SEZIONE 04

08 – SOVRANITÀ POPOLARE E DELLO STATO

SEZIONE 04 – POPOLAZIONE – POPOLI E NAZIONI – NAZIONALITA’ E STATI
ARTICOLO 08 – SOVRANITÀ POPOLARE E SOVRANITÀ DELLO STATO


La sovranità popolare è il principio secondo cui il potere appartiene originariamente al popolo, che lo esercita in forma diretta o attraverso istituzioni liberamente e legittimamente costituite.
Essa è il fondamento di ogni ordinamento giusto e legittimo.
La sovranità dello Stato è la proiezione giuridico-istituzionale della volontà popolare, ma cessa di essere legittima quando viene esercitata contro la volontà del popolo o senza il suo consenso.
In tal caso, ogni atto dello Stato è da considerarsi arbitrario, oppressivo e privo di validità morale e giuridica.
Quando uno Stato tradisce il mandato ricevuto, reprime la libertà del popolo e nega l’autodeterminazione, decade ogni legittimità e sorge il diritto-dovere della resistenza e della riorganizzazione sovrana del popolo stesso.
La sovranità appartiene al popolo, non allo Stato.

L’OGVP riconosce l’originarietà della Sovranità del Popolo, anche rispetto a quella dello Stato, derivando essa dal suo diritto di autodeterminazione.
L’OGVP riconosce l’originarietà della sovranità popolare senza la quale non può derivarsi la sovranità dello Stato, ovvero la sua capacità di “imperio” delegata dal Popolo, attraverso il mutuo consenso.
La sovranità dello Stato ha solo il precipuo fine di garantire interessi individuali, collettivi e primari quali:

  • la sicurezza nazionale e personale;
  • la pacifica e serena convivenza civile;
  • la giustizia;
  • il perseguimento del bene comune;
  • le giuste libertà individuali e sociali;
  • una buona pubblica e generale amministrazione;
  • le relazioni con gli altri Stati della Comunità Internazionale.
commento
Il potere dello stato e la sua sovranità deriva dal mutuo consenso con cui il Popolo ne delega la facoltà di imperio e di rappresentarlo.

07 – AUTODETERMINAZIONE

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ARTICOLO 07 – AUTODETERMINAZIONE


Il diritto all’autodeterminazione è un principio fondamentale del diritto internazionale che riconosce a tutti i popoli la libertà di decidere il proprio status politico e di perseguire liberamente il proprio sviluppo economico, sociale e culturale.
Esso è sancito:

  • dalla Carta delle Nazioni Unite (art. 1, par. 2),

  • dal Patto internazionale sui diritti civili e politici (art. 1),

  • dal Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (art. 1),

  • e da numerose risoluzioni dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, tra cui la 1514 (XV) del 1960 e la 2625 (XXV) del 1970.

L’autodeterminazione può manifestarsi in varie forme: autonomia, autogoverno, federazione, confederazione o piena indipendenza.
Nessun popolo può essere costretto a vivere sotto un’autorità che non riconosce come legittima.
Ogni tentativo di impedire l’autodeterminazione mediante coercizione, occupazione o annessione viola il diritto internazionale e rappresenta una negazione della sovranità originaria del popolo.

L’OGVP riconosce il diritto di autodeterminazione in base al quale:

