03 – CLASSIFICAZIONE E COMPETENZA DELLE NORME GIURIDICHE

SEZIONE 01 – PRINCIPI GENERALI
ARTICOLO 03
CLASSIFICAZIONE E COMPETENZA DELLE NORME GIURIDICHE

Le norme giuridiche dell’OGVP sono suddivise in base a due criteri principali: competenza territoriale e competenza integrativa.

1. COMPETENZA TERRITORIALE

In base al livello istituzionale di provenienza, le norme si distinguono in:

  • Norme federali: emanate dal Governo Veneto Provvisorio (GVP) attraverso il Consiglio Federale Provvisorio, valide su tutto il territorio della Venethia;
  • Norme statali: emanate dai Consigli di Contea per conto del GVP, applicabili a materie di esclusiva competenza degli Stati federati;
  • Norme municipali: emanate dai Consigli Municipali per conto del GVP, applicabili a materie di competenza locale e specificamente attribuite alle Municipalità.

2. COMPETENZA INTEGRATIVA

Le norme si articolano anche per funzione integrativa e regolamentare:

  • Regolamenti: atti normativi emanati da organi dello Stato federato, enti pubblici o privati, destinati a disciplinare specifici ambiti applicativi o il funzionamento interno delle istituzioni;
  • Usi e consuetudini: fonti non scritte, ispirate alle tradizioni storiche e alla tipicità culturale del Popolo Veneto, riconosciute come integrative del sistema normativo.

3. CRITERIO DI COMPETENZA

Tutte le norme devono essere emanate e applicate secondo il criterio di competenza territoriale e funzionale attribuito alla Fonte normativa di riferimento (Federale – Contea – Municipalità).

Il mancato rispetto di tale criterio costituisce vizio di competenza e comporta l’invalidità dell’atto normativo.

 

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