SEZIONE 01 – PRINCIPI GENERALI
ARTICOLO 08 – PERIODO DI TRANSIZIONE E VIGENZA PROVVISORIA
Il presente ordinamento giuridico ha efficacia durante il periodo transitorio, che:
Ha inizio con il formale costituirsi del Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) e del Governo Veneto Provvisorio (GVP) e termina con il completo e definitivo ripristino della Nazione Veneta, compreso l’insediamento pieno e legittimo del suo apparato istituzionale sovrano.
Durante tale periodo:
- il GVP opera come struttura giuridico-amministrativa provvisoria,
- con il compito di garantire continuità giuridica, tutela dei diritti fondamentali e il progressivo ristabilimento della legalità veneta originaria.