SEZIONE 07 – PERSONALITA’ GIURIDICA
ARTICOLO 04 – PERSONALITÀ GIURIDICA ACCESSORIA (ESSERI BIOLOGICI VIVENTI IN NATURA)
L’OGVP riconosce una personalità giuridica accessoria a ogni essere biologico vivente in natura, umano o non umano, in quanto parte integrante dell’ecosistema e soggetto a tutela.
Tale personalità, pur non costituendo soggettività giuridica piena nel senso umano, attribuisce a tali esseri un valore giuridico e un diritto alla protezione, alla vita, al rispetto e alla non violazione del proprio habitat.
Ogni danno arrecato a tali esseri viventi è da considerarsi, secondo l’OGVP, come un’offesa al bene comune, alla biodiversità e al principio di armonia tra il Popolo Veneto e il Creato.
PRINCIPI FONDAMENTALI:
- Tutela dell’Ecosistema
L’OGVP si impegna a proteggere l’ecosistema nazionale e mondiale, salvaguardando l’ambiente in tutti i suoi aspetti fondamentali: luce, aria, acqua e terra. - Diritto all’Esistenza Naturale
Ogni essere biologicamente vivente in natura è titolare di una personalità giuridica accessoria che lo rende destinatario del diritto all’esistenza, nel rispetto del processo naturale della propria specie. - Limitazioni alle Interferenze Umane
Il diritto a un’esistenza naturale implica il divieto di interrompere volontariamente la vita di un organismo vivente o di determinarne un innaturale svolgimento.
Qualsiasi interferenza deve essere giustificata esclusivamente da motivazioni legittime e rigorosamente regolamentate.
La personalità giuridica orignaria riconosciuta all’essere umano prevale sulla personalità giuridica accessoria degli organismi viventi soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge e quando sussiste uno stato di reale necessità.