Autore: sergio

RIGETTO DI NOTIFICA

COSA E’ IL RIGETTO DI NOTIFICA

Tutti i Rigetti di Notifica (RDN) formalizzati dai Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto seguono una struttura coerente e giuridicamente fondata, basata su:

  • il diritto internazionale consuetudinario e pattizio (Carta ONU, Trattati di Ginevra, Risoluzioni ONU, ecc.),
  • l’Uniform Commercial Code (UCC) per la regolamentazione dei rapporti tra persone e “corporazioni di governo”,
  • la documentazione storica relativa all’illegittima annessione del 1866 e alla permanenza dell’occupazione italiana,
  • i diritti fondamentali della persona, sanciti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

Ogni RDN include inoltre:

  • contestazione specifica dell’atto notificato, con riferimenti puntuali ai fatti occorsi,
  • precisa individuazione del soggetto notificante,
  • richiesta di iscrizione a ruolo giudiziario presso il Governo Veneto Provvisorio (GVP),
  • e, quando necessario, diffida e messa in mora.

Tali rigetti non costituiscono ricorsi all’interno del sistema giuridico italiano, bensì atti di sovranità e opposizione formale, in quanto lo Stato italiano, quale entità occupante, è ritenuto privo di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica di Venethia.
Attraverso questi atti, il cittadino intende rifiutare le pretese dell’ordinamento italiano che impongono obblighi fiscali, controlli e provvedimenti ritenuti ingiustificati.
Il Governo Veneto Provvisorio (GVP), tramite l’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG), promuove la responsabilizzazione degli autori degli atti o provvedimenti oggetto di rigetto.
Questo processo è finalizzato a sviluppare il principio di effettività, che mira a garantire l’esecuzione concreta delle norme dell’Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio.
L’obiettivo è disconoscere la legittimità dello Stato italiano rispetto alla sua sovranità sul territorio della Republica de Venethia, in linea con il principio dell’effettività, secondo cui la sovranità su un territorio dipende dall’effettivo esercizio del potere di governo.

Il rigetto di notifica è un atto formale mediante il quale ogni cittadino che si identifica come appartenente al Popolo Veneto esprime dissenso e opposizione a pratiche considerate illegittime, messe in atto dalle autorità italiane ritenute prive di giurisdizione.
Con questo atto, i cittadini segnalano le responsabilità delle autorità interessate, facendo riferimento alle norme vigenti, incluse quelle dell’UCC (Uniform Commercial Code).
I rigetti di notifica non sono ricorsi formali secondo la giurisdizione italiana; piuttosto, rappresentano un’espressione della volontà del cittadino veneto, autodeterminato e consapevole della propria identità nazionale veneta.
Attraverso questi atti, il cittadino intende rifiutare le pretese dell’ordinamento italiano che impongono obblighi fiscali, controlli e provvedimenti ritenuti ingiustificati.
Il Governo Veneto Provvisorio (GVP), tramite l’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG), promuove la responsabilizzazione degli autori degli atti o provvedimenti oggetto di rigetto.
Questo processo è finalizzato a sviluppare il principio di effettività, che mira a garantire l’esecuzione concreta delle norme dell’Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio.
L’obiettivo è disconoscere la legittimità dello Stato italiano rispetto alla sua sovranità sul territorio veneto, in linea con il principio dell’effettività, secondo cui la sovranità su un territorio dipende dall’effettivo esercizio del potere di governo.

N.B.:
1) – I RDN vanno fatti subito appena ricevete qualsiasi atto scritto da parte di un ente italiano.
2) – Le SPN vanno formalizzate subito appena siete destinatari di azioni e comportamenti che ritenete lesivi dei vostri diritti e solo in riferimento ad eventi che non si riferiscono ad atti scritti (nel caso si fa un RDN).
3) – In entrambi i casi ciò che fate è l’esercizio di un diritto/dovere e nessuno può impedirlo o ritardarlo con qualsivoglia pretesto.
4) – I RDN e le SPN vanno formalizzate soprattutto ai sensi dell’ U.C.C. che recita: “chi subisce un torto e non lo reclama, lo accetta”.
5) – Gli unici moduli predisposti per i RDN e le SPN sono quelle on-line sul sito del MLNV e possono essere fatti anche con l’aiuto delle Cernide ai cui operatori devono essere riconosciuti i costi per tale esercizio.
6) – Si raccomanda di rispettare l’impegno assunto con la vostra autodeterminazione e relativa ai 10,00 € mensili, perché tali fondi sono destinati alla causa e non si può andare avanti come fosse una furbesca dimenticanza.