  • tutti i Popoli possono liberamente scegliere il proprio sistema di governo (autodeterminazione interna);
  • tutti i Popoli devono essere liberi da ogni dominazione esterna, in particolare dal dominio coloniale (autodeterminazione esterna).
  • tutti i Popoli (e non gli Stati) hanno diritto di sovranità sui territori di origine;
  • tutti i Popoli (e poi gli Stati) godono di soggettività giuridica internazionale;
L’OGVP disconosce quei territori la cui sovranità non appartenga al Popolo originario ma ad uno stato straniero che li occupa militarmente, ne utilizza le risorse naturali e lo amministra con un ordinamento giuridico particolare in base al quale i diritti delle popolazioni autoctone non sono equiparati a quelli dei cittadini dello Stato occupante.
commento
Il principio di autodeterminazione dei popoli sancisce l’obbligo, in capo alla comunità degli stati, a consentire che un popolo sottoposto a dominazione straniera (colonizzazione o occupazione straniera con la forza), o facente parte di uno stato che pratica l’apartheid, possa determinare il proprio destino in uno dei seguenti modi: ottenere l’indipendenza, associarsi o integrarsi a un altro stato già in essere, o, comunque, a poter scegliere autonomamente il proprio regime politico.
Tuttavia, tale principio, nell’ambito del diritto internazionale, esplica i suoi effetti solo sui rapporti tra gli stati e non sancisce alcun diritto all’autodeterminazione in capo a un popolo: quest’ultimo, infatti, non è titolare di un diritto ad autodeterminare il proprio destino ma è solo il materiale beneficiario di tale principio di diritto internazionale, i cui effetti, invece, si ripercuotono solo sui rapporti tra stati: questi, se ne ricorrono le anzidette condizioni, sono tenuti ad acconsentire all’autodeterminazione.
Proposto durante la Rivoluzione francese e poi sostenuto, con diverse accezioni, da statisti quali Lenin e Wilson, tale principio implica la considerazione dei diritti dei popoli, in contrapposizione a quella degli Stati intesi come apparati di governo.
In tal senso, si pone potenzialmente in conflitto con la concezione tradizionale della sovranità statale; la sua attuazione deve inoltre essere contemperata con il principio dell’integrità territoriale degli Stati.
Nella prassi, si è in ogni caso escluso di assegnare al principio di autodeterminazione effetti retroattivi tali da consentire di rimettere in discussione situazioni territoriali definite a seguito dei più importanti eventi bellici del XX secolo, poiché metterebbero in discussione la certezza dei confini nazionali.
Ai sensi del diritto internazionale dei diritti umani, il soggetto titolare del diritto all’autodeterminazione è il popolo come soggetto distinto dallo stato.
Ma in nessuna norma giuridica internazionale c’è la definizione di popolo.
Questa reticenza concettuale non è dovuta al caso.
Gli stati giocano sull’ambiguità, non essendo ancora disposti ad ammettere espressamente che i popoli hanno una propria soggettività giuridica internazionale.
La Corte suprema del Canada, valutando le rivendicazioni di indipendenza del Québec rispetto al Canada, ha analizzato attentamente tale principio definendone i limiti: di esso sono autorizzati ad avvalersi ex colonie, popoli soggetti a dominio militare straniero, e gruppi sociali cui le autorità nazionali rifiutino un effettivo diritto allo sviluppo politico, economico, sociale e culturale. (Sentenza 385/1996).

06 – IUS COGENS – DIRITTO COGENTE

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ARTICOLO 06 – “IUS COGENS” – IL DIRITTO COGENTE


Lo “ius cogens” (diritto cogente) è costituito da quelle norme fondamentali e inderogabili del diritto internazionale che vincolano tutti gli Stati e i soggetti internazionali, indipendentemente dal loro consenso.
Tali norme prevalgono su ogni altra disposizione giuridica, sia interna che pattizia, e non possono essere modificate se non da una norma ulteriore di pari natura e forza.
Esempi di norme di ius cogens includono:

  • il divieto di genocidio;

  • il divieto di schiavitù;

  • il divieto di tortura e trattamenti inumani;

  • il divieto di guerra di aggressione;

  • il diritto dei popoli all’autodeterminazione.

Ogni atto o trattato che contrasti con una norma di ius cogens è nullo e privo di effetti giuridici. Il rispetto di queste norme è obbligatorio per tutti i membri della comunità internazionale.

L’OGVP riconosce tutte quelle norme consuetudinarie del diritto internazionale che sono poste a tutela di valori considerati fondamentali e a cui non si può in nessun modo contravvenire e/o venir meno anche solo in parte.
commento
Lo ius cogens è accolto sia dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969 che dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati tra Stati e organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali del 1986.
Secondo l’articolo 53 della convenzione del 1969,
« È nullo qualsiasi trattato che, al momento della sua conclusione, sia in contrasto con una norma imperativa di diritto internazionale generale.
Ai fini della presente convenzione, per norma imperativa di diritto internazionale generale si intende una norma che sia stata accettata e riconosciuta dalla Comunità internazionale degli Stati nel suo insieme in quanto norma alla quale non è permessa alcuna deroga e che non può essere modificata che da una nuova norma di diritto internazionale generale avente lo stesso carattere. »
mentre l’articolo 64 prescrive:
« Qualora sopravvenga una nuova norma imperativa di diritto internazionale generale, qualsiasi trattato esistente che contrasti tale norma diventa nullo ed ha termine. »
C’è una grande contraddizione nelle norme consuetudinarie quando si afferma che i Popoli hanno il dovere di sudditanza nei confronti del proprio Stato (e non viceversa com’è naturale che sia).
Ai sensi del diritto internazionale dei diritti umani, il soggetto titolare del diritto all’autodeterminazione è il popolo come soggetto distinto dallo stato.
Ma in nessuna norma giuridica internazionale c’è la definizione di popolo.
Questa reticenza concettuale non è dovuta al caso.
Gli stati giocano sull’ambiguità, non essendo ancora disposti ad ammettere espressamente che i popoli hanno una propria soggettività giuridica internazionale.

