Autore: sergio

SOGGETTIVITA’ INTERNAZIONALE

SOGGETTIVITA’ INTERNAZIONALE

La soggettività internazionale degli stati – i soggetti più importanti del diritto internazionale – non deriva da un atto di riconoscimento ma direttamente dall’ordinamento il quale, conformemente al principio di effettività, si limita a prendere atto dell’esistenza, in via di fatto, di uno Stato, attribuendogli automaticamente la soggettività.

In particolare, secondo l’art. 1 della Convenzione di Montevideo, sottoscritta nel 1933, uno Stato è soggetto di diritto internazionale per il solo fatto di possedere:

  • una popolazione permanente;
  • un territorio definito;
  • un governo (nel senso di un potere di governo esercitato in modo esclusivo);
  • la capacità di intrattenere rapporti con altri stati.

Conseguentemente l’art. 3 della Convenzione chiarisce che: “L’esistenza politica di uno Stato è indipendente dal riconoscimento degli altri Stati”, mentre in passato si riteneva che fosse tale riconoscimento a far sorgere la soggettività internazionale di uno stato.
Oggi, dunque, il riconoscimento degli altri stati non ha più valore giuridico ma solo politico.

ABITAZIONE – DIRITTO DI …

Il diritto di abitazione

L’abitazione è un diritto reale di godimento su cosa altrui con il quale il titolare può abitare una casa limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia

  • La famiglia per il diritto di abitazione
  • Diritto di abitazione: limiti
  • Il diritto di abitazione è pignorabile?
  • Come si costituisce il diritto di abitazione
  • Diritto di abitazione: valore
  • Il coniuge separato
  • Quando decade il diritto di abitazione

La famiglia per il diritto di abitazione

Il diritto d’abitazione è regolato dagli articoli 1022 e seguenti del codice civile, che ne dettano la disciplina e i limiti.

Trattandosi di un diritto teso a soddisfare gli interessi del titolare e dei suoi familiari, prima di addentrarci nell’analisi dell’istituto è opportuno chiarire quale sia la nozione di famiglia rilevante per l’esercizio dello stesso. A dircelo è l’articolo 1023 del codice civile, che precisa che in tale nozione vanno ricompresi anche i figli nati dopo che è cominciato il diritto, quantunque nel tempo in cui il diritto è sorto la persona non avesse contratto matrimonio, ed anche i figli adottivi, i figli riconosciuti e gli affiliati, anche se l’adozione, il riconoscimento o l’affiliazione sono seguiti dopo che il diritto era già sorto. Si comprendono, infine, le persone che convivono con il titolare del diritto per prestare a lui o alla sua famiglia i loro servizi.

Diritto di abitazione: limiti

Venendo ai limiti, possiamo rilevare innanzitutto che l’abitazione è un diritto di natura strettamente personale, il che comporta che la titolarità e il godimento dell’immobile che ne costituisce l’oggetto spettano unicamente all’habitator e alla sua famiglia, che potranno alloggiarvi limitatamente ai propri bisogni (cfr. Cass. n. 2769/1953).

Tuttavia, la destinazione dell’abitazione ai bisogni del titolare e della sua famiglia, lungi dal poter essere intesa in senso quantitativo, va letta esclusivamente come divieto di destinare la casa a utilizzazioni diverse da quelle consistenti nell’abitazione diretta da parte dell'”habitator” e dei suoi familiari (cfr. Cass., sent. 14687/2014).

Sempre con riferimento ai limiti, va poi detto che la dottrina è pressoché unanime nel riconoscere la spettanza del diritto di abitazione solo a persone fisiche, escludendo quindi le persone giuridiche, in ragione dei particolari bisogni abitativi che l’istituto tende a soddisfare.

Oggetto del diritto

È opinione comune in dottrina e giurisprudenza che il diritto di abitazione possa fare riferimento unicamente a un immobile che presenti requisiti di abitabilità, ossia idoneo a fornire un alloggio.