RIFLETTETE PRIMA DI FARE UN RIGETTO DI NOTIFICA
Prima di procedere con un Rigetto di Notifica (RDN), è importante valutare attentamente la propria posizione e garantire di agire “in onore.”
Questo principio implica l’obbligo di adempiere ai propri doveri per usufruire di servizi essenziali e socialmente utili, anche se forniti dalle attuali autorità.
Per quanto riguarda eventuali sanzioni amministrative correttamente emesse, come contravvenzioni per violazioni stradali, è importante adempiere a tali obblighi e presentare sempre il RDN.
Essere “in onore” significa riconoscere e rispettare l’etica del pagamento per servizi necessari o per sanzioni ritenute onestamente giuste e presentare sempre il RDN.
Il Movimento di Liberazione Nazionale Veneto (MLNV) non incoraggia l’uso del RDN per evitare il pagamento di multe o bollette.
Al contrario, suggerisce di adempiere talvolta a tali pagamenti laddove necessari e, solo successivamente, presentare il RDN come forma di dissenso.
In sintesi, il RDN non è un mezzo per evitare pagamenti, bensì un’espressione di opposizione consapevole che non dovrebbe compromettere la propria integrità onorabile.

 

“AB ORIGINE” – FIN DAL SUO INIZIO

ab orìǧine› (propr. «dall’origine»).

Locuzione lat., adoperata anche in contesti italiani nel sign. di «fin dalle origini, fin dalla nascita, fin da quando ha avuto inizio» (meno spesso con le accezioni di ab ovo): è un’istituzione che si porta dietro ab origine questi gravi difetti.

TRATTO DA QUI


per quanto ci riguarda l’italia è uno stato straniero che occupa la nostra Patria, la Serenissima Repubblica Veneta, con l’inganno e la frode “ab origne” cioè fin da quando, nel 1866, attraverso il pretesto del “plebiscito truffa” si è insediata con il beneplacito di una congiura internazionale.

 

DIRITTI … LIBERTA’ DI PENSIERO E DI ESPRESSIONE … DI MANIFESTARE LIBERAMENTE …

ART.21 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA
è uno dei pilastri fondamentali della democrazia italiana.
Esso sancisce infatti la libertà di pensiero e di espressione, nonché la libertà di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
ART.13 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA
Grazie a questo articolo viene condannata qualsiasi forma di violenza, sia corporale che etica, che mette in pericolo la libertà individuale, proprio perché questo tipo di libertà viene considerata intoccabile in quanto riguarda un principio che nasce con l’uomo e quindi è un principio universale.
I 4 principali diritti costituzionali?
diritti naturali
diritti sociali
diritti politici
diritti civili

RIPROVA SOCIALE

Cosa è la riprova sociale?
La riprova sociale è quella regola per cui le persone tendono ad accettare e a ritenere maggiormente meritevoli di approvazione quei comportamenti condivisi da un numero elevato di gente.

Il principio di riprova sociale afferma che uno dei mezzi principali per giudicare la correttezza di un comportamento, è rappresentato dal numero di persone che lo adottano.
La capacità persuasiva esercitata da questo principio aumenta esponenzialmente in due situazioni:

  1. Quando ci troviamo in un contesto di incertezza su quello che dobbiamo fare o pensare.
  2. Quando la riprova sociale viene cercata nell’ambito di persone simili a noi.

Il principale problema legato a questo meccanismo automatico, è la progressiva perdita di capacità nell’esaminare con spirito critico le situazioni che caratterizzano la nostra quotidianità, esponendoci a due rischi:

  1.  Quando le informazioni che riceviamo sono volutamente manipolate per dare l’impressione che le idee e i comportamenti che ci vengono proposti siano utilizzati da molte persone, saremo portati ad adottare tali comportamenti in prima persona.
  2. Quando un fenomeno di ignoranza collettiva diffonde una notizia falsa che, senza alcuna verifica, viene considerata vera solo perché particolarmente diffusa.

Essere curiosi, chiedersi il perché delle cose, approfondire, oltre a essere gli strumenti principali della nostra crescita personale, rappresentano un potente mezzo in grado di proteggerci dal fare scelte sbagliate che vanno contro i nostri stessi interessi.

DIRITTO ITALIANO E DIRITTO INTERNAZIONALE

Art. 22. COSTITUZIONE ITALIANA
Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
Art. 10. COSTITUZIONE ITALIANA
L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Quale rapporto c’è tra diritto italiano e diritto internazionale?
secondo cui “l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”.
La disposizione è un rinvio formale all’ordinamento internazionale; ogni variazione che si produce in quest’ultimo si riproduce anche nell’ordinamento interno.
Chi fa rispettare il diritto internazionale?
Il diritto internazionale è un corpus di norme riconosciute dagli Stati o dalle nazioni come vincolanti per le loro relazioni mutue, comprese le loro relazioni con le organizzazioni internazionali.

CITTADINO DI DIRITTO INTERNAZIONALE

Cosa significa cittadino di diritto internazionale?
La persona fisica e giuridica che, pur trovandosi nel territorio di uno Stato, appartiene per nazionalità a uno Stato diverso.
Art. 22. COSTITUZIONE ITALIANA
Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
Art. 10. COSTITUZIONE ITALIANA
L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Quale rapporto c’è tra diritto italiano e diritto internazionale?
secondo cui “l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”.
La disposizione è un rinvio formale all’ordinamento internazionale; ogni variazione che si produce in quest’ultimo si riproduce anche nell’ordinamento interno.
Chi fa rispettare il diritto internazionale?
Il diritto internazionale è un corpus di norme riconosciute dagli Stati o dalle nazioni come vincolanti per le loro relazioni mutue, comprese le loro relazioni con le organizzazioni internazionali.

11 – ISPETTORATI DISTRETTUALI, SEZIONI NAZIONALI E DIVISIONE FEDERALE DEL LAVORO

SEZIONE 17 – ARTICOLO 11
(Organizzazione territoriale e giurisdizionale del lavoro)

L’Ordinamento Giuridico Veneto Provisorio (OGVP) dispone che il Dipartimento del Lavoro istituisca, su base territoriale, i seguenti livelli amministrativi e giurisdizionali in materia di lavoro:

1. ISPETTORATO DISTRETTUALE DEL LAVORO

(Competenza: Distretto Amministrativo – ex Comune)

L’Ispettorato Distrettuale del Lavoro è l’ufficio periferico del Dipartimento del Lavoro, con competenza su tutte le attività lavorative del proprio territorio.
Esso è preposto a:

  • assistere cittadini e imprese per l’avviamento e la gestione dei rapporti di lavoro in ambito privato;
  • esercitare funzioni di vigilanza e controllo in materia di normativa sul lavoro, salute, sicurezza e collocamento.

Commissione Distrettuale del Lavoro – 1ᵃ Istanza

Presso ciascun Ispettorato è istituita la Commissione Distrettuale del Lavoro di 1 Istanza, con funzione di concordato stragiudiziale.
Le decisioni della Commissione hanno valore legale se vi è accordo fra le parti e ne esauriscono la procedibilità.
In caso di mancato accordo, le parti possono ricorrere alla Commissione Nazionale del Lavoro – 2 Istanza.

2. SEZIONE NAZIONALE DEL LAVORO

(Competenza: Contea – ex Provincia / Stato Federato)

La Sezione Nazionale del Lavoro è l’ufficio distrettuale di livello intermedio, con competenza su tutte le attività lavorative in ambito statale e dei relativi uffici periferici.

Commissione Nazionale del Lavoro – 2ᵃ Istanza

Presso ciascuna Sezione è istituita la Commissione Nazionale del Lavoro di 2 Istanza, alla quale le parti possono ricorrere in caso di fallimento del concordato di 1ᵃ Istanza.
Avverso le decisioni di tale Commissione è ammesso ricorso alla Commissione Federale del Lavoro – 3 Istanza.

3. DIVISIONE FEDERALE DEL LAVORO

(Competenza: Federale e Internazionale)

La Divisione Federale del Lavoro è l’ufficio centrale del Dipartimento del Lavoro con competenza:

  • sulle attività istituzionali federali,
  • sulle sedi periferiche ed estere.

Commissione Federale del Lavoro – 3ᵃ Istanza

Presso la Divisione è istituita la Commissione Federale del Lavoro di 3 Istanza, con funzione di giudizio avverso le decisioni della 2ᵃ Istanza.
Avverso le decisioni della Commissione di 3ᵃ Istanza è ammesso ricorso finale al Presidente della Republica Federale de Venethia.


SOMMARIO

02 – PPN – PROTOCOLLO PRODUTTIVO NAZIONALE

SEZIONE 17 – ARTICOLO 02
(Definizione e adozione del Protocollo Produttivo Nazionale – PPN)

Il Governo Veneto Provisorio (GVP) dispone che, entro il mese di gennaio di ogni anno, sia adottato il Protocollo Produttivo Nazionale (PPN).

Il PPN costituisce l’atto di indirizzo generale sull’orientamento economico e produttivo della Nazione Veneta, da determinarsi dal Dipartimento del Lavoro, in raccordo con il Sindacato dei Lavoratori de la Venethia (SLV) e con ogni altra Istituzione o rappresentanza che il GVP riterrà opportuno convocare.

Il PPN definisce le priorità produttive, i settori strategici, i criteri di sostenibilità, le modalità di cooperazione tra attività economiche venete (AEV), imprese estere (AEE) e quelle in regime cooperativo, nonché i principi ispiratori dei contratti collettivi nazionali sul lavoro.


SOMMARIO

06 – ATTIVITA’ D’IMPRESE ESTERE

SEZ. 17 – ART. 06

(Attività Economiche Estere – AEE)

Il Governo Veneto Provisorio (GVP) riconosce e legittima come Attività Economiche Estere (AEE) tutte le imprese con sede o origine giuridica estera, regolarmente protocollate presso il PRAP, a condizione che rispettino i requisiti richiesti per la figura dell’Inprenditore, il quale deve necessariamente possedere la Cittadinanza Veneta.

Le AEE sono di natura societaria e devono essere formalmente costituite da un Inprenditore responsabile, il quale fa riferimento ai Soci esclusivamente in quanto esseri umani viventi, riconosciuti come titolari di diritti naturali.

Ogni AEE deve essere coerente con gli scopi della propria attività, convergere con gli interessi superiori della Nazione Veneta e uniformarsi al Protocollo Produttivo Nazionale (PPN), emanato annualmente dal GVP tramite il Dipartimento del Lavoro.

Sono espressamente vietate le AEE che configurino:

  • pericolo per la collettività;
  • attività speculativa fraudolenta;
  • lesione dei principi etici e fondativi dell’Ordinamento Giuridico Veneto Provisorio (OGVP).

Le AEE rispondono in via esclusiva in termini legali, patrimoniali e fiscali attraverso il proprio Codice Unico Aziendale, e non direttamente tramite i codici personali dell’Inprenditore o dei Soci.


SOMMARIO

05 – ATTIVITA’ ECONOMICHE VENETE (AEV)

SEZ. 17 – ART. 05

(Attività Economiche Venete – AEV)

Il Governo Veneto Provisorio (GVP) identifica e legittima come Attività Economiche Venete (AEV) tutte le imprese regolarmente protocollate nel Pubblico Registro delle Attività Produttive (PRAP), in conformità ai requisiti previsti per la figura dell’Inprenditore, secondo quanto stabilito dal presente Ordinamento.

Le AEV sono di pubblico dominio e sono rese accessibili tramite pubblicazione ufficiale nella GAXETA UFICIALE.

Le AEV si distinguono in due categorie:

  1. Attività Economica Individuale (AEI): esercitata da un singolo Inprenditore, alla quale è assegnato un Codice Unico Aziendale, collegato direttamente al Codice Unico Personale (CUP) dell’Inprenditore stesso.
  2. Attività Economica Sociale (AES): esercitata da più soggetti associati, alla quale è assegnato un Codice Unico Aziendale, collegato al CUP dell’Inprenditore e a quelli di tutti i Soci.

Ogni AEV deve essere coerente con gli scopi dichiarati, rispettare gli interessi strategici della Nazione e uniformarsi al Protocollo Produttivo Nazionale (PPN) adottato dal GVP tramite il Dipartimento del Lavoro.

È espressamente vietata ogni AEV che costituisca:

  • pericolo per la collettività,
  • attività illecita o speculativa,
  • concorrenza fraudolenta,
  • violazione dei principi etici e fondativi del presente Ordinamento Giuridico Veneto Provisorio (OGVP).

La responsabilità legale, anche in ambito fiscale e patrimoniale, delle AEV ricade sul Codice Unico Aziendale e non direttamente sui Codici Personali degli Inprenditori o dei Soci.


SOMMARIO