AUTORIZZAZIONE AL SOGGIORNO PER TURISMO

SEZIONE 06 – ARTICOLO 07
 
L'autorizzazione  al soggiorno per turismo è il documento ufficiale emesso dal Dipartimento Anagrafe ed è costituito dall'attribuzione personale di un codice unico provvisorio, con una validità di giorni trenta (30) dal momento dell'ingresso nel territorio nazionale.
L'attribuzione del codice unico provvisorio è subordinato  alla richiesta inoltrata on-line a mezzo il sito del Dipartimento Anagrafe almeno dieci prima del previsto ingresso nel territorio nazionale.
Il codice unico può essere attribuito esclusivamente se abbinato ad un documento di identità e idoneità previsto per il cittadino straniero.
Nel caso il cittadino straniero non abbia potuto, per qualsivoglia ragione, formulare nei termini previsti la richiesta di attribuzione del codice unico, al momento dell'ingresso nel territorio nazionale dovrà presentarsi e farne esplicita richiesta presso il preposto ufficio del Dipartimento Anagrafe e di attenderne il rilascio se nulla osta.
Allo scadere del periodo previsto il cittadino straniero, che intende prolungare il soggiorno sul territorio nazionale, ha il dovere di rinnovare la richiesta on-line che verrà automaticamente rinnovata una sola volta per i successivi trenta (30) giorni, se nulla osta.

 
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