SEZIONE 01 – PRINCIPI GENERALI
ARTICOLO 03
CLASSIFICAZIONE E COMPETENZA DELLE NORME GIURIDICHE
Le norme giuridiche dell’OGVP sono suddivise in base a due criteri principali: competenza territoriale e competenza integrativa.
1. COMPETENZA TERRITORIALE
In base al livello istituzionale di provenienza, le norme si distinguono in:
- Norme federali: emanate dal Governo Veneto Provvisorio (GVP) attraverso il Consiglio Federale Provvisorio, valide su tutto il territorio della Venethia;
- Norme statali: emanate dai Consigli di Contea per conto del GVP, applicabili a materie di esclusiva competenza degli Stati federati;
- Norme municipali: emanate dai Consigli Municipali per conto del GVP, applicabili a materie di competenza locale e specificamente attribuite alle Municipalità.
2. COMPETENZA INTEGRATIVA
Le norme si articolano anche per funzione integrativa e regolamentare:
- Regolamenti: atti normativi emanati da organi dello Stato federato, enti pubblici o privati, destinati a disciplinare specifici ambiti applicativi o il funzionamento interno delle istituzioni;
- Usi e consuetudini: fonti non scritte, ispirate alle tradizioni storiche e alla tipicità culturale del Popolo Veneto, riconosciute come integrative del sistema normativo.
3. CRITERIO DI COMPETENZA
Tutte le norme devono essere emanate e applicate secondo il criterio di competenza territoriale e funzionale attribuito alla Fonte normativa di riferimento (Federale – Contea – Municipalità).
Il mancato rispetto di tale criterio costituisce vizio di competenza e comporta l’invalidità dell’atto normativo.