SEZIONE 09 – ARTICOLO 01
ORDINAMENTO DELLO STATO
La SRV è una Repubblica federale costituita da Stati federati (detti anche Contee), suddivisi a loro volta in Municipalità, Distretti (attualmente sono 1651) e Comunità Locali (che costituiscono i collegi uninominali per l'elezione dei Delegati).
Il sistema politico è improntato ad una "democrazia diretta a limitata rappresentatività" nella forma di Repubblica Federale Presidenziale.
Il Presidente del Governo (potere esecutivo) è anche Presidente dello Stato (Doge) ed è nominato ogni sei (6) anni da tutti i Delegati riuniti in seduta plenaria, (per ora detta anche Camera dei Comuni).
L'OGVP recepisce l'ordinamento dello stato come l'espressione dell'indispensabile, armonica e reciproca integrazione dei tre elementi fondamentali che sono il Popolo Veneto, il territorio della Nazione e la sovranità delle sue Istituzioni.
L'OGVP prevede la ripartizione dei poteri (esecutivo, legislativo e giudiziario) esercitati attraverso il principio di "sussidiarietà orizzontale" a cui tutti i servizi dello Stato sono subordinati a reciproca integrazione.
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Commento:
Lo Stato, qualunque sia il suo assetto, non può essere avulso dal dovere di lealtà e diligenza riguardo al prestabilito, armonico e uniforme progresso dei tre elementi fondamentali.
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