RIFUGIATO

SEZIONE 06 – ARTICOLO 14
 
L'OGVP riconosce lo status di rifugiato e la relativa protezione attraverso l'asilo politico al profugo di cui sia accertata la reale titolarità dei diritti previsti dalle convenzioni internazionali e sempre che ciò non costituisca prevalente rischio per la sicurezza nazionale.
 
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