Inoltre, esso va esteso a tutto ciò che concorre a integrare la casa che ne è oggetto sotto forma di accessorio o pertinenza (balconi, verande, giardino, rimessa, ecc), in quanto l’abitazione non è costituita soltanto dai vani abitabili, ma anche da tutto quanto ne rappresenta la parte accessoria; in virtù del combinato disposto degli artt. 983 e 1026 c.c., il diritto in esame si estende anche alle accessioni (cfr. Cass., 2335/1981).

L’abitazione si considera affine all’uso, poiché entrambi, essendo diritti personalissimi, non si possono cedere o dare in locazione (art. 1024 c.c.), ma neppure si può ritenere l’abitazione una specificazione dell’uso avente ad oggetto un’appartamento per abitarvi: l’habitator non ha alcun diritto ai frutti e non può, a differenza dell’usuario, usare la casa in modi diversi rispetto al semplice alloggio, come adibirla a magazzino, ufficio, deposito, ecc.

Secondo l’art. 1025 c.c., l’habitator ha, inoltre, il diritto di abitare l’immobile per la porzione necessaria ai suoi bisogni e, se occupa tutta la casa, è tenuto alle spese di coltura, alle riparazioni ordinarie e al pagamento dei tributi come l’usufruttuario.

Se non raccoglie che una parte dei frutti o non occupa che una parte della casa, contribuisce in proporzione di ciò che gode (per approfondimenti sul rapporto tra usufrutto, uso e abitazione leggi la guida: I diritti di usufrutto, uso e abitazione e l’espropriazione forzata).

Il diritto di abitazione è pignorabile?

L’immobile su cui grava un diritto di abitazione può essere pignorato, tuttavia il pignoramento non può estendersi al diritto di abitazione. Quest’ultimo, infatti, è impignorabile.

Come si costituisce il diritto di abitazione

Il diritto d’abitazione ha natura reale e può essere costituito mediante testamento, usucapione o contratto, per il quale è richiesta ad substantiam la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata ai sensi dell’art. 1350 n. 4 c.c. (cfr. Cass. n. 4562/1990).

Il codice civile prevede, all’articolo 540, un’unica ipotesi di costituzione legale del diritto di abitazione precisando che al coniuge del defunto, anche quando questi concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano. Ciò avviene per tutelare le abitudini di vita del coniuge rimasto in vita ed evitargli l’ulteriore danno, psicologico e morale, che potrebbe derivare dal dover abbandonare l’alloggio abituale.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, nel ricordare che nella successione legittima al coniuge del de cuius spettano i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano previsti dall’art. 540 c.c., ha chiarito che il valore capitale di tali diritti deve essere stralciato dall’asse ereditario per poi procedere alla divisione di quest’ultimo tra tutti i coeredi, secondo le norme sulla successione legittima, non tenendo conto dell’attribuzione dei suddetti diritti secondo un meccanismo assimilabile al prelegato (cfr. Cass., SS.UU. 4847/2013).

Diritto di abitazione: valore

A tale ultimo proposito va precisato che il valore del diritto di abitazione, secondo quanto affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 14406/2018, può essere calcolato avvalendosi dei criteri utilizzati per determinare il valore dell’usufrutto. Ciò in quanto “le utilità ritraibili dall’usufruttuario appaiono sostanzialmente identiche a quelle che puà trarre l’abitatore“.

Il coniuge separato

La costituzione ex lege del diritto di abitazione sulla casa coniugale in capo al coniuge del defunto ha fatto sorgere dei dubbi circa l’estensione di tale previsione anche al coniuge separato.

A risolvere le controversie interpretative sul tema è intervenuta la Corte di cassazione, che ha stabilito che “la ratio della disposizione codicistica è da rinvenire non tanto nella tutela dell’interesse economico del coniuge superstite di disporre di un alloggio, quanto dell’interesse morale legato alla conservazione dei rapporti affettivi e consuetudinari con la casa familiare, quali la conservazione della memoria del coniuge scomparso, delle relazioni sociali e degli status simbols goduti durante il matrimonio“. Di conseguenza, in caso di separazione personale dei coniugi e di cessazione della convivenza, l’impossibilità di individuare una casa adibita a residenza familiare al momento dell’apertura della successione fa venir meno il presupposto oggettivo richiesto ai fini dell’attribuzione del diritto reale di abitazione al coniuge superstite (cfr. Cass. n . 22456/2014).

