LA PERSONALITÀ GIURIDICA

SEZIONE 07 – ARTICOLO 01
La personalità giuridica è definita come la capacità legale di essere titolari di diritti e doveri.
Essa rappresenta la base fondamentale per l’identificazione e la regolamentazione dei soggetti di diritto nell’ambito dell’Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio (OGVP).

L’OGVP riconosce e disciplina i seguenti tipi di personalità giuridica:

  1. Personalità Giuridica Originaria
    La personalità originaria è intrinseca alla natura del soggetto e non è assoggettabile ad alcun riconoscimento formale.
    Essa si fonda su principi naturali e universali, che precedono e trascendono l’autorità dello Stato.
  2. Personalità Giuridica Primaria
    È attribuita allo Stato in quanto tale e alle sue istituzioni ufficialmente riconosciute.
    Tale personalità conferisce al soggetto la massima capacità giuridica, prevalendo su tutte le altre personalità giuridiche.
  3. Personalità Giuridica Accessoria
    È riconosciuta agli esseri biologicamente viventi, in quanto parte integrante della natura.
    Questo tipo di personalità garantisce diritti fondamentali legati alla loro esistenza e al rispetto della loro dignità.
  4. Personalità Giuridica Semplice
    È attribuibile agli enti, associazioni o altre organizzazioni formalmente riconosciute dallo Stato.
    Essa consente l’esercizio di diritti e doveri nell’ambito delle attività per cui sono state costituite.

L’attribuzione del tipo di personalità giuridica definisce il grado di capacità giuridica del soggetto e determina:

  • La prevalenza o la soggezione rispetto agli altri soggetti di diritto.
  • L’ambito specifico di diritti e doveri attribuiti, in conformità ai principi sanciti dall’OGVP.

In generale, la capacità giuridica riconosciuta alla persona giuridica (personalità giuridica) è meno estesa rispetto a quella attribuita all’essere umano in quanto soggetto di diritto, ovvero alla persona fisica.
Questo avviene perché la persona giuridica non può partecipare a quei rapporti giuridici che, per loro natura, sono esclusivamente riservati alle persone fisiche.
Un esempio tipico è rappresentato dai rapporti familiari.
Ogni persona umana (come definito nella SEZIONE 02 – ARTICOLO 02) è titolare di personalità giuridica in quanto esiste come tale, indipendentemente da ulteriori riconoscimenti.
Il Popolo Veneto è riconosciuto come soggetto dotato di personalità giuridica originaria, derivante dalla sua esistenza storica, culturale e politica.
In conformità e per gli effetti dell’articolo 6 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, l’Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio (OGVP) garantisce a ogni individuo il diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della propria personalità giuridica.
Essere titolari di personalità giuridica significa esistere legalmente con tutti i diritti, i doveri e le responsabilità che ne derivano, sia nei confronti delle altre persone sia rispetto allo stesso OGVP.
Questo principio assicura che ogni individuo e ogni soggetto di diritto possano partecipare pienamente alla vita giuridica, sociale e istituzionale dei Territori della Serenissima Repubblica Veneta.

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