LA PERSONALITÀ GIURIDICA (SEMPLICE)

SEZIONE 07 – ARTICOLO 05

L’Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio (OGVP) riconosce come persona giuridica semplice ogni complesso organizzato di persone e beni cui viene attribuita una capacità giuridica al fine di perseguire fini economici legittimi, trasformandolo così in un soggetto di diritto.


CARATTERISTICHE

  1. Natura Privata
    Le persone giuridiche semplici possono essere esclusivamente di natura privata e hanno come finalità il perseguimento di interessi privati, senza interferire con le funzioni pubbliche o di interesse collettivo.
  2. Subordinazione ai Diritti Prevalenti
    Nessuna persona giuridica semplice può esercitare facoltà prevalenti rispetto ai diritti e ai doveri riconosciuti ai titolari di personalità giuridica originaria o primaria.
  3. Riconoscimento e Registrazione
    Un’organizzazione può acquisire la personalità giuridica semplice esclusivamente attraverso il riconoscimento formale dello Stato e la sua regolare registrazione presso l’apposito registro anagrafico istituito dall’OGVP.

LIMITI E OBBLIGHI
Ogni persona giuridica semplice è vincolata al rispetto delle leggi vigenti e non può in alcun modo compromettere o interferire con i principi fondamentali sanciti dall’OGVP.

Questa versione mantiene la chiarezza e rafforza i limiti e gli obblighi delle persone giuridiche semplici, garantendo coerenza con il resto dell’Ordinamento.

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