Quando decade il diritto di abitazione

Resta infine da dire che il diritto di abitazione perdura sino a che non si verifica uno di tali eventi:

  • morte del titolare
  • rinuncia del titolare
  • scadenza del termine previsto dall’atto con il quale è stato costituito
  • perimento del bene
  • prescrizione

Si precisa che si ha consolidamento quando si riuniscono in capo alla stessa persona sia il diritto di abitazione che il diritto di proprietà.

INTEGRITA’ TERRITORIALE

Deriva direttamente dal carattere esclusivo della sovranità territoriale.

Principio fondamentale dell’ordinamento internazionale, richiamato dall’art. 2, comma 4o, Carta Onu e da numerosi atti internazionali o carte istitutive di organizzazioni internazionali, che sancisce la inviolabilità delle frontiere, nel senso che sono ammissibili modificazioni territoriali unicamente con mezzi pacifici.

Secondo la Dichiarazione dell’Assemblea generale delle N.U. del 1970, sulle relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli Stati, ricompresa nell’Atto finale di Helsinki: le frontiere possono essere modificate, conformemente al diritto internazionale, con mezzi pacifici e per via di accordo; gli Stati considerano reciprocamente inviolabili le loro frontiere, si astengono da qualsiasi atto incompatibile con i principi e i fini della Carta delle N.U. contro l’integrità territoriale.

Tali principi sono dotati di un’importanza primordiale e, in conseguenza, si applicano egualmente e senza riserve, ciascuno venendo interpretato alla luce degli altri.

 

DICHIARAZIONE SULLA CONCESSIONE DELL’INDIPENDENZA AI PAESI ED AI POPOLI COLONIALI DEL 14.12.1960

Dichiarazione sulla concessione dell’indipendenza ai paesi ed ai popoli coloniali DEL 14.12.1960
Adottata il 14 dicembre 1960


L’Assemblea generale,

Cosciente del fatto che i popoli del mondo si sono dichiarati decisi, nello statuto delle Nazioni Unite, a riaffermare la loro fede nei diritti fondamentali dell’Uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nella uguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grandi e
piccole, e a promuovere il progresso sociale e un più elevato tenore di vita in una più ampia libertà,

Cosciente della necessità di creare condizioni di stabilità e di benessere e relazioni pacifiche e amichevoli fondate sul rispetto dei principi dell’uguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione di tutti i popoli, e di garantire il rispetto universale ed effettivo dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, di sesso, di lingua o di religione.

Riconosciuto l’appassionato desiderio di libertà di tutti i popoli dipendenti e la parte decisiva che questi popoli hanno nella loro accessione all’indipendenza,

Cosciente dei crescenti conflitti derivanti dal fatto di rifiutare la libertà a questi popoli o di ostacolarla, conflitti che costituiscono una grave minaccia per la pace nel mondo,

Considerata l’importanza della funzione delle Nazioni Unite quale mezzo per aiutare il movimento verso l’indipendenza nei territori in amministrazione fiduciaria e nei territori non autonomi,

Riconosciuto che i popoli della terra auspicano ardentemente la fine del colonialismo in ogni sua manifestazione,

Convinta che il permanere del colonialismo impedisce lo sviluppo della cooperazione economica internazionale, ostacola lo sviluppo sociale, culturale ed economico dei popoli dipendenti e si oppone all’ideale di pace universale delle Nazioni Unite,

Affermato che i popoli possono disporre liberamente, ai propri fini, delle loro ricchezze e risorse naturali, senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale, fondata sul principio del vantaggio reciproco, e sul diritto internazionale,

Persuasa che il processo di liberazione è irresistibile e irreversibile e che, per evitare delle crisi gravi, bisogna porre fine sia al colonialismo sia a tutte le pratiche di segregazione e di discriminazione che lo accompagnano,

Rallegratasi del fatto che nel corso degli ultimi anni numerosi territori dipendenti abbiano acceduto alla libertà e all’indipendenza, e riconosciuta la sempre più accentuata tendenza verso la libertà che si manifesta nei territori non ancora acceduti all’indipendenza.

