Autore: sergio

04 – PRAP – ANAGRAFE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

SEZ. 17 – ART. 04

Il GVP istituisce il PUBBLICO REGISTRO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE (PRAP), tutte con personalità giuridica “SEMPLICE”, perché finalizzate a scopo di profitto.
Il termine “semplice” deve indicare lo scopo dell’attività produttiva, che è finalizzata a produrre benessere e prosperità, quindi anche ricchezza economica.
L’Imprenditore che intende intraprendere un’attività produttiva deve registrarla al PRAP secondo l’apposito modulo indicato nello Sportelo del Xitadino, sempre che vi siano i requisiti richiesti dall’art.9 della Sez.17 dell’Ordinamento Giuridico Veneto Provisorio (OGVP).
Ad ogni attività produttiva è assegnato un codice unico che identifica la stessa per ogni registrazione in termini tributari e amministrativi.
Il PRAP è pubblicato nella GAXETA UFICIALE con il relativo certificato da esporre e visibile alla clientela.

SOMMARIO

03 – ATTIVITA’ COMPLEMENTARI

SEZ. 17 – ART. 03
Sono considerate “attività complementari” tutte le attività fisiche e intellettuali determinate dalla volontarietà e dal dovere civico del Buon Cittadino e destinate alla “produzione” di beni e servizi per giusta causa derivante da “urgente stato di necessità a carattere pubblico” e che non sempre possono prevedere un concordato e adeguato compenso.
Tutte le “Attività Complementari” sono soggette agli adempimenti fissati dal Contratto Nazionale Collettivo sul lavoro in merito a prevenzione, sicurezza e prosperità individuale e sociale.

089 – IMPRENDITORI (anche DATORI DI LAVORO)

SEZ. 17 – ART. 09

Sotto il profilo giuridico è “Imprenditore” l’essere umano che, mediante la propria ricchezza e mezzi, crea e gestisce un’attività d’impresa, con l’obiettivo di realizzare un progetto e/o un profitto, anche in concorso con terze parti, (Prestatori d’opera o Soci) ma conservando la proprietà di tutti o di alcuni risultati produttivi.
L’imprenditore, in quanto essere umano, gode della personalità giuridica originaria, ma nell’ambito dell’attività d’impresa, quest’ultima, dotata di un proprio codice unico, assume la personalità giuridica semplice perché finalizzata al profitto.
L’Imprenditore è l’essere umano, individuato come iniziatore e responsabile legale, in capo ad ogni attività d’impresa, individuale o societaria e pertanto deve detenere i requisiti legali del buon Cittadino e non essere stato condannato all’interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Possono concorrere alla direzione dell’attività d’impresa, sia individuale che societaria, diverse figure con funzioni apicali in strutture e configurazioni comunque subordinate all’Imprenditore.
La professionalità, la competenza e  la preparazione nell’esercizio dell’attività d’impresa è data dall’idoneità dell’Imprenditore ad eccellere con il risultato del proprio lavoro tramite una sincera e non fraudolenta concorrenza.
Ogni Imprenditore è soggetto, per quanto di propria competenza, al Contratto Nazionale dei Lavoratori e ai vari Protocolli Integrativi se previsti nonchè al Protocollo Produttivo Nazionale (PPN) determinato dal GVP mediante il Dipartimento del Lavoro.

08 – PRESTATORI D’OPERA – LAVORATORI

SEZ. 17 – ART. 08
Sotto il profilo giuridico il “Prestatore d’Opera” è l’essere umano che svolge attività lavorativa nell’ambito di un’organizzazione pubblica o privata e che si impegna, mediante un contratto di collaborazione, a prestare le proprie energie di lavoro, fisiche o intellettuali.
Considerato che ogni essere umano è dotato di “personalità giuridica originaria”, qualsiasi attività lavorativa, dotata di “personalità giuridica semplice o primaria”, non può compiersi in violazione della Dichiarazione universale dei diritti umani e dei Patti Internazionali sui diritti umani.
Il lavoratore, in quanto tale, ha il dovere di essere responsabilmente operoso mantenendo impegno e riservatezza nell’attività esercitata con corretta lealtà e dedizione, anche secondo precise, approvate e concordate necessarie disposizioni di un disciplinato protocollo integrativo.
Ogni prestazione d’opera è soggetta al Contratto Nazionale dei Lavoratori e ai vari Protocolli Integrativi se previsti.

01 – LAVORO

SEZ. 17 – ART. 01
Il lavoro è l’attività fisica o intellettuale impiegata dall’essere umano per la creazione di beni e servizi efficaci e utili per la collettività, per la sua prosperità e per il suo miglioramento.
Il lavoro è anche espressione della propria personalità per cui ogni essere umano, ancorché cittadino della collettività di cui fa parte, concorre, secondo la propria scelta e possibilità, al progresso e al benessere comune, in cambio di un concordato e adeguato compenso.
Ogni accordo di prestazione lavorativa è di natura privata fra le parti (Prestatore d’opera e Imprenditore) ma non può sottrarsi agli adempimenti fissati dal Contratto Nazionale Collettivo sul Lavoro che ne stabilisce le comuni e fondamentali prerogative.
Ogni accordo di prestazione lavorativa deve uniformarsi al Protocollo Produttivo Nazionale (PPN) determinato dal GVP mediante il Dipartimento del Lavoro

SEDICENTE

sedicènte (ant. ‘sé dicènte’) agg. [comp. di  e dicente (part. pres. di dire); propr. «che si dice, che dice sé stesso», calco del fr. soi-disant]. – Che dice di essere, che si spaccia per qualcuno, che si attribuisce cioè titoli, generalità, qualifiche, qualità che non sono o che si sospettano non essere rispondenti a quelle reali: il s. dottore è stato smascheratohanno accertato le vere generalità del s. consoleun s. ispettore ha truffato varî commercianti; anche in senso più obiettivo, che si afferma tale: l’attentato è stato rivendicato da un s. gruppo di separatisti baschi. ◆ La parola sembra essersi diffusa in Italia nella 2a metà del Settecento, trovando fortuna dapprima nella libellistica antigesuitica d’influenza francese, in frasi quali la sedicente Società o Compagnia di Gesùi sedicenti gesuiti.
TRATTO DA QUI


sedicente /sedi’tʃɛnte/ agg. [comp. di  e dicente (part. pres. di dire), calco del fr. soi-disant]. – [che si attribuisce titoli, generalità, qualifiche, qualità che non sono quelle reali: un s. dottore] ≈ soi-disant. ‖ falso, presunto. ↔ ‖ autentico, vero.
TRATTO DA QUI


Aggettivo
sedicente m e f (plurale: sedicenti)

  1. che dice di essere; che afferma di possedere qualificazioni, meriti, titoli, generalità, qualità e sim.
  2. Lautore del libro, sedicente esperto di chimica, ha dimostrato di essere un ottimo oratore”
  3. impiegato negativamente, quando non si vuol riconoscere le qualità che alcuno dice se di avere, cioè attribuisce a se stesso

TRATTO DA QUI


SIGNIFICATO
Chi dice di essere, chi si spaccia per qualcuno che in realtà non è

ETIMOLOGIA dal latino:
se sé dicere dire.

PAROLA DELLE ORIGINI
Anche se esprime una sfiducia palese e affilata sulla sincerità di una persona nel parlare di sé, questa parola spinge la propria lineare raffinatezza a mantenere un dubbio sulla punta del suo fioretto: il sedicente, se pure si presume che menta, formalmente non è ancor detto che lo faccia.
In ogni caso è una parola che, al fin della ripresa, tocca.

TRATTO DA QUI


 

RECUPERO CREDITI DA PARTE DI SOCIETA’ PRIVATE …

in forza alla norma contenuta all’art.1393 «giustificazione del potere del rappresentante» c.c. italiano, chiedo l’invio di copia autentica ex art.7/6° co. d.p.r. 12.4.2006 n.184 e di data certa del mandato che «diTe» conferitoVi dalla P.A. sedicente «creditrice», pena la denuncia per falsus procurator.
Chiedo inoltre le generalità complete di chi agisce e di coloro per le quali agiTe, nonché gli estremi completi relativi a importi non pagati di cui reclamaTe l’inventato credito.
Rinnovo «ex persona» la Vostra costituzione in mora debendi (già «ex re») ex art.1219 c.c. italiano.


ecco cosa succede in ambito dello stato straniero italiano.

Cosa succede se non si risponde al recupero crediti?
Che succede se non si risponde al recupero crediti? Assolutamente nulla! Il non rispondere al recupero crediti non ha alcun valore legale o giuridico. Anche se la diffida ad adempiere da parte dell’esattore dovesse arrivare con raccomandata, si potrebbe non rispondere.

Che succede se non paghi il recupero crediti?
La risposta è: non ti succede nulla. Contrariamente a quanto fanno credere gli operatori di queste società (ufficiale giudiziario, pignoramento, blocco stipendio, blocco conto corrente), il recupero crediti non può fare assolutamente nulla, perché non ne ha il potere e non ha il diritto secondo il nostro ordinamento.

Cosa non possono fare le società di recupero crediti?
Le società di recupero crediti non possono riferire informazioni false o ingannevoli al fine di ottenere il pagamento della somma dovuta dal debitore. Non possono nemmeno minacciare azioni intimidatorie o iniziative legali sproporzionate.

