05 – ATTIVITA’ ECONOMICHE VENETE (AEV)

SEZ. 17 – ART. 05

(Attività Economiche Venete – AEV)

Il Governo Veneto Provisorio (GVP) identifica e legittima come Attività Economiche Venete (AEV) tutte le imprese regolarmente protocollate nel Pubblico Registro delle Attività Produttive (PRAP), in conformità ai requisiti previsti per la figura dell’Inprenditore, secondo quanto stabilito dal presente Ordinamento.

Le AEV sono di pubblico dominio e sono rese accessibili tramite pubblicazione ufficiale nella GAXETA UFICIALE.

Le AEV si distinguono in due categorie:

  1. Attività Economica Individuale (AEI): esercitata da un singolo Inprenditore, alla quale è assegnato un Codice Unico Aziendale, collegato direttamente al Codice Unico Personale (CUP) dell’Inprenditore stesso.
  2. Attività Economica Sociale (AES): esercitata da più soggetti associati, alla quale è assegnato un Codice Unico Aziendale, collegato al CUP dell’Inprenditore e a quelli di tutti i Soci.

Ogni AEV deve essere coerente con gli scopi dichiarati, rispettare gli interessi strategici della Nazione e uniformarsi al Protocollo Produttivo Nazionale (PPN) adottato dal GVP tramite il Dipartimento del Lavoro.

È espressamente vietata ogni AEV che costituisca:

  • pericolo per la collettività,
  • attività illecita o speculativa,
  • concorrenza fraudolenta,
  • violazione dei principi etici e fondativi del presente Ordinamento Giuridico Veneto Provisorio (OGVP).

La responsabilità legale, anche in ambito fiscale e patrimoniale, delle AEV ricade sul Codice Unico Aziendale e non direttamente sui Codici Personali degli Inprenditori o dei Soci.


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