Convinta che tutti i popoli hanno un diritto inalienabile alla piena libertà, all’esercizio della propria sovranità e all’integrità del loro territorio nazionale,

Proclama solennemente la necessità di porre rapidamente e incondizionatamente fine al colonialismo, in ogni sua forma e in ogni sua manifestazione;

E, a questo fine,

Dichiara quanto segue:

1. La soggezione dei popoli al soggiogamento, alla dominazione e allo sfruttamento stranieri costituisce un diniego dei diritti fondamentali dell’Uomo, è contraria allo Statuto delle Nazioni Unite e compromette la causa della pace e della cooperazione mondiale.

2. Tutti i popoli hanno il diritto di libera decisione; in base a tale diritto, essi decidono liberamente del proprio statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale.

3. La mancanza di preparazione in campo politico, economico o sociale e in quello dell’insegnamento non deve mai esser preso come pretesto per ritardare l’indipendenza.

4. Sarà posto fine ad ogni azione armata e ad ogni misura di repressione, di qualsiasi specie, diretta contro i popoli dipendenti, per consentire a questi popoli di esercitare in modo pacifico e liberamente il loro diritto alla completa indipendenza, e sarà rispettata l’integrità del loro territorio nazionale.

5. Nei territori di amministrazione fiduciaria, nei territori non autonomi e in tutti gli altri territori non ancora acceduti all’indipendenza, saranno adottate misure immediate per trasferire tutti i poteri alle popolazioni dei territori stessi, senza condizione o riserva alcuna, in conformità alla loro volontà e ai loro voti liberamente espressi, senza nessuna distinzione di razza, di fede o di colore, allo scopo di consentire loro di godere di un’indipendenza e di una libertà complete.

6. Qualsiasi tentativo mirante a distruggere parzialmente o totalmente l’unità nazionale e l’integrità territoriale di un paese è incompatibile con gli scopi e i princìpi dello Statuto delle Nazioni Unite.

7. Tutti gli Stati sono tenuti a osservare fedelmente e strettamente le disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo e della presente Dichiarazione, sulla base dell’uguaglianza, della non ingerenza negli affari interni degli Stati e del rispetto dei diritti sovrani e dell’integrità territoriale di tutti i popoli.

 

DICHIARAZIONE SULLE RELAZIONI AMICHEVOLI, ADOTTATA IL 4 OTTOBRE 1970 DALL’ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE CON RISOLUZIONE 2625 (XXV)

La Dichiarazione sulle relazioni amichevoli, adottata il 4 ottobre 1970 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (AG ONU) con risoluzione 2625 (XXV), stabilisce con chiarezza che il territorio di uno Stato non sarà oggetto di acquisizione da parte di un altro Stato a seguito della minaccia o dell’uso della forza;

  • viene ricordato il dovere degli Stati di astenersi, nelle loro relazioni internazionali, dall’impiego di misure coercitive di carattere militare, politico, economico o di altro genere, dirette contro l’indipendenza politica o l’integrità territoriale di qualunque Stato.
  • Viene anche ribadito che è essenziale che tutti gli Stati si astengano, nelle loro relazioni internazionali, dal ricorso alla minaccia o all’uso della forza contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di uno Stato, o in qualunque altro modo incompatibile con i fini delle Nazioni Unite.
  • Con tale risoluzione si da convinzione che la soggezione dei popoli al giogo, alla dominazione o allo sfruttamento straniero costituisce l’ostacolo principale alla realizzazione della pace e della sicurezza internazionali.

Si rafforzano i principi dell’uguaglianza di diritti dei popoli e del loro diritto all’autodeterminazione perché rappresentano un contributo significativo al diritto internazionale contemporaneo e che la loro effettiva applicazione è della massima importanza per promuovere le relazioni amichevoli fra gli Stati fondate sul rispetto del principio di eguaglianza sovrana e che, di conseguenza, ogni tentativo diretto a spezzare parzialmente o totalmente l’unità nazionale o l’integrità territoriale di uno Stato o di un paese o a metterne in pericolo la sua indipendenza politica è incompatibile con i fini e con i principi della Carta, così come è successo per la Repubblica de Venethia, attraverso la frode del plebiscito nel 1866.

