06 – FINALITÀ DELL’ORDINAMENTO

SEZ. 01 – ART. 06
 
Dovere dell’OGVP è disciplinare il ripristino di sovranità del Popolo Veneto sui propri territori mediante tale provvisoria piattaforma di riferimento giuridico/amministrativa.
Avendo attenzione al principio per cui l’esistenza di ogni persona umana è un imprescindibile diritto naturale universalmente efficace e che come tale non può che estrinsecarsi liberamente, ogni Popolo determina criteri, organizzazione e livelli di autonomia sociale armonizzando, attraverso il  mutuo consenso, l’interazione fra i propri membri per il perseguimento dello sviluppo e il comune progresso secondo i propri usi, costumi e tradizioni; a tale scopo ogni Popolo legifera e comunemente stabilisce il proprio ordinamento con statuti, codici, norme, e regolamenti che in quanto tali hanno valore e forza legale su tutti i membri della società che liberamente hanno deciso di farvi parte.