L’originarietà della personalità giuridica di ogni Essere Umano e del Popolo Veneto è definita dalle seguenti caratteristiche fondamentali:
- Naturale: generatrice e insita nella loro stessa esistenza.
- Esclusiva: unica e non replicabile.
- Inalienabile: intoccabile e non soggetta a cessione.
- Irrinunciabile: indispensabile e non abdicabile.
- Incedibile: non trasferibile per incompatibilità naturale.
- Imprescrittibile: inestinguibile nel tempo e immune a prescrizioni legali.
Sebbene l’OGVP contempli e riconosca la personalità giuridica originaria, la sua attribuzione non è assoggettata né vincolata ad alcun riconoscimento formale, poiché essa è antecedente e superiore allo stesso OGVP.
L’OGVP riconosce l’originarietà della sovranità del Popolo, superiore a quella dello Stato, poiché essa deriva direttamente dal diritto all’autodeterminazione.
La sovranità popolare è il principio cardine da cui si origina la sovranità dello Stato, inteso come espressione del mutuo consenso del Popolo e come strumento delegato per l’esercizio del potere, ossia la capacità di “imperio”.
Gli Organi dotati di personalità giuridica originaria godono di una posizione giuridicamente rilevante rispetto a ogni altro soggetto o organo giuridico, pubblico o privato, formalmente riconosciuto.
Tuttavia, la loro esistenza è intrinsecamente legata al Popolo Veneto, dalla cui volontà e necessità di autodeterminazione derivano.
Per loro natura, tali Organi:
- Sono assoggettati unicamente al Popolo Veneto.
- Non possono essere sciolti o deposti se non al naturale e integrale compimento delle loro funzioni.
L’OGVP identifica e riconosce il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) come organo dotato di personalità giuridica originaria.