08 – CITTADINI VENETI RESIDENTI ALL’ESTERO

SEZIONE 05 – POPOLAZIONE – POPOLO VENETO – NAZIONE VENETA
ARTICOLO 08 – CITTADINI VENETI ALL’ESTERO


Ogni Cittadino Veneto che si trovi stabilmente o temporaneamente all’estero conserva integralmente la propria nazionalità e cittadinanza veneta, con tutti i diritti e i doveri che ne derivano.
La Repubblica Veneta riconosce nei cittadini veneti all’estero una componente viva e integrante del Popolo Veneto, promotori della cultura, della lingua, dei valori e della memoria storica della Nazione anche al di fuori dei propri confini territoriali.
Ai Cittadini Veneti residenti all’estero è garantito il diritto di partecipare alla vita politica, sociale e culturale della Nazione Veneta, anche attraverso modalità telematiche, rappresentanze diplomatiche e organismi di collegamento con la Patria.
La Repubblica Veneta promuove e sostiene le comunità venete all’estero, facilitando il mantenimento dei legami con il territorio d’origine e incentivando iniziative di cooperazione, ritorno, investimento e diffusione dell’identità veneta.

L’OGVP riconosce e disciplina lo stato giuridico dei Cittadini Veneti residenti all’estero che siano regolarmente registrati all’Anagrafe del Popolo Veneto e che risultino stabilmente, regolarmente e legalmente residenti in un altro Stato da un periodo continuativo non inferiore a sei (6) mesi.
Tale condizione comporta la registrazione in apposito registro anagrafico speciale per i residenti all’estero e comporta limitazioni temporanee a specifici diritti civili e politici, nonché un diverso regime dei doveri verso la Patria, secondo i seguenti criteri:
  • Non è riconosciuto il diritto di voto attivo o passivo per le elezioni dei Delegati della Comunità Locale, in quanto è richiesta la residenza permanente nel territorio della stessa da almeno tre (3) anni consecutivi;
  • Non è temporaneamente riconosciuto il diritto al reddito di cittadinanza tramite crediti sociali, a partire dal mese successivo alla documentata permanenza stabile all’estero; tale diritto potrà essere ripristinato dal mese successivo al rientro e alla regolare ristabilizzazione residenziale in Patria;
  • È riconosciuto il diritto di partecipazione al voto in decisioni a democrazia diretta esclusivamente nei casi previsti dalla legge;
  • È garantito il diritto al rilascio e al rinnovo dei documenti d’identità, titoli di viaggio e certificazioni ufficiali previsti dalla Repubblica Veneta;
  • Rimane inalterato il dovere fondamentale di fedeltà alla Patria, indipendentemente dalla condizione di residenza.

Eccezioni:
Non sono soggetti ad alcuna limitazione dei diritti civili e politici i Cittadini Veneti residenti all’estero da oltre sei (6) mesi se rientrano in una delle seguenti categorie:

  • lavoratori stagionali;
  • personale dello Stato in servizio presso sedi diplomatiche, militari o di polizia, regolarmente notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche (1961) e consolari (1963);
  •  cittadini impegnati in missioni umanitarie e operazioni internazionali di pace (peacekeeping) sotto l’egida dell’ONU, con lo scopo di sostenere la stabilità e la pacificazione nei territori colpiti da conflitti.


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