 


 

L’Assemblea generale,

riaffermato, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite, che il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali e lo sviluppo delle relazioni amichevoli e della cooperazione fra le nazioni sono tra gli scopi fondamentali delle Nazioni Unite,

ricordato che i popoli delle Nazioni Unite sono determinati a praticare la tolleranza ed a vivere in pace l’uno con l’altro in uno spirito di buon vicinato,

tenendo presente che è importante mantenere e rafforzare la pace internazionale fondata sulla libertà, l’uguaglianza, la giustizia e il rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo e sviluppare relazioni amichevoli fra le nazioni indipendentemente dalle differenze dei loro sistemi politici, economici e sociali e dei loro livelli di sviluppo,

tenendo ugualmente presente l’importanza fondamentale della Carta delle Nazioni Unite per favorire l’impero del diritto fra le nazioni,

considerato che il rispetto rigoroso dei principi di diritto internazionale relativi alle relazioni amichevoli ed alla cooperazione fra gli Stati e l’esecuzione in buona fede degli obblighi assunti dagli Stati, in conformità con la Carta, riveste la massima importanza per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali e per la realizzazione degli altri fini delle Nazioni Unite,

constatato che i grandi mutamenti politici, economici e sociali ed i progressi scientifici intervenuti nel mondo dall’adozione della Carta conferiscono un’accresciuta importanza a questi principi ed alla necessità di assicurarne una più effettiva applicazione nella condotta degli Stati, in qualunque campo questa si eserciti,

convinta che il rispetto rigoroso, da parte degli Stati, dell’obbligo di non intervenire negli affari di qualunque altro Stato è una condizione essenziale da adempiere perché le nazioni vivano reciprocamente in pace, poiché la pratica dell’intervento, sotto qualunque forma si manifesti, costituisce non solo una violazione dello spirito e della lettera della Carta, ma tende inoltre a determinare situazioni che mettono in pericolo la pace e la sicurezza internazionali,

ricordato il dovere degli Stati di astenersi, nelle loro relazioni internazionali, dall’impiego di misure coercitive di carattere militare, politico, economico o di altro genere, dirette contro l’indipendenza politica o l’integrità territoriale di qualunque Stato,

considerato che è essenziale che tutti gli Stati si astengano, nelle loro relazioni internazionali, dal ricorso alla minaccia o all’uso della forza contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di uno Stato, o in qualunque altro modo incompatibile con i fini delle Nazioni Unite,

considerato che è egualmente essenziale che tutti gli Stati risolvano le loro controversie internazionali con mezzi pacifici, in conformità con la Carta,

riaffermata, in conformità con la Carta, l’importanza fondamentale del principio di uguaglianza sovrana e sottolineato che gli scopi delle Nazioni Unite posso essere realizzati solo se gli Stati godono di un’eguaglianza sovrana e si uniformano alle esigenze di tale principio nelle loro relazioni internazionali,

convinta che la soggezione dei popoli al giogo, alla dominazione o allo sfruttamento straniero costituisce l’ostacolo principale alla realizzazione della pace e della sicurezza internazionali,

convinta che i principi dell’uguaglianza di diritti dei popoli e del loro diritto all’autodeterminazione rappresentano un contributo significativo al diritto internazionale contemporaneo e che la loro effettiva applicazione è della massima importanza per promuovere le relazioni amichevoli fra gli Stati fondate sul rispetto del principio di eguaglianza sovrana,

convinta, di conseguenza, che ogni tentativo diretto a spezzare parzialmente o totalmente l’unità nazionale o l’integrità territoriale di uno Stato o di un paese o a metterne in pericolo la sua indipendenza politica è incompatibile con i fini e con i principi della Carta,

considerate le disposizioni della Carta nel loro complesso e tenendo conto del ruolo delle risoluzioni in materia adottate dagli organi competenti delle Nazioni Unite che si collegano al contenuto di questi principi,

considerato che il progressivo sviluppo e la codificazione dei principi seguenti:

