LA PERSONALITÀ GIURIDICA

SEZIONE 07 – ARTICOLO 01
 
La personalità giuridica è la capacità legale di essere titolari di diritti e doveri.
L'OGVP prevede i seguenti tipi di personalità giuridica:
  1. originaria (la cui attribuzione non è assoggetta per sua natura ad alcun suo riconoscimento)
  2. primaria (attribuibile allo stato in quanto tale e a tutte le sue istituzioni)
  3. accessoria (attribuibile agli esseri biologicamente viventi in natura)
  4. semplice (attribuibile agli enti e/o associazioni riconosciute dallo stato)
L'attribuzione del tipo di personalità giuridica determina la prevalenza o la soggezione della capacità giuridica rispetto agli altri soggetti di diritto.
 
COMMENTO
In generale la capacità giuridica riconosciuta alla persona giuridica (personalità giuridica) è meno estesa di quella riconosciuta all'essere umano in quanto soggetto di diritto, ossia alla persona fisica, poiché la persona giuridica non può essere parte di quei rapporti giuridici che, per loro natura, possono intercorrere solo tra persone fisiche (l'esempio tipico è rappresentato dai rapporti familiari).
Ogni persona umana (vedi SEZIONE 02 – ARTICOLO 02) è titolare di personalità giuridica perché esiste in quanto tale.
Il Popolo Veneto è dunque il soggetto dotato di personalità giuridica originaria 
Con riferimento e per gli effetti dell'art.6 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani l'OGVP assicura ad ogni individuo il diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.
Essere titolari di personalità giuridica significa “esistere”  con tutti i diritti, i doveri e le responsabilità che ne derivano rispetto alle altre persone e allo stesso OGVP.

 

 
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