05 – L’AUTORIZZAZIONE DI SOGGIORNO

SEZIONE 06 – POPOLAZIONE E CITTADINI STRANIERI
ARTICOLO 05 – L’AUTORIZZAZIONE AL SOGGIORNO

L’autorizzazione di soggiorno è il provvedimento formale con cui il Governo Veneto Provvisorio consente a un cittadino straniero di permanere temporaneamente o stabilmente nei territori della Serenissima Repubblica Veneta, secondo le modalità e i limiti specificati.
Essa è rilasciata previa istruttoria della richiesta di soggiorno, e può assumere diverse forme in base alla finalità del soggiorno stesso (turismo, lavoro, studio, salute, motivi diplomatici, ecc.).
L’autorizzazione può essere:

  • temporanea, con durata limitata e rinnovabile;

  • a lungo termine, con possibilità di residenza;

  • speciale, nei casi previsti dalla legge.

Il titolare di autorizzazione di soggiorno ha il dovere di rispettare le condizioni indicate nel provvedimento, nonché le norme dell’Ordinamento e le disposizioni delle autorità competenti.
Il mancato rispetto delle condizioni comporta la revoca immediata dell’autorizzazione e l’obbligo di lasciare il territorio veneto entro il termine stabilito.

L’autorizzazione  al soggiorno è il documento ufficiale emesso dal Dipartimento Anagrafe ed è costituito dall’attribuzione personale di un codice unico provvisorio a carico del cittadino straniero che ne ha fatto richiesta.
Ogni autorizzazione al soggiorno ha diversa validità temporale dal momento dell’ingresso nel territorio nazionale e attribuisce diversificate facoltà giuridiche all’avente diritto.
La mancanza, l’improprio utilizzo o la scadenza dei termini dell’autorizzazione al soggiorno costituisce per lo straniero condizione di clandestinità con tutte le conseguenze derivanti sotto il profilo penale e amministrativo.
Le autorizzazioni al soggiorno sono così diversificate:

  1. diplomatico
  2. turismo
  3. studio
  4. lavoro
  5. salute
  6. profugo o esule
  7. rifugiato politico