SEZIONE 02

04 – NO A PENA DI MORTE ED ERGASTOLO

SEZIONE 02 – ARTICOLO 04
NO ALLA PENA DI MORTE
L’OGVP non prevede l’applicazione della pena di morte (o pena capitale).
Nessuna sanzione penale può determinare la privazione della vita di un condannato.
NO ALL’ERGASTOLO
L’OGVP non prevede l’applicazione di una pena detentiva equivalente alla reclusione a vita.
Nessuna sanzione penale può determinare la reclusione a vita di un condannato.

03 – RIFIUTO DELLA GUERRA E DI OGNI FORMA DI AGGRESSIONE

SEZIONE 02 – ARTICOLO 03
La Repubblica Veneta rifiuta il ricorso alla guerra e qualsiasi espediente che arrechi offesa o minacci la libertà, la sovranità e la sicurezza degli altri Popoli.
La Repubblica Veneta ha il dovere di opporsi, difendersi, resistere e nel caso contrastare ogni forma di aggressione che arrechi offesa o minacci la libertà, la sovranità e la sicurezza della Nazione a qualsiasi livello.

02 – FINE COMUNE DEL POPOLO VENETO

SEZIONE 02 – ARTICOLO 02
L’OGVP deve assicurare al Popolo Veneto:
  1. la pacifica e serena convivenza civile;
  2. la giustizia;
  3. il perseguimento del bene comune dell’intera comunità;
  4. le giuste libertà individuali e sociali;
  5. la libertà religiosa.
Il Popolo Veneto, consapevole che la propria forza e dignità si commisura al benessere dei più deboli dei propri membri, promuove e concorre a garantire loro la soddisfazione dei diritti soggettivi assoluti (primari bisogni umani) quali:
  • il diritto alla vita (nascita e morte)
  • il diritto al nutrimento
  • il diritto all’abitazione
  • il diritto all’igiene e alla salute
  • il diritto al riposo
  • il diritto alla sicurezza personale
  • il diritto alla giustizia
  • il diritto all’istruzione e allo studio
  • il diritto al benessere della persona
  • il diritto alla famiglia
  • il diritto al lavoro
  • il diritto alla proprietà privata
  • il diritto all’identità personale
  • il diritto alle relazioni sociali
  • il diritto alla libera circolazione e di viaggiare
  • il diritto alla dignità e alla reputazione personale
  • il diritto all’affermazione individuale, professionale e sociale
  • il diritto e la libertà di culto.

01 – ETICA E LAICITÀ DELLO STATO

SEZIONE 02 – ARTICOLO 01

L’OGVP non può violare i diritti naturali di alcun individuo e l’apparato istituzionale provvisorio istituito non può assumere un carattere assolutista né porsi al di sopra della legge stessa.
Pur riconoscendo che il Popolo Veneto e la Serenissima Repubblica Veneta affondano le proprie radici storiche, culturali ed etiche nelle origini cristiane, l’OGVP garantisce incondizionatamente, in ambito politico, la libertà di scelta, partecipazione e azione, indipendentemente da qualsiasi ideologia o credo religioso comunemente e normalmente condiviso.

Commento
L’etica che ha ispirato la costituzione del MLNV e del GVP richiede una piena coerenza tra l’azione politica e quella moralmente giusta.
Una politica valida, intesa come azione politicamente efficace, non può prescindere dal suo riconoscimento come moralmente giusta e orientata al bene comune.
È indispensabile che l’azione politica si realizzi attraverso un uso del potere basato su criteri e principi eticamente giusti.
Tali principi devono ispirarsi e fondarsi sulla priorità della libertà e dei diritti naturali e fondamentali della persona umana, rispettando rigorosamente la concezione pattizia del diritto, in contrapposizione alle concezioni autoritarie tipiche del diritto romano.
Il principio del “pacta sunt servanda” (i patti devono essere rispettati) diventa il pilastro fondamentale per garantire che il potere politico non si trasformi in un’arbitraria imposizione, ma rimanga vincolato da accordi liberamente sottoscritti e orientati alla tutela della dignità e dei diritti umani.