05 – DIRITTO INTERNAZIONALE E RELAZIONI INTERNAZIONALI

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ARTICOLO 05 – DIRITTO INTERNAZIONALE E RELAZIONI INTERNAZIONALI


Il diritto internazionale è l’insieme delle norme giuridiche che regolano i rapporti tra Stati, tra Stati e popoli, e sempre più frequentemente tra Stati e individui.
Esso riconosce la personalità giuridica dei popoli e il loro diritto a esistere, a organizzarsi e a relazionarsi con altri soggetti sovrani.
Le relazioni internazionali si fondano sui principi di eguaglianza sovrana, non ingerenza negli affari interni, cooperazione pacifica, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.
Ogni soggetto che esercita in modo effettivo la propria sovranità – sia esso uno Stato o un popolo autodeterminato – è titolare del diritto di instaurare rapporti diplomatici, politici, economici e culturali con altri soggetti del diritto internazionale.
Il rispetto del diritto internazionale è presupposto essenziale per la pace, la giustizia e la sicurezza tra i popoli.

L’OGVP assimila il diritto internazionale, quale parte del diritto che regola la vita della comunità internazionale e il rapporto fra Stati sovrani e indipendenti e gli altri soggetti da esso riconosciuti.
L’OGVP tuttavia, proprio perché ammette e condivide i principi cardine dei diritti universalmente accettati e condivisi dalla comunità internazionale, accetta e ammette relazioni stabili solo con quegli Stati che siano reale espressione giuridico/organizzativa dei rispettivi Popoli e dotati di una forma di governo che pratichi effettivamente la potestà d’imperio a titolo originario, cioè con il potere derivante e delegato dal proprio Popolo.

commento

L’OGVP identifica e riconosce il diritto per ogni Popolo di essere libero e sovrano sulle proprie terre d’origine, di determinare criteri, organizzazione e livelli di autonomia sociale armonizzando, attraverso il mutuo consenso, l’interazione fra i propri membri per il perseguimento dello sviluppo e il comune progresso secondo i propri usi, costumi e tradizioni.
L’OGVP, dunque, riconosce solo quegli Stati che si ergono e si formano se è il Popolo a legiferare e stabilire il proprio ordinamento con statuti, codici, norme, e regolamenti che in quanto tali hanno valore e forza legale su tutti i membri della società che liberamente hanno deciso di farvi parte.
L’OGVP, a differenza dell’ordinamento internazionale, che semplicemente prende atto dell’esistenza di uno Stato, individua e riconosce solo quegli Stati le cui modalità di costituzione siano conformi al rispetto dei diritti fondamentali umani, civili e politici.

04 – STATI E LORO RICONOSCIMENTO

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ARTICOLO 04 – STATI E LORO RICONOSCIMENTO

Uno Stato è un’entità giuridico-politica costituita da tre elementi fondamentali: un territorio definito, una popolazione stabile e un’autorità sovrana in grado di esercitare il potere in modo indipendente.

