SEZIONE 07 – PERSONALITA’ GIURIDICA
ARTICOLO 05 – PERSONALITA’ GIURIDICA SEMPLICE
L’OGVP può conferire personalità giuridica semplice a soggetti non umani, a entità collettive, associazioni, organizzazioni, strumenti giuridici e strutture di natura tecnica, economica o funzionale, che operano nel territorio o con il Popolo Veneto.
Tale personalità giuridica è concessa in via secondaria e subordinata, sempre nel rispetto dei principi dell’OGVP e sotto condizione di non ledere l’autodeterminazione individuale né la sovranità del Popolo Veneto.
La personalità giuridica semplice consente a tali entità di operare legalmente, stipulare contratti, assumere obbligazioni e godere di diritti, sempre nei limiti e nei vincoli stabiliti dal diritto vigente del Popolo Veneto.
L’Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio (OGVP) riconosce come persona giuridica semplice ogni complesso organizzato di persone e beni cui viene attribuita una capacità giuridica al fine di perseguire fini economici legittimi, trasformandolo così in un soggetto di diritto.
CARATTERISTICHE
- Natura Privata
Le persone giuridiche semplici possono essere esclusivamente di natura privata e hanno come finalità il perseguimento di interessi privati, senza interferire con le funzioni pubbliche o di interesse collettivo. - Subordinazione ai Diritti Prevalenti
Nessuna persona giuridica semplice può esercitare facoltà prevalenti rispetto ai diritti e ai doveri riconosciuti ai titolari di personalità giuridica originaria o primaria. - Riconoscimento e Registrazione
Un’organizzazione può acquisire la personalità giuridica semplice esclusivamente attraverso il riconoscimento formale dello Stato e la sua regolare registrazione presso l’apposito registro anagrafico istituito dall’OGVP.
LIMITI E OBBLIGHI
Ogni persona giuridica semplice è vincolata al rispetto delle leggi vigenti e non può in alcun modo compromettere o interferire con i principi fondamentali sanciti dall’OGVP.
Questa versione mantiene la chiarezza e rafforza i limiti e gli obblighi delle persone giuridiche semplici, garantendo coerenza con il resto dell’Ordinamento.