SEZIONE 09 – ASSETTO PROVVISORIO DELLO STATO VENETO
ARTICOLO 08 – PUBBLICA AUTORITA’
La Pubblica Autorità è la struttura giurisdizionale, disciplinare e operativa che agisce in nome del Popolo Veneto per l’applicazione del diritto veneto durante la fase provvisoria.
Comprende:
- la Polisia Nasionale Veneta;
- i referenti delle Cernide;
- le autorità disciplinari locali e territoriali.
Essa garantisce l’osservanza delle norme venete e tutela la sovranità individuale e collettiva.
L’OGVP conferisce alle Istituzioni “pubblica autorità” ma sempre e solo limitatamente all’esercizio delle funzioni loro attribuite.
Il “potere” conferito alla pubblica autorità produce effetti giuridici, quali la costituzione, la modifica o l’estinzione dei rapporti giuridici.
Ogni Istituzione agisce in posizione di supremazia solo ed esclusivamente in presenza e in ragione dell’effettivo, contestuale e prevedibile prevalente pubblico interesse.
Il “potere” conferito alla pubblica autorità produce effetti giuridici, quali la costituzione, la modifica o l’estinzione dei rapporti giuridici.
Ogni Istituzione agisce in posizione di supremazia solo ed esclusivamente in presenza e in ragione dell’effettivo, contestuale e prevedibile prevalente pubblico interesse.