SEZIONE 06 – POPOLAZIONE E CITTADINI STRANIERI
ARTICOLO 08 – SOGGIORNO PER MOTIVI DI STUDIO
Il soggiorno per motivo di studio è autorizzato a cittadini stranieri regolarmente iscritti presso istituzioni educative, accademiche o formative riconosciute dal Governo Veneto Provvisorio.
La durata dell’autorizzazione corrisponde al periodo di formazione previsto, con eventuale proroga subordinata al superamento degli esami o alla continuità didattica documentata.
Lo studente straniero deve:
- dimostrare di possedere mezzi economici sufficienti al proprio sostentamento;
- sottoscrivere un impegno formale al rispetto delle norme venete;
- fornire la documentazione rilasciata dall’ente formativo ospitante.
Durante il soggiorno per studio non è consentito lo svolgimento di attività lavorative retribuite, salvo autorizzazione straordinaria rilasciata dal Governo Veneto Provvisorio per finalità connesse al percorso formativo.
Lo status di studente decade:
- al termine del corso autorizzato;
- in caso di rinuncia o interruzione degli studi;
- in caso di violazione delle condizioni di soggiorno.
L’autorizzazione al soggiorno per motivi di studio è il documento ufficiale emesso dal Dipartimento Anagrafe ed è costituito dall’attribuzione personale di un codice unico provvisorio, con una validità annuale dal momento dell’ingresso nel territorio nazionale.
L’attribuzione del codice unico provvisorio è subordinato alla richiesta inoltrata on-line a mezzo il sito del Dipartimento Anagrafe almeno sessanta (60) prima del previsto ingresso nel territorio nazionale.
Il codice unico può essere attribuito esclusivamente se abbinato ad un documento di identità e idoneità previsto per il cittadino straniero.
Almeno trenta (30) giorni prima dello scadere del periodo previsto il cittadino straniero, che intende rinnovare per motivi di studio il soggiorno sul territorio nazionale, ha il dovere di riformulare la richiesta on-line che, se nulla osta, verrà rinnovata.