IL RAPPORTO GIURIDICO – RELAZIONI GIURIDICHE

SEZIONE 08 – ARTICOLO 01
L’Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio (OGVP) qualifica il rapporto giuridico come la relazione regolamentata che intercorre tra soggetti giuridici, inclusi beni giuridici, e disciplinata dalle norme dell’ordinamento stesso.

CARATTERISTICHE

  1. Funzione e Regolamentazione
    I rapporti giuridici definiscono e regolano la posizione giuridica di ogni soggetto dotato di personalità giuridica, stabilendo diritti, doveri e responsabilità nelle interazioni con beni o con altri soggetti di diritto.
  2. Fonti di Disciplina
    Tutte le relazioni giuridiche sono regolate da:

    • Le leggi emanate dall’OGVP.
    • I principi di buon senso, intesi come criterio di equità e ragionevolezza.

ATTRIBUAZIONE DI DIRITTI E DOVERI

L’OGVP, nel riconoscere la personalità giuridica a tutti i soggetti titolari del diritto all’esercizio della capacità giuridica, attribuisce contestualmente e incondizionatamente:

  • Diritti: l’effettiva idoneità a essere titolare di prerogative e benefici previsti dall’ordinamento.
  • Doveri: la responsabilità di adempiere agli obblighi correlati ai diritti riconosciuti.

Questa duplice attribuzione è inscindibile, in quanto la capacità di beneficiare dei diritti non può essere separata dalla responsabilità derivante dai doveri.
Questa formulazione assicura coerenza e chiarezza nel definire i rapporti giuridici e i principi che li regolano.

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