SEZIONE 08

02 – LA CAPACITÀ D’AGIRE

SEZIONE 08 – LE RELAZIONI GIURIDICHE
ARTICOLO 02 – LA CAPACITA’ DI AGIRE

L’OGVP riconosce la capacità d’agire come l’idoneità del soggetto ad esercitare i propri diritti e ad assumere obblighi giuridici in modo autonomo e consapevole.
Essa si fonda:

  • sulla coscienza dell’Essere Umano;
  • sulla volontà autodeterminata, liberamente espressa;
  • sulla maturità personale, valutata anche in funzione della situazione concreta.

La capacità d’agire può essere piena o limitata, e si presume tale in ogni Essere Umano autodeterminato, salvo prova contraria fondata su incapacità naturale o volontaria dichiarata secondo le regole del diritto veneto.
La legge veneta può riconoscere la rappresentanza o l’assistenza nei confronti di soggetti incapaci o parzialmente capaci, sempre nel rispetto della loro dignità e volontà, privilegiando la funzione educativa, inclusiva e non coercitiva.

L’Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio (OGVP) riconosce la capacità di agire come la facoltà di compiere atti e azioni destinati all’esercizio dei propri diritti o all’adempimento dei doveri cui si è tenuti.

ACQUISIZIONE DELLA CAPACITA’ DI AGIRE

La capacità giuridica di agire si acquisisce con l’emancipazione, che viene attribuita in via generale al raggiungimento del diciottesimo (18°) anno di età, salvo disposizioni particolari previste dalla legge.

Questa formulazione è semplice, chiara e mantiene la formalità necessaria.

 

IL RAPPORTO GIURIDICO – RELAZIONI GIURIDICHE

SEZIONE 08 – LE RELAZIONI GIURIDICHE
ARTICOLO 01 – IL RAPPORTO GIURIDICO (RELAZIONI GIURIDICHE)

Il rapporto giuridico è l’insieme delle relazioni tra due o più soggetti, regolato da norme giuridiche, in cui uno o più soggetti sono titolari di diritti e/o doveri nei confronti di altri.
Nell’OGVP, le relazioni giuridiche sono considerate espressione concreta della convivenza sociale e dell’ordine giuridico del Popolo Veneto, fondato sulla volontà autodeterminata, sul rispetto della libertà individuale e sulla responsabilità reciproca.
Ogni rapporto giuridico si costituisce mediante l’incontro tra:

  • un soggetto attivo, titolare di un diritto;
  • un soggetto passivo, su cui ricade il dovere corrispondente;
  • un contenuto, che determina l’obbligazione, la facoltà, il potere o il dovere;
  • una causa, ossia il fatto giuridico generatore (atto volontario, evento naturale, consuetudine o norma).

L’efficacia e la validità del rapporto giuridico sono subordinate al rispetto dei principi dell’OGVP, in particolare della legittimità, della buona fede, dell’equilibrio e della dignità di ogni soggetto coinvolto.

L’Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio (OGVP) qualifica il rapporto giuridico come la relazione regolamentata che intercorre tra soggetti giuridici, inclusi beni giuridici, e disciplinata dalle norme dell’ordinamento stesso.

CARATTERISTICHE

  1. Funzione e Regolamentazione
    I rapporti giuridici definiscono e regolano la posizione giuridica di ogni soggetto dotato di personalità giuridica, stabilendo diritti, doveri e responsabilità nelle interazioni con beni o con altri soggetti di diritto.
  2. Fonti di Disciplina
    Tutte le relazioni giuridiche sono regolate da:

    • Le leggi emanate dall’OGVP.
    • I principi di buon senso, intesi come criterio di equità e ragionevolezza.

ATTRIBUAZIONE DI DIRITTI E DOVERI

L’OGVP, nel riconoscere la personalità giuridica a tutti i soggetti titolari del diritto all’esercizio della capacità giuridica, attribuisce contestualmente e incondizionatamente:

  • Diritti: l’effettiva idoneità a essere titolare di prerogative e benefici previsti dall’ordinamento.
  • Doveri: la responsabilità di adempiere agli obblighi correlati ai diritti riconosciuti.

Questa duplice attribuzione è inscindibile, in quanto la capacità di beneficiare dei diritti non può essere separata dalla responsabilità derivante dai doveri.
Questa formulazione assicura coerenza e chiarezza nel definire i rapporti giuridici e i principi che li regolano.