a) il principio che gli Stati si astengano, nelle loro relazioni internazionali, dal ricorso alla minaccia o all’uso della forza, contro contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di uno Stato, o in qualunque altro modo incompatibile con i fini delle Nazioni Unite,

b) il principio che gli Stati risolvano le loro controversie internazionali con mezzi pacifici, in maniera che la pace e la sicurezza internazionali, e la giustizia, non siano messe in pericolo,

c) il dovere di non intervenire in questioni che appartengono alla competenza interna di uno Stato, in conformità con la Carta,

d) il dovere degli Stati di cooperare reciprocamente, in conformità con la Carta,

e) il principio dell’uguaglianza di diritti dei popoli e del loro diritto all’autodeterminazione,

f) il principio dell’uguaglianza sovrana degli Stati,

g) il principio che gli Stati adempiano in buona fede gli obblighi assunti in conformità con la Carta,
nonché una loro più effettiva applicazione nella comunità internazionale contribuirebbero alla realizzazione dei fini delle Nazioni Unite,

esaminati i principi di diritto internazionale relativi alle relazioni amichevoli e alla cooperazione fra gli Stati,

1. proclama solennemente i principi seguenti:

Il principio che gli Stati si astengano, nelle loro relazioni internazionali, dal ricorso alla minaccia o all’uso della forza contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di uno Stato o in qualunque altro modo incompatibile con i fini delle Nazioni Unite.

Ogni Stato ha il dovere di astenersi, nelle proprie relazioni internazionali, dal ricorso alla minaccia o all’uso della forza contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di uno Stato, o in qualunque altro modo incompatibile con i fini delle Nazioni Unite. Un simile ricorso alla minaccia o all’uso della forza costituisce una violazione del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite e non può mai essere utilizzato come strumento di soluzione di problemi internazionali.

Una guerra di aggressione costituisce un crimine contro la pace che dà luogo a responsabilità in base al diritto internazionale.

Conformemente ai fini e ai principi delle Nazioni Unite, gli Stati hanno il dovere di astenersi da ogni propaganda a favore di guerre di aggressione.

Ogni Stato ha il dovere di astenersi dal ricorso alla minaccia o all’uso della forza per violare le frontiere internazionali esistenti di un altro Stato o come mezzo di soluzione delle controversie internazionali, comprese le controversie territoriali e le questioni relative alle frontiere degli Stati.

Ogni Stato ha il dovere di astenersi dal ricorso alla minaccia o all’uso della forza per violare le linee internazionali di demarcazione, quali le linee di armistizio fissate da un accordo internazionale di cui tale Stato è parte o che è tenuto a rispettare per altre ragioni, o fissate in conformità a tale accordo. La disposizione precedente non deve essere interpretata nel senso di pregiudicare la posizione delle parti interessate per quanto riguarda lo status e gli effetti di queste linee quali sono definiti nei regimi speciali loro applicabili, né come pregiudizievole del loro carattere provvisorio.

Gli Stati hanno il dovere di astenersi da atti di rappresaglia che comportino l’uso della forza.

Ogni Stato ha il dovere di astenersi dal ricorso a qualunque misura coercitiva suscettibile di privare del loro diritto all’autodeterminazione, alla libertà e all’indipendenza i popoli menzionati nella formulazione dei principi di uguaglianza di diritti e del diritto all’autodeterminazione.

Ogni Stato ha il dovere di astenersi dall’organizzare o dall’incoraggiare l’organizzazione di forze irregolari o di bande armate, in particolare bande di mercenari, per compiere incursioni nel territorio di un altro Stato.

Ogni Stato ha il dovere di astenersi dall’organizzare, incoraggiare, appoggiare o partecipare ad atti di guerra civile o di terrorismo nel territorio di un altro Stato, o dal tollerare sul proprio territorio attività organizzate al fine di perpetrare tali atti, quando gli atti menzionati nel presente paragrafo comportino la minaccia o l’uso della forza.

