DDF – SEZ.02 – ART.01 – LA CONVIVENZA

  1. Qual’ora più soggetti decidano di condividere spazi abitativi comuni, per necessità dettate da valori e interessi comuni, si costituiscono in Comunità di Convivenza, vincolate dal regolamento di attuazione depositato a pubblica menzione.
  2. Qual’ora due soggetti non ancora emancipati, decidano di stabilire una convivenza, per il suo attuarsi è necessario il consenso e il benestare di entrambe le famiglie originarie.
  3. Qualsiasi Convivenza determinata da condizioni temporanee si costituisce in via provvisoria e se superiore ai trenta giorni, deve essere comunicata alle autorità del Distretto ove avviene la coabitazione.

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