SEZIONE 06 – POPOLAZIONE E CITTADINI STRANIERI
ARTICOLO 06 – SORRGIONO SPECIALE DIPLOMATICO
Il soggiorno speciale diplomatico è una forma particolare di autorizzazione concessa a funzionari stranieri, delegazioni ufficiali, rappresentanti di Stati sovrani o di organismi internazionali, presenti nei territori della Serenissima Repubblica Veneta per motivi istituzionali, negoziali, di rappresentanza o cooperazione.
Tale soggiorno è regolato da norme speciali che garantiscono:
- il riconoscimento delle prerogative diplomatiche;
- la protezione e l’assistenza da parte del Governo Veneto Provvisorio;
- l’immunità nei limiti previsti dal diritto consuetudinario internazionale e dagli accordi bilaterali o multilaterali eventualmente in vigore.
L’ingresso, la durata e le modalità del soggiorno diplomatico devono essere preventivamente comunicate e autorizzate dal Governo Veneto Provvisorio attraverso gli organi di rappresentanza estera.
Ogni abuso, uso distorto o finalità incompatibile con la funzione diplomatica dichiarata comporta la revoca immediata dello status e l’espulsione dal territorio.