SEZIONE 01 – PRINCIPI GENERALI
ARTICOLO 01 – NATURA DELL’OGVP
L’Ordinamento Giuridico del Governo Veneto Provvisorio (OGVP) è:
- a carattere generale, in quanto finalizzato al bene comune del Popolo Veneto e alla tutela dell’ordine naturale;
- originario, in quanto derivante esclusivamente dalla volontà sovrana del Popolo Veneto e dal suo diritto inalienabile all’autodeterminazione.
L’OGVP è costituito dall’insieme delle norme e atti emanati dal Governo Veneto Provvisorio (GVP) in tutte le sue articolazioni e manifestazioni istituzionali.
Tutte le norme sono subordinate e vincolate al rispetto dei seguenti elementi fondamentali:
- Il Creato, ovvero la Natura universale in tutte le sue espressioni viventi e cosmiche;
- La Persona umana in vita, sovrana del proprio corpo fisico, della propria sfera intellettuale e della propria dimensione spirituale;
- Il Popolo Veneto, quale soggetto originario e fonte primaria del diritto, nonché destinatario sovrano delle norme;
- La Comunità internazionale, intesa come insieme di soggetti riconosciuti o che legittimamente rivendicano il proprio diritto di esistere, nonché delle norme consuetudinarie del diritto internazionale compatibili con i principi qui enunciati.
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