Il territorio di uno Stato non può formare oggetto di occupazione militare derivante dall’uso della forza in violazione delle disposizioni della Carta. Il territorio di uno Stato non può formare oggetto di un acquisto da parte di un altro Stato realizzato con il ricorso alla minaccia o all’uso della forza. Nessun acquisto territoriale ottenuto con la minaccia o l’uso della forza sarà riconosciuto legittimo. Nessuna delle disposizioni precedenti va interpretata nel senso di pregiudicare:

a) le disposizioni della Carta od ogni accordo internazionale anteriore al regime della Carta e valido secondo il diritto internazionale; o

b) i poteri del Consiglio di sicurezza in base alla Carta.

Tutti gli Stati devono perseguire in buona fede negoziati affinché venga concluso rapidamente un trattato universale di disarmo generale e completo sotto un efficace controllo internazionale e devono sforzarsi di adottare misure idonee per ridurre la tensione internazionale e rafforzare la fiducia fra gli Stati.

Tutti gli Stati devono adempiere in buona fede gli obblighi derivanti dai principi e dalle norme generalmente riconosciute di diritto internazionale per quanto concerne il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, e devono sforzarsi di rendere più efficace il sistema di sicurezza delle Nazioni Unite fondato sulla Carta.

Nessuna disposizione dei paragrafi precedenti deve essere interpretata nel senso di ampliare o restringere in qualunque modo la portata delle disposizioni della Carta relative ai casi in cui l’uso della forza è legittimo.

Il principio che gli Stati risolvano le loro controversie internazionali con mezzi pacifici, in maniera tale che la pace e la sicurezza internazionali, e la giustizia, non siano messe in pericolo.

Tutti gli Stati devono risolvere le loro controversie internazionali con altri Stati con mezzi pacifici, in maniera che la pace e la sicurezza internazionali, e la giustizia, non siano messe in pericolo.

Gli Stati, pertanto, devono cercare rapidamente una equa soluzione delle loro controversie internazionali mediante negoziato, inchiesta, mediazione, conciliazione, arbitrato, regolamento giudiziale, ricorso ad organizzazioni o accordi regionali, o con altri mezzi pacifici di loro scelta. Nel ricercare tale soluzione, le parti converranno mezzi pacifici che siano adeguati alle circostanze e alla natura della controversia.

Le parti di una controversia, qualora non giungano ad una soluzione attraverso uno dei mezzi pacifici sopra menzionati, hanno il dovere di continuare a cercare un regolamento della loro controversia con altri mezzi pacifici che avranno convenuto.

Gli Stati parti di una controversia internazionale, come pure gli altri Stati, devono astenersi da qualunque azione suscettibile di aggravare la situazione al punto di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali e devono agire in conformità con gli scopi ed i principi delle Nazioni Unite.

Le controversie internazionali devono essere regolate sulla base dell’eguaglianza sovrana degli Stati e conformemente al principio della libera scelta dei mezzi. Il ricorso a una procedura di regolamento o l’accettazione di una tale procedura liberamente consentita dagli Stati, relativamente ad una controversia in cui sono parti o potrebbero essere parti in futuro, non può essere considerata incompatibile con il principio di uguaglianza sovrana.

Nessuna disposizione dei precedenti paragrafi può pregiudicare o derogare alle disposizioni della Carta applicabili in materia, in particolare a quelle che si riferiscono al regolamento pacifico delle controversie internazionali.

Il principio relativo al dovere di non intervenire in questioni che appartengono alla competenza interna di uno Stato, in conformità con la Carta.

Nessuno Stato o gruppo di Stati ha il diritto di intervenire, direttamente o indirettamente, per qualunque ragione, nelle questioni interne o esterne di un altro Stato. Di conseguenza, non solo l’intervento armato, ma anche ogni altra forma di ingerenza o di minaccia, diretta contro la personalità di uno Stato o contro le sue strutture politiche, economiche e culturali, sono contrarie al diritto internazionale.

Nessuno Stato può applicare misure coercitive economiche, politiche o di qualunque altra natura, o incoraggiarne l’uso per costringere un altro Stato a subordinare l’esercizio dei suoi diritti sovrani e per ottenere da questo vantaggi di qualsiasi genere. Tutti gli Stati, inoltre, devono astenersi dall’organizzare, appoggiare, fomentare, finanziare, incoraggiare o tollerare attività armate sovversive o terroristiche dirette a cambiare con la violenza il governo di un altro Stato, come pure dall’intervenire nelle lotte interne di un altro Stato.

