SEZIONE 05 – ARTICOLO 07
L'OGVP identifica e riconosce come esuli tutti i cittadini Veneti e le persone di origine Veneta costrette in passato ad allontanarsi dalla Patria per:
-
qualsiasi ragione contrariamente e indipendentemente dalla propria volontà;
-
per stato di necessità derivante dalla necessità di sopravvivenza;
-
per scelta in conseguenza di condizioni geopolitiche e di occupazione italiana e che hanno caratterizzato la diaspora del Popolo Veneto.
L'OGVP riconosce agli esuli il diritto alla cittadinanza Veneta e al rimpatrio volontario ma organizzato e monitorato dallo Stato secondo le proprie possibilità, i tempi e le modalità di reinserimento nel “tessuto sociale” del Popolo Veneto.
commento
Per diaspora Veneta deve intendersi il movimento forzato di una parte numerosa del Popolo Veneto che si è trasferito all'estero per assicurarsi la sopravvivenza.
Nel contempo deve essere manifesto il desiderio comune di poter ritornare nella terra di origine (elementi essenziali ne sono quindi il trasferimento, il desiderio di ritornare e al contempo la sua impossibilità).