SEZIONE 06 – POPOLAZIONE E CITTADINI STRANIERI
ARTICOLO 12 – APOLIDIA
E’ considerata apolide ogni persona priva di cittadinanza riconosciuta da qualsiasi Stato o autorità sovrana, secondo quanto definito dalle convenzioni internazionali vigenti in materia.
L’OGVP riconosce lo status di apolide a coloro che dimostrino, mediante idonea documentazione o per accertamento d’ufficio, di non essere legalmente considerati cittadini da alcuno Stato.
Le persone apolidi possono richiedere:
- il soggiorno per motivi umanitari o di stabilità personale;
- l’iscrizione temporanea all’anagrafe della popolazione straniera;
- l’avvio della procedura di naturalizzazione, ove sussistano i requisiti previsti.
L’OGVP tutela i diritti fondamentali degli apolidi, garantendo il rispetto della loro dignità, libertà personale e accesso ai servizi essenziali, pur nel rispetto delle condizioni di legalità, sicurezza e ordine pubblico.
L’apolidia non comporta automaticamente il diritto alla cittadinanza veneta, ma costituisce elemento di priorità nella valutazione delle istanze di soggiorno e inserimento sociale.
Le ragioni possono essere:
Spesso, questa condizione significa che non possono andare a scuola, essere visitati da un medico, avere un lavoro, aprire un conto in banca, comprare una casa e persino sposarsi.
Filippo Grandi, Alto Commissario delle Nazioni Unite per rifugiati
Oltre a fornire la definizione di persona apolide, la Convenzione del 1954 sullo status delle persone apolidi delinea i diritti e le misure di protezione che devono essere garantite alle persone prive di cittadinanza.
L’obbligo di proteggere le persone apolidi si traduce quindi in un implicito obbligo di doverle preventivamente identificare, proprio al fine di garantire loro adeguata protezione.
A questo fine, alcuni Paesi si sono dotati di procedure per la determinazione dello status di apolide.
Per garantire il godimento dei diritti elencati dalla Convenzione di cui sono titolari le persone apolidi, l’Italia ha istituito una procedura per il riconoscimento dello status di apolidia esperibile in via amministrativa o giudiziaria.