SEZIONE 06 – POPOLAZIONE E CITTADINI STRANIERI
ARTICOLO 07 – SOGGIORNO PER TURISMO
Il soggiorno per turismo è concesso a cittadini stranieri che intendano visitare i territori della Serenissima Repubblica Veneta per finalità esclusivamente culturali, ricreative, paesaggistiche o spirituali, senza intento lavorativo o residenziale.
La durata massima del soggiorno turistico è di 30 giorni consecutivi, salvo eventuali proroghe concesse per giustificati motivi e autorizzazione formale.
Il turista deve:
- dimostrare disponibilità economica sufficiente per il periodo di permanenza;
- fornire un recapito ospitante o una struttura ricettiva autorizzata;
- dichiarare l’itinerario e gli spostamenti principali, se richiesti.
Non è ammesso il soggiorno turistico per chi:
- è già stato destinatario di provvedimenti di espulsione o revoca di precedenti autorizzazioni;
- ha pendenti procedimenti o misure restrittive nei territori veneti.
Il turista ha il dovere di rispettare l’ambiente, le consuetudini locali, i beni storici e i principi fondamentali dell’OGVP.