SEZIONE 01 – PRINCIPI GENERALI
ARTICOLO 09 – CONCLUSIONE DELLA FASE TRANSITORIA E RIPRISTINO DELLA SOVRANITÀ
La conclusione della fase di transizione è determinata dall’instaurazione delle nuove Istituzioni sovrane previste dall’ordinamento giuridico che il Popolo Veneto, in piena libertà e responsabilità, avrà deciso di darsi,
secondo i tempi e le modalità che esso stesso riterrà opportuno porre in essere.
Tale passaggio storico sarà sancito mediante la Proclamazione – anche unilaterale – dell’incondizionato e totale ripristino della sovranità del Popolo Veneto sulle proprie terre e sul proprio ordinamento politico-giuridico.