Come liberarsi del recupero crediti?
In questo caso esistono svariate opzioni per risolvere la questione: pagare quanto richiesto entro i termini previsti dal recupero crediti e chiudere la pratica; chiedere una dilazione dei termini di pagamento; proporre una soluzione a saldo e stralcio.

Quante volte può chiamare il recupero crediti?
Il recupero crediti non può telefonarti ad ogni ora.
Allo stesso modo non possono chiamare con una frequenza eccessiva. Una o due volte a settimana può essere più che sufficiente per ricordare l’esistenza di importi scaduti.


avv. Angelo Greco (CLICCA QUI)

Che potere hanno le società di recupero crediti?
Le società di recupero credito infatti (quelle serie) hanno un solo unico scopo: il recupero del denaro eventualmente dovuto. Nel caso in cui non si riesca a recuperare il denaro la pratica passa al proprietario del credito che ha facoltà di esperire il tentativo giudiziario per il recupero del denaro.

Cosa fanno quelli del recupero crediti?
L’addetto al recupero crediti, detto anche Credit Collector, è una figura professionale che opera nel settore Recupero Crediti. Il suo compito è quello di contattare i debitori per sollecitare i pagamenti ed estinguere i debiti nei confronti dei creditori.

Cosa rischia chi convive con una persona con debiti?
L’autore di questa risposta ha richiesto la rimozione di questo contenuto.

Quanto dura il recupero crediti?
In linea di massima il tempo minimo di emissione di un decreto ingiuntivo è di 24 ore il tempo massimo è di 12 mesi. Tra questi due estremi è possibile stabilire una durata media di 15 – 30 giorni.

Cosa ti possono pignorare se non ho nulla?
Ad un nullatenente che ha crediti e debiti da saldare, stando a quanto previsto dalle leggi 2022, si possono pignorare prima casa di proprietà, soldi detenuti all’estero o in carte prepagate e anche il 50% dei beni del coniuge se in regime di comunione di beni con il coniuge debitore.

Come fare se non si riesce a pagare i debiti?
La legge dice che se una banca, una finanziaria, un fornitore o persino Equitalia, ti richiede il pagamento di un debito dopo che è trascorso il tempo previsto, se vuoi opporti e non pagare devi chiedere ad un giudice di annullare la loro richiesta perché il debito è scaduto, è prescritto.

Quando va in prescrizione un prestito non pagato?
Quando vanno in prescrizione i debiti con le finanziarie?
La prescrizione delle somme dovute a banche e finanziarie vanno in prescrizione dopo cinque anni.

Quando decade un prestito non pagato?
Secondo quanto prescritto dall’articolo 2946 del Codice Civile, i debiti derivanti da un prestito si prescrivono in dieci anni. Oltrepassato questo limite di tempo, il creditore non può più esigere il pagamento delle rate del prestito personale.

Quanto costa una causa per recupero crediti?
Percentuale per recupero crediti
Il secondo costo per la riscossione di un credito è calcolato su una percentuale del credito recuperato. Questo può oscillare tra il 3% ed il 15%.

Quanto tempo ci vuole per fare un pignoramento?
Salvo le ipotesi di adempimento immediato previste dall’art. 482 c.p.c., per poter procedere al pignoramento occorre attendere che siano trascorsi almeno 10 giorni (ma non più di 90) dalla notifica dell’atto di precetto al debitore.

Quali sono i debiti che ricadono sui figli?
I debiti dei genitori ricadono sui figli solo dopo la morte dei primi, tranne in due specifici casi che vedremo più avanti.
Ecco quali sono:

  • Multe stradali;
  • Sanzioni amministrative;
  • Sanzioni penali;
  • Sanzioni tributarie;
  • Assegni di mantenimento;
  • Debiti di gioco e scommesse;
  • Contratti personali.

Cosa succede se ho troppi debiti?
Quando a seguito dei troppi debiti non riesci a pagare, i creditori possono cercare di riprendere i propri soldi con il pignoramento e la vendita dei beni del debitore. Pertanto, se non si pagano i propri debiti si potrà perdere la casa, ma anche vedersi pignorato un quinto dello stipendio o il conto corrente.

Cosa succede se non si paga la carta di credito?
Prima di tutto la banca provvederà ad addebitare l’importo sul conto corrente e se il conto ha un saldo pari a zero allora il conto andrà in rosso andando a peggiorare la situazione in quanto matureranno anche gli interessi passivi da pagare e le spese per il recupero debiti.

Come rispondere a un’agenzia di recupero crediti?
Come rispondere al recupero crediti? (vedi inizio questo capitolo)

  1. Chiedendo le generalità di chi ti sta chiamando.
  2. Facendosi dare gli estremi delle fatture scadute e dei relativi importi non pagati.
  3. Garantendo di richiamare ad un ora precisa (o un giorno vicino) dopo aver verificato.

Cosa succede se non si pagano i debiti con la banca?
Pignoramento dei beni per i debitori insolventi
Se non hai pagato i tuoi debiti alla banca, uno dei rischi maggiori è il pignoramento dei beni. Infatti, com’è facile immaginare, la banca proverà qualsiasi strada pur di recuperare le somme che le spettano. Il pignoramento dei beni serve proprio a questo.

Quando il creditore non può più esigere il debito?
La prescrizione del recupero crediti inizia a decorrere dal momento in cui il creditore fa valere il suo diritto al recupero del credito nei confronti del debitore. Da quel momento, trascorsi dieci anni, il diritto di credito non può più essere esercitato nei confronti del debitore perché per legge il debito decade.

Come uscire dai debiti senza pagare i creditori?
Un secondo modo poi per uscire dai debiti senza soldi da parte nel 2022 è il cosiddetto saldo e stralcio. Con il saldo e stralcio, il debito viene scontato sempre a patto che ci sia un accordo tra le parti che possono essere l’Agenzia delle Entrate oppure banche e finanziarie.

PERSONE FISICHE

PERSONE FISICHE

In tutti gli ordinamenti statali la soggettività giuridica è riconosciuta all’essere umano in quanto persona fisica; tuttavia, negli ordinamenti del passato esistevano esseri umani ai quali non era attribuita alcuna soggettività giuridica: gli schiavi.

La soggettività giuridica delle persone fisiche non è, invece, sempre presente negli ordinamenti diversi da quelli statali: ad esempio, nel diritto internazionale sono per definizione soggetti di diritto gli stati e le organizzazioni internazionali ma non le persone fisiche.

Tuttavia, esiste anche un ordinamento giuridico internazionale derivato da quello degli Stati sovrani, del quale il diritto internazionale in senso proprio è soltanto una componente.

Un possibile esempio di soggettività è il ricorso di un gruppo di privati cittadini alla Corte penale internazionale avverso l’autorità statale o un Capo di Stato, di cui fu un precedente storico del Tribunale penale internazionale per l’ex-Jugoslavia.

La soggettività della persona fisica di norma ha inizio con la sua nascita e cessa alla sua morte.

Esiste un diritto successorio e il cosiddetto “diritto della vedova” i cui effetti scaturiscono dalla soggettività giuridica della persona fisica, ma si estendono agli eredi e ai discendenti legittimi, oltre la morte del corpo.

Nascita e morte sono entrambi fatti naturali, in quanto eventi biologici, ma l’ordinamento può stabilire il momento esatto in cui si considerano accaduti; la morte, inoltre, può essere presunta in caso di protratta assenza, accertata con le modalità stabilite dall’ordinamento.

L’ordinamento può attribuire la titolarità di alcune situazioni giuridiche soggettive al nascituro o concepito, condizionandole al fatto che nasca, sicché prima della nascita tali situazioni giuridiche sono solo potenziali.

Ciò esclude che si possa parlare, in questi casi, di capacità giuridica del concepito; è invece controverso se si tratti di una forma di soggettività giuridica, seppur imperfetta.

 

SOGGETTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE

SOGGETTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE

Sono soggetti del diritto internazionale:

La soggettività internazionale di altri enti è, invece, controversa: parte della dottrina e gran parte della comunità internazionale la riconosce al Sovrano Militare Ordine di Malta, mentre la maggioranza della dottrina la esclude per i popoli in sé e per le organizzazioni non governative.

La soggettività internazionale degli stati – i soggetti più importanti del diritto internazionale – non deriva da un atto di riconoscimento ma direttamente dall’ordinamento il quale, conformemente al principio di effettività, si limita a prendere atto dell’esistenza, in via di fatto, di uno Stato, attribuendogli automaticamente la soggettività. In particolare, secondo l’art. 1 della Convenzione di Montevideo, sottoscritta nel 1933, uno Stato è soggetto di diritto internazionale per il solo fatto di possedere:

  • una popolazione permanente;
  • un territorio definito;
  • un governo (nel senso di un potere di governo esercitato in modo esclusivo);
  • la capacità di intrattenere rapporti con altri stati.

Conseguentemente l’art. 3 della Convenzione chiarisce che: “L’esistenza politica di uno Stato è indipendente dal riconoscimento degli altri Stati”, mentre in passato si riteneva che fosse tale riconoscimento a far sorgere la soggettività internazionale di uno stato. Oggi, dunque, il riconoscimento degli altri stati non ha più valore giuridico ma solo politico.