11 – NATURALIZZAZIONE

SEZIONE 06 – POPOLAZIONE E CITTADINI STRANIERI
ARTICOLO 11 – LA NATURALIZZAZIONE

La naturalizzazione è il procedimento attraverso cui uno straniero può acquisire la Cittadinanza del Popolo Veneto, previa verifica dei requisiti stabiliti dall’Ordinamento del Governo Veneto Provvisorio.
La naturalizzazione non è automatica e avviene solo su domanda individuale motivata, presentata al Governo Veneto Provvisorio, che valuta:

  • la residenza stabile e continuativa da almeno 10 anni;
  • la conoscenza della lingua, della storia e delle tradizioni venete;
  • l’integrazione dimostrata nella vita sociale, culturale e lavorativa;
  • la condotta morale e l’assenza di precedenti penali;
  • l’adesione ai valori fondamentali della Repubblica e l’impegno formale alla loro difesa.

La cittadinanza può essere negata, sospesa o revocata in caso di:

  • falsa dichiarazione;
  • atti ostili alla Repubblica Veneta;
  • comprovata incompatibilità con l’identità e la sicurezza nazionale.

La naturalizzazione è personale e non trasmissibile automaticamente a coniugi o discendenti, salvo casi eccezionali previsti dalla legge.

La cittadinanza veneta può essere acquisita anche con richiesta di naturalizzazione da parte di:

  1. figlio/a di madre veneta anche quando ha acquisito la cittadinanza a seguito di precedente matrimonio con cittadino veneto;
  2. figlio/a nato/a da precedenti relazioni e a seguito di naturalizzazione per matrimonio di uno dei genitori che ha ottenuto la cittadinanza veneta;
  3. figlio/a nato/a da precedenti relazioni e a seguito di naturalizzazione del genitore che convivendo costituisce una coppia di fatto con un cittadino veneto;

La naturalizzazione è l’acquisizione della cittadinanza da parte dello straniero che accetta l’attribuzione della pienezza e dei limiti dei diritti e dei doveri civili e politici che la Serenissima Repubblica conferisce ai membri della società che liberamente hanno deciso di farvi parte e che si trovi nelle condizioni previste dalla legge.

Il conseguimento della naturalizzazione è subordinato alla sussistenza nella persona richiedente dei requisiti previsti dalla legge quali:

  • aver vissuto ininterrottamente nella Repubblica Veneta per almeno vent’ anni (20) anni consecutivi;
  • aver contratto matrimonio con persona di cittadinanza veneta da almeno sei (6) anni;
  • essere convivente e costituendo coppia di fatto legalmente certificata dal almeno sei (6) anni con persona di cittadinanza veneta;
  • conoscenza della lingua, della cultura e delle tradizioni venete;
  • assenza di condanne e precedenti penali;
  • non sussistano sospetti e la fondata pericolosità per la sicurezza nazionale ovunque nel mondo.

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