09 – RIPRISTINO DI SOVRANITÀ

SEZIONE 01 – ARTICOLO 09
La conclusione della fase di transizione è determinata dall’instaurazione delle nuove Istituzioni previste dall’Ordinamento Giuridico che il Popolo Veneto avrà deciso di darsi secondo i tempi e modi che riterrà di porre in essere.
Sarà decisa con la proclamazione (anche unilaterale) dell’incondizionato e totale ripristino di sovranità del Popolo Veneto sulle proprie terre.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *