01 – NATURA DELL’OGVP

SEZIONE 01 – PRINCIPI GENERALI
ARTICOLO 01 – NATURA DELL’OGVP


L’Ordinamento Giuridico del Governo Veneto Provvisorio (OGVP) è:

  • a carattere generale, in quanto finalizzato al bene comune del Popolo Veneto e alla tutela dell’ordine naturale;
  • originario, in quanto derivante esclusivamente dalla volontà sovrana del Popolo Veneto e dal suo diritto inalienabile all’autodeterminazione.

L’OGVP è costituito dall’insieme delle norme e atti emanati dal Governo Veneto Provvisorio (GVP) in tutte le sue articolazioni e manifestazioni istituzionali.

Tutte le norme sono subordinate e vincolate al rispetto dei seguenti elementi fondamentali:

  1. Il Creato, ovvero la Natura universale in tutte le sue espressioni viventi e cosmiche;
  2. La Persona umana in vita, sovrana del proprio corpo fisico, della propria sfera intellettuale e della propria dimensione spirituale;
  3. Il Popolo Veneto, quale soggetto originario e fonte primaria del diritto, nonché destinatario sovrano delle norme;
  4. La Comunità internazionale, intesa come insieme di soggetti riconosciuti o che legittimamente rivendicano il proprio diritto di esistere, nonché delle norme consuetudinarie del diritto internazionale compatibili con i principi qui enunciati.

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