09/08 – PUBBLICA AUTORITÀ

SEZIONE 09 – ASSETTO PROVVISORIO DELLO STATO VENETO
ARTICOLO 08 –
PUBBLICA AUTORITA’

La Pubblica Autorità è la struttura giurisdizionale, disciplinare e operativa che agisce in nome del Popolo Veneto per l’applicazione del diritto veneto durante la fase provvisoria.
Comprende:

  • la Polisia Nasionale Veneta;
  • i referenti delle Cernide;
  • le autorità disciplinari locali e territoriali.

Essa garantisce l’osservanza delle norme venete e tutela la sovranità individuale e collettiva.

L’OGVP  conferisce alle Istituzioni “pubblica autorità” ma sempre e solo limitatamente all’esercizio delle funzioni loro attribuite.
Il “potere” conferito alla pubblica autorità produce effetti giuridici, quali la costituzione, la modifica o l’estinzione dei rapporti giuridici.
Ogni Istituzione agisce in posizione di supremazia solo ed esclusivamente in presenza e in ragione dell’effettivo, contestuale e prevedibile prevalente pubblico interesse.

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