SEZIONE 05 – POPOLAZIONE – POPOLO VENETO – NAZIONE VENETA
ARTICOLO 07 – ESULI VENETI
Sono definiti Esuli Veneti coloro che, pur essendo di origine veneta, sono stati costretti a lasciare il proprio territorio di nascita o di appartenenza a causa di eventi storici, politici, bellici o per effetto di persecuzioni, discriminazioni o impossibilità di esprimere liberamente la propria identità nazionale veneta.
L’Esule Veneto conserva pienamente la propria nazionalità veneta per diritto naturale e ha il diritto di mantenere vivo il legame con il Popolo Veneto, con la Nazione Veneta e con la propria cultura d’origine, ovunque si trovi nel mondo.
Alla Persona riconosciuta come Esule Veneto sono garantiti, nei limiti delle possibilità della Repubblica Veneta, strumenti di tutela, assistenza e protezione, nonché il pieno diritto al ritorno nei propri territori, in condizioni di sicurezza, dignità e libertà.
La Repubblica Veneta riconosce il valore storico e morale dell’Esule Veneto, custode della memoria della propria terra e parte integrante della Nazione, e ne promuove il reinserimento attivo nella vita sociale, culturale e politica della Comunità Veneta.