SEZIONE 02 – ARTICOLO 01
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L’OGVP non può violare i diritti naturali di alcun individuo e l’apparato istituzionale provvisorio istituito non può porsi in una condizione assolutista o considerarsi al di sopra della stessa legge.
Pur conciliando il principio per cui il Popolo Veneto e la Serenissima Repubblica Veneta fondano le proprie radici storiche, culturali ed etiche sulle proprie origini cristiane, l’OGVP garantisce incondizionatamente in ambito politico la libertà di scelta, partecipazione e di azione, a prescindere da qualsiasi ideologia o credo religioso comunemente e normalmente condivisibile.
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commento
L’etica per la quale si è costituito il MLNV e il GVP suggerisce che debba esserci assonanza fra l’azione politica e l’azione moralmente giusta.
Una valida politica, intesa come azione politicamente efficace, non può essere avulsa dal suo concretarsi in un’azione umana riconosciuta moralmente giusta.
E’ necessario che l’azione politica si realizzi con un uso del potere improntato a criteri e principi riconosciuti eticamente giusti, inspirandosi e fondandosi, prima di tutto, sulla priorità della libertà e dei diritti naturali e fondamentali della persona umana attenendosi rigorosamente alla concezione pattizzia del diritto in contrapposizione con le concezioni autoritarie del diritto romano (pacta sunt servanda-i patti devono essere rispettati).