SEZIONE 05 – POPOLAZIONE – POPOLO VENETO – NAZIONE VENETA
ARTICOLO 09 – STATO GIURIDICO
L’OGVP definisce lo stato giuridico come la posizione, la condizione e la situazione che ogni singolo soggetto o gruppo di soggetti di diritto assume all’interno della Comunità del Popolo Veneto, in relazione al sistema normativo della Repubblica Veneta.
Lo stato giuridico regola la realtà del soggetto attraverso rapporti giuridici riconosciuti e disciplinati per legge, i quali possono assumere carattere:
- costitutivo, laddove diano origine a una nuova situazione giuridica;
- modificativo, laddove alterino una situazione già esistente;
- estintivo, laddove pongano fine a una condizione giuridica preesistente.
La condizione giuridica di ogni soggetto dipende dalla sua posizione anagrafica, dallo stato di emancipazione, dalla residenza e dalla piena o parziale titolarità dei diritti civili e politici.
In particolare:
- al soggetto non emancipato, pur titolare della nazionalità veneta, non sono attribuiti i diritti politici propri del cittadino, ma conserva i diritti civili fondamentali riconosciuti per diritto naturale;
- al cittadino veneto residente all’estero, pur conservando la cittadinanza, si applicano limitazioni specifiche nei diritti politici e in alcuni benefici civili, secondo quanto disciplinato dall’OGVP e dalle leggi vigenti.
Il riconoscimento e la corretta determinazione dello stato giuridico rappresentano garanzia di equità, responsabilità e appartenenza nel contesto della Repubblica Veneta.
Commento:
Al soggetto non emancipato che gode della sola nazionalità veneta sono attribuiti diritti e doveri diversi da quelli attribuiti al cittadino veneto.
Anche il cittadino veneto residente all’estero è in una condizione giuridica diversa da quello residente in Patria, con limitati diritti di voto e altro.