L’uso della forza per privare i popoli della loro identità nazionale costituisce una violazione dei loro diritti inalienabili e del principio di non intervento.

Ogni Stato ha il diritto inalienabile di scegliere il suo sistema politico, economico, sociale e culturale, senza alcuna forma di ingerenza da parte di un altro Stato.

I paragrafi precedenti non dovranno essere in alcun modo interpretati nel senso di pregiudicare le disposizioni della Carta relative al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

Il dovere degli Stati di cooperare gli uni con gli altri in conformità con la Carta.

Gli Stati hanno il dovere di cooperare gli uni con gli altri, quali che siano le differenze esistenti fra i loro sistemi politici, economici e sociali, nei vari settori delle relazioni internazionali, al fine di mantenere la pace e la sicurezza internazionali, come pure il benessere generale delle nazioni e una cooperazione che sia immune da ogni discriminazione fondata su tali differenze.

A tal fine:

a) gli Stati devono cooperare reciprocamente per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali;

b) gli Stati devono cooperare per assicurare il rispetto universale e la realizzazione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti, come pure l’eliminazione della discriminazione razziale e della intolleranza religiosa in tutte le loro forme;

c) gli Stati devono condurre le loro relazioni internazionali in campo economico, sociale, culturale, tecnico e commerciale in conformità con i principi dell’eguaglianza sovrana e del non intervento;

d) gli Stati membri delle Nazioni Unite hanno in dovere di agire, congiuntamente e singolarmente, in cooperazione con l’Organizzazione delle Nazioni Unite in conformità con le disposizioni della Carta in materia.

Gli Stati devono cooperare in campo economico, sociale e culturale, e in quello scientifico e tecnico, e favorire il progresso della cultura e dell’insegnamento nel mondo. Gli Stati devono unire i propri sforzi per promuovere lo sviluppo economico del mondo intero, in specie nei paesi in via di sviluppo.

Il principio dell’uguaglianza di diritti di tutti i popoli e del loro diritto all’autodeterminazione.

In base al principio dell’uguaglianza di diritti dei popoli e del loro diritto all’autodeterminazione, principio consacrato nella Carta delle Nazioni Unite, tutti i popoli hanno il diritto di determinare il proprio assetto politico, in piena libertà e senza ingerenze esterne e di perseguire il proprio sviluppo economico, sociale e culturale, ed ogni Stato ha il dovere di rispettare tale diritto in conformità con le disposizioni della Carta.

Ogni Stato ha il dovere di favorire, con azioni concertate con altri Stati o individualmente, la realizzazione del principio dell’uguaglianza di diritti dei popoli e del loro diritto all’autodeterminazione, in conformità con le disposizioni della Carta, e di fornire aiuto all’Organizzazione delle Nazioni Unite nell’adempimento delle responsabilità conferitele dalla Carta per quanto riguarda l’applicazione di questo principio, al fine di:

a) favorire le relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli Stati; e

b) mettere rapidamente fine al colonialismo, tenendo debitamente conto della volontà liberamente espressa dai popoli interessati;

e tenendo presente che sottoporre i popoli al giogo, alla dominazione o allo sfruttamento straniero costituisce una violazione di questo principio ed una negazione dei diritti fondamentali dell’uomo ed è contrario alla Carta.

Ogni Stato ha il dovere di favorire, con azioni concertate con altri Stati o individualmente, il rispetto universale ed effettivo dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, in conformità con la Carta.

La creazione di uno Stato sovrano e indipendente, la libera associazione o integrazione con uno Stato indipendente o l’acquisto di ogni altro status politico liberamente deciso da un popolo costituiscono per tale popolo modi di esercitare il suo diritto all’autodeterminazione.

Ogni Stato ha il dovere di astenersi dal ricorrere a misure coercitive di qualunque genere dirette a privare i popoli sopra menzionati nella formulazione di questo principio del loro diritto all’autodeterminazione, della loro libertà e della loro indipendenza. Nel reagire e resistere a tali misure coