SEZ. 01 – ART. 05
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L’applicabilità di ogni norma prevista dal presente OGVP deve essere ponderata e coerente col proposito per la quale è emessa.
Vi è equilibrio giuridico fra scopo della norma e la sua applicabilità solo se si concreta in una fattibile e concreta attuabilità alla specifica realtà cui viene applicata.
Le norme giuridiche sono suddivise in base ai criteri di applicazione, ovvero:
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DECRETI
Un decreto è un provvedimento provvisorio avente forza di legge.
Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Governo Provvisorio.
Il Governo Provvisorio emette solo ed esclusivamente decreti legge che devono ispirarsi ai principi generali e consuetudinari universalmente accettati.
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TRATTATI INTERNAZIONALI E PROTOCOLLO
Il trattato internazionale è espressione di volontà di due o più realtà statuali legittime e destinate a disciplinare i rapporti intercorrenti tra essi.
Col termine protocollo viene indicato il trattato con il quale si stabiliscono norme integrative rispetto a quelle contenute in un altro, o si disciplina l’attuazione di un altro trattato in attesa della sua entrata in vigore (protocollo di firma), o viene regolata una questione specifica.
Essendo fonti di secondo grado, i trattati sono subordinati alle norme consuetudinarie che ne disciplinano il processo di formazione (diritto dei trattati).
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ORDINANZE
Nello Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio (OGVP) con il termine “ordinanza” si designano atti aventi forza di legge urgenti e di prevalente necessità pubbliche che creano doveri positivi (di fare o dare) o negativi (di non fare o di non dare) e che entrano subito in vigore con la loro emanazione.
L’ordinanza è emanata dalle preposte Istituzioni in casi straordinari e di particolare gravità.
L’ordinanza deve essere sempre adeguatamente motivata.
L’ordinanza può essere rinnovata per il medesimo motivo, purché non vi sia interruzione temporale, col precedente periodo di applicazione.
L’ordinanza non comporta deroghe all’ OGVP vigente e ha valore temporale limitato e per un massimo di cento (100) giorni.
Il presupposto per l’emanazione delle ordinanze è l’urgenza derivante dalla prevalente necessità e dalla impossibilità di differire l’intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di danno incombente.
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SENTENZE
La sentenza è un provvedimento giurisdizionale con il quale il giudice definisce in tutto o in parte la controversia che gli è stata sottoposta al fine di risolvere le questioni in fatto e in diritto proposte dalle parti.
La sentenza è un provvedimento giurisdizionale con il quale il giudice definisce in tutto o in parte la controversia che gli è stata sottoposta al fine di risolvere le questioni in fatto e in diritto proposte dalle parti.