SEZIONE 01 – ARTICOLO 09
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La conclusione della fase di transizione è determinata dall’instaurazione delle nuove Istituzioni previste dall’Ordinamento Giuridico che il Popolo Veneto avrà deciso di darsi secondo i tempi e modi che riterrà di porre in essere.
Sarà decisa con la proclamazione (anche unilaterale) dell’incondizionato e totale ripristino di sovranità del Popolo Veneto sulle proprie terre.