LA PERSONALITÀ GIURIDICA ACCESSORIA (ESSERI BIOLOGICI VIVENTI IN NATURA)

SEZIONE 07 – ARTICOLO 04
L’Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio (OGVP) riconosce a ogni organismo vivente in natura, comunemente identificato come tale, una personalità giuridica accessoria.

PRINCIPI FONDAMENTALI:

  1. Tutela dell’Ecosistema
    L’OGVP si impegna a proteggere l’ecosistema nazionale e mondiale, salvaguardando l’ambiente in tutti i suoi aspetti fondamentali: luce, aria, acqua e terra.
  2. Diritto all’Esistenza Naturale
    Ogni essere biologicamente vivente in natura è titolare di una personalità giuridica accessoria che lo rende destinatario del diritto all’esistenza, nel rispetto del processo naturale della propria specie.
  3. Limitazioni alle Interferenze Umane
    Il diritto a un’esistenza naturale implica il divieto di interrompere volontariamente la vita di un organismo vivente o di determinarne un innaturale svolgimento.
    Qualsiasi interferenza deve essere giustificata esclusivamente da motivazioni legittime e rigorosamente regolamentate.

La personalità giuridica orignaria riconosciuta all’essere umano prevale sulla personalità giuridica accessoria degli organismi viventi soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge e quando sussiste uno stato di reale necessità.

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