SEZIONE 17 – ARTICOLO 04
(Istituzione del Pubblico Registro delle Attività Produttive – PRAP)
Il Governo Veneto Provisorio (GVP) istituisce il Pubblico Registro delle Attività Produttive (PRAP), nel quale sono iscritte tutte le attività economiche aventi personalità giuridica “semplice”, ovvero orientate al profitto onesto finalizzato alla prosperità individuale e collettiva.
Il termine “semplice” qualifica l’attività produttiva come mezzo di creazione di benessere e ricchezza, nel rispetto dei principi fondamentali dell’Ordinamento Giuridico Veneto Provisorio (OGVP).
Ogni Inprenditore che intende avviare un’attività produttiva è tenuto a registrarla presso il PRAP utilizzando l’apposito modulo disponibile allo Sportelo del Xitadino, sempre che sussistano i requisiti previsti dall’articolo 9 della presente Sezione 17.
Ad ogni attività produttiva viene assegnato un Codice Unico Identificativo, utilizzato per tutti i fini amministrativi, fiscali e regolamentari.
Il PRAP è reso pubblico mediante pubblicazione continuativa sulla GAXETA UFICIALE, unitamente al Certificato di Registrazione, che deve essere esposto in modo visibile presso la sede dell’attività a garanzia dell’utenza.
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