SEZ. 17 – ART. 05
—
Il GVP identifica e legittima le Attività Economiche Venete (AEV) regolarmente protocollate, secondo i requisiti richiesti per l’Imprenditore.
Tutte le AEV sono pubblicate nel PRAP della Gaxeta Uficiale perché di pubblico dominio.
Le AEV sono di due tipi:
- Attività Economica Individuale (AEI), alla quale viene assegnato un codice unico per la sua identificazione e alla quale viene associato il codice unico personale dell’Imprenditore.
- Attività Economica Sociale (AES), alla quale viene assegnato un codice unico per la sua identificazione e alla quale viene associato il codice unico personale dell’Imprenditore e dei Soci.
Ogni AEV deve convergere con gli scopi e la stessa propria attività, con gli interessi della Nazione avendo riscontro e uniformandosi al Protocollo Produttivo Nazionale (PPN) determinato dal GVP mediante il Dipartimento del Lavoro.
Ogni AEV, non deve costituire pericolo, illecita attività speculativa e fraudolenta concorrenza o decremento dei principi etici e fondanti del presente OGVP, deve inoltre uniformarsi al PPN.
Tutte le AEV rispondono in termini legali per beni e i profitti associati al codice unico aziendale e non personale dell’Imprenditore o dei Soci.
—
SOMMARIO
—