07 – ESULI VENETI

SEZIONE 05 – POPOLAZIONE – POPOLO VENETO – NAZIONE VENETA
ARTICOLO 07 – ESULI VENETI


Sono definiti Esuli Veneti coloro che, pur essendo di origine veneta, sono stati costretti a lasciare il proprio territorio di nascita o di appartenenza a causa di eventi storici, politici, bellici o per effetto di persecuzioni, discriminazioni o impossibilità di esprimere liberamente la propria identità nazionale veneta.
L’Esule Veneto conserva pienamente la propria nazionalità veneta per diritto naturale e ha il diritto di mantenere vivo il legame con il Popolo Veneto, con la Nazione Veneta e con la propria cultura d’origine, ovunque si trovi nel mondo.
Alla Persona riconosciuta come Esule Veneto sono garantiti, nei limiti delle possibilità della Repubblica Veneta, strumenti di tutela, assistenza e protezione, nonché il pieno diritto al ritorno nei propri territori, in condizioni di sicurezza, dignità e libertà.
La Repubblica Veneta riconosce il valore storico e morale dell’Esule Veneto, custode della memoria della propria terra e parte integrante della Nazione, e ne promuove il reinserimento attivo nella vita sociale, culturale e politica della Comunità Veneta.

commento
Per diaspora Veneta deve intendersi il movimento forzato di una parte numerosa del Popolo Veneto che si è trasferito all’estero per assicurarsi la sopravvivenza.
Nel contempo deve essere manifesto il desiderio comune di poter ritornare nella terra di origine (elementi essenziali ne sono quindi il trasferimento, il desiderio di ritornare e al contempo la sua impossibilità).

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