Una valida politica, intesa come azione politicamente efficace, non può essere avulsa dal suo concretarsi in un’azione umana riconosciuta moralmente giusta.
E’ necessario che l’azione politica si realizzi con un uso del potere improntato a criteri e principi riconosciuti eticamente giusti, inspirandosi e fondandosi, prima di tutto, sulla priorità della libertà e dei diritti naturali e fondamentali della persona umana attenendosi rigorosamente alla concezione pattizzia del diritto in contrapposizione con le concezioni autoritarie del diritto romano (pacta sunt servanda-i patti devono essere rispettati).