PROFUGO

SEZIONE 06 – ARTICOLO 13
 
L'OGVP riconosce la condizione di profugo a chiunque sia scappato dal Paese di origine per motivi di calamità naturali, discriminazioni politiche, religiose, razziali o di nazionalità o perché appartenente ad una categoria sociale di persone perseguitate, o a causa di una guerra presente nel suo Paese.
Con il riconoscimento di tale provvisoria condizione il profugo può accedere allo status di rifugiato.
 
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