SEZIONE 09 – ARTICOLO 08
PUBBLICA AUTORITA’
L’OGVP conferisce alle Istituzioni “pubblica autorità” ma sempre e solo limitatamente all’esercizio delle funzioni loro attribuite.
Il “potere” conferito alla pubblica autorità produce effetti giuridici, quali la costituzione, la modifica o l’estinzione dei rapporti giuridici.
Ogni Istituzione agisce in posizione di supremazia solo ed esclusivamente in presenza e in ragione dell’effettivo, contestuale e prevedibile prevalente pubblico interesse.