LA PERSONALITÀ GIURIDICA (SEMPLICE)

SEZIONE 07 – ARTICOLO 05

L’OGVP recepisce come persona giuridica (semplice) quel complesso organizzato di persone e di beni al quale attribuisce la capacità giuridica facendone così un soggetto di diritto.
Le persone giuridiche (semplici) possono essere solo di natura privata e perseguono interessi privati.
Nessuna persona giuridica (semplice) ha facoltà prevalenti rispetto ai diritti/doveri esercitati dai titolari di personalità giuridica originaria e primaria.
Ogni soggetto di diritto che si avvale dI PERSONALITà GIURIDICA (SEMPLICE) è tale solo se riconosciuta dallo Stato e regolarmente registrata all'apposito registro anagrafico.
 
 
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