03 – CRITERI DI COMPETENZA DELLE NORME

SEZ. 01 – ART. 03
 
Le norme giuridiche sono suddivise  per competenza territoriale ovvero:
  • norme federali, quelle emanate dal GVP attraverso il Consiglio Federale Provvisorio.
  • norme statali, quelle emanate dal GVP attraverso i Consigli di Contea e applicabili a materie di – specifica competenza degli Stati federati.
  • norme municipali, quelle emanate dal GVP attraverso i Consigli Municipali e applicabili a materie di specifica loro competenza.
Le norme giuridiche sono suddivise anche per competenza integrativa:
  • regolamenti, ovvero tutti gli atti normativi emanati da organi dello stato, enti pubblici e privati per disciplinare, laddove sia necessario, determinate materie o il proprio funzionamento.
  • usi e consuetudini, (dette anche fonti non scritte) che si ispirano e si richiamano alle tradizioni e alla tipicità culturale del Popolo Veneto.
Tutte le norme sono emanate e applicabili secondo il criterio di competenza territoriale attribuito alla “Fonte” stessa della norma, (Federale – Contea – Municipalità) e determinandone l’eventuale vizio di competenza.
 

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