Il riconoscimento di uno Stato da parte di altri soggetti della comunità internazionale non ne determina l’esistenza, ma ne legittima le relazioni internazionali e la partecipazione agli organismi sovranazionali.Esistono entità statuali pienamente funzionanti, ma non riconosciute da tutti gli Stati.
Il diritto internazionale ammette l’esistenza di Stati di fatto, anche in assenza di riconoscimento formale, qualora essi esercitino in modo effettivo e pacifico le funzioni sovrane.
Il principio dell’effettività prevale sulla mera formalità giuridica quando uno Stato rappresenta la libera volontà del proprio popolo.
commento
Gli Stati riconosciuti dall’OGVP non devono disporre solo di un governo stabile che governa il proprio Popolo e una popolazione residente in un determinato territorio ma devono rispondere anche di eventuali comportamenti ritenuti inidonei all’accettazione nell’organizzazione internazionale, come l’uso della forza per conquistare il governo, la politica più o meno razzista, la salvaguardia delle minoranze etniche e religiose, ecc.
Territorio e popolazione non possono essere considerati unicamente come presupposti materiali per l’acquisto della personalità da parte di uno stato.
Purtroppo sono gli Stati e non i Popoli che sono gli attuali principali protagonisti della vita di relazione internazionale, ma per l’OGVP, qualsiasi Stato, pur dotato di personalità giuridica internazionale, derivante dal principio tradizionale di effettività, non può essere riconosciuto se difetta di compatibilità con fatti e situazioni in contrasto e incompatibili con i valori fondamentali della società internazionale.
Avendo attenzione al principio per cui l’esistenza di ogni persona umana è un imprescindibile diritto naturale universalmente efficace e che come tale non può che estrinsecarsi liberamente, ogni Popolo determina criteri, organizzazione e livelli di autonomia sociale armonizzando, attraverso il  mutuo consenso, l’interazione fra i propri membri per il perseguimento dello sviluppo e il comune progresso secondo i propri usi, costumi e tradizioni; a tale scopo ogni Popolo legifera e comunemente stabilisce il proprio ordinamento con statuti, codici, norme, e regolamenti che in quanto tali hanno valore e forza legale su tutti i membri della società che liberamente hanno deciso di farvi parte.

01 – POPOLAZIONE – CONCETTO

SEZIONE 04 – POPOLAZIONE – POPOLI E NAZIONI – NAZIONALITA’ E STATI
ARTICOLO 01 – 
POPOLAZIONE – CONCETTO

La popolazione è l’insieme delle persone fisiche stabilmente presenti su un territorio, legate tra loro da vincoli sociali, culturali, linguistici o storici.
Essa rappresenta la base umana di ogni struttura sociale e politica, e costituisce il presupposto materiale per l’esistenza di una comunità organizzata.
Non ogni popolazione costituisce automaticamente un popolo, ma ogni popolo nasce da una popolazione che ha sviluppato una coscienza collettiva, un’identità comune e una volontà condivisa di autodeterminarsi.

03 – NAZIONI E NAZIONALITÀ

SEZIONE 04 – POPOLAZIONE – POPOLI E NAZIONI – NAZIONALITA’ E STATI
ARTICOLO 03 – NAZIONI E NAZIONALITA’

La nazione è una comunità umana consapevole della propria identità storica, culturale, linguistica e politica, unita dalla volontà di esprimere la propria sovranità.
Essa può esistere anche senza un proprio Stato e può essere composta da più gruppi etnici o comunità territoriali.
La nazionalità è il legame giuridico e identitario che unisce l’individuo alla propria nazione.
Essa rappresenta il riconoscimento del diritto di appartenere a una determinata collettività nazionale, distinta dalla cittadinanza imposta da uno Stato.
Ogni persona ha diritto a una nazionalità e nessuno può esserne arbitrariamente privato.
La nazionalità è uno dei fondamenti dell’identità personale e collettiva.

02 – POPOLI E NAZIONI

SEZIONE 04 – POPOLAZIONE – POPOLI E NAZIONI – NAZIONALITA’ E STATI
ARTICOLO 02 – POPOLI E NAZIONI

Popoli sono comunità storiche di esseri umani che condividono lingua, cultura, tradizioni, memoria storica e, spesso, un territorio.
Essi si riconoscono come distinti e uniti da una comune identità collettiva.
Le nazioni sono popoli che hanno raggiunto un livello elevato di consapevolezza politica e culturale, tale da esprimere la volontà di costituirsi in entità autonoma o indipendente, dotata di propri ordinamenti, istituzioni e legittima rappresentanza.
Un popolo può costituirsi in nazione anche in assenza di uno Stato, ed è titolare del diritto inalienabile all’autodeterminazione.
commento
per Popolo si deve così intendere quel complesso di individui di uno stesso paese che, avendo origine, lingua, tradizioni religiose e culturali, istituti, leggi e ordinamenti comuni, sono costituiti in collettività etnica e nazionale, o formano comunque una nazione, indipendentemente dal fatto che l’unità e l’indipendenza politica siano state realizzate.