SEZIONE 09 – ASSETTO PROVVISORIO DELLO STATO VENETO
ARTICOLO 07 – AMMINISTRAZIONE PUBBLICA PROVVISORIA (APP)
L’Amministrazione Pubblica Provvisoria (APP) è l’insieme degli organi e degli uffici operativi del GVP incaricati della gestione quotidiana delle attività pubbliche, dei servizi e del coordinamento con i Cittadini autodeterminati.
Opera secondo criteri di trasparenza, sussidiarietà, merito e funzione sociale, sotto la direzione del GVP e in armonia con il presente OGVP.
L’OGVP recepisce come organo dotato di personalità giuridica primaria la Pubblica Amministrazione (PA) ovvero quel complesso organizzato di persone e di beni al quale il Popolo Veneto conferisce, attraverso il mutuo consenso, la capacità giuridica di conseguire scopi sociali secondo i comuni interessi.
La rilevanza della personalità giuridica primaria è destinata all’esclusivo esercizio delle funzioni assegnate alle istituzioni della pubblica amministrazione che devono essere esercitate nell’esclusivo interesse del Popolo Veneto.
Gli Organi che sono dotati di personalità giuridica primaria non possono essere di natura privata e perseguire interessi privati.
Gli Organi che sono dotati di personalità giuridica primaria non possono essere di natura privata e perseguire interessi privati.
Gli Organi della PA sono subordinati agli Organi Originari.
L’Amministrazione Pubblica Provvisoria (APP) è pertanto costituita dalle Istituzioni la cui attività è riservata a curare gli interessi della collettività e che sono preordinati in sede di indirizzo politico a livello federale, statale e municipale.
In senso oggettivo: il termine “amministrazione pubblica” indica la funzione amministrativa.
In senso soggettivo: il termine “amministrazione pubblica” indica l’insieme delle istituzioni che esercitano tale funzione.
In senso oggettivo: il termine “amministrazione pubblica” indica la funzione amministrativa.
In senso soggettivo: il termine “amministrazione pubblica” indica l’insieme delle istituzioni che esercitano tale funzione.