SOVRANITÀ MONETARIA

SEZIONE 10 – ARTICOLO 08
 
L'OGVP statuisce che l'emissione e la stampa di propria moneta è diritto e prerogativa della SRV.
La Cassa Nazionale Veneta svolge la funzione di istituto di emissione pubblico, secondo le direttive di politica monetaria del Dipartimento economico, garantendo il finanziamento diretto della spesa pubblica, del credito privato e degli scambi commerciali.  
La moneta emessa dalla Cassa Nazionale Veneta è l'unica a corso legale sui propri territori ed ammessa per i pagamenti.