SEZIONE 17

01 – LAVORO – PRINCIPI GENERALI

SEZ. 17 – ART. 01
(Principi generali sul lavoro)
Il lavoro, sia esso di natura fisica o intellettuale, rappresenta l’attività svolta dall’essere umano per la creazione di beni e servizi efficaci, utili alla collettività, alla sua prosperità e al suo miglioramento.

Esso costituisce altresì espressione della personalità individuale, mediante la quale ogni persona, in quanto membro della collettività, contribuisce, secondo libera scelta e possibilità, al progresso e al benessere comune, in cambio di un compenso equo, concordato e proporzionato.

Ogni accordo di prestazione lavorativa è di natura privata tra le parti (Prestatore d’opera e Inprenditore), ma resta soggetto agli adempimenti stabiliti dal Contratto Nazionale Collettivo sul Lavoro, che ne definisce le prerogative comuni e fondamentali.

Tutte le prestazioni lavorative devono conformarsi al Protocollo Produttivo Nazionale (PPN), stabilito dal Governo Veneto Provvisorio per il tramite del Dipartimento del Lavoro.

Il lavoro è l’attività fisica o intellettuale impiegata dall’essere umano per la creazione di beni e servizi efficaci e utili per la collettività, per la sua prosperità e per il suo miglioramento.

Il lavoro è anche espressione della propria personalità per cui ogni essere umano, ancorché cittadino della collettività di cui fa parte, concorre, secondo la propria scelta e possibilità, al progresso e al benessere comune, in cambio di un concordato e adeguato compenso.

Ogni accordo di prestazione lavorativa è di natura privata fra le parti (Prestatore d’opera e Imprenditore) ma non può sottrarsi agli adempimenti fissati dal Contratto Nazionale Collettivo sul Lavoro che ne stabilisce le comuni e fondamentali prerogative.

Ogni accordo di prestazione lavorativa deve uniformarsi al Protocollo Produttivo Nazionale (PPN) determinato dal GVP mediante il Dipartimento del Lavoro.


SOMMARIO

COSA È NECESSARIO AFFINCHÉ ESSI SI AUTODETERMININO?

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Ogni essere umano è originale e titolare esclusivo del proprio corpo fisico costituito da carne, ossa e sangue.

Ogni essere umano è originale e titolare esclusivo della propria sfera intellettuale, con la propria libera facoltà di intendere, di concepire pensieri, elaborare idee e formulare pareri.

Ogni essere umano è originale e titolare esclusivo della propria sfera spirituale, radice ed estrinsecazione della sua libera coscienza e personalità.

Ogni essere umano è dunque Persona Umana perché è ciò che è, espressione della propria personalità derivante dalla propria originale individualità e come tale titolare di una propria identità.

L’esistenza di ogni essere umano come Persona Umana costituisce un imprescindibile diritto naturale universalmente efficace e come tale non può che essere libera.

L’impossibilità d’impedire o ostacolare anche in parte il diritto all’esistenza di una persona umana rispetto ad un’altra determina, in qualsiasi ragionevole, equa e contestuale condizione, l’uguaglianza nel godimento di pari diritti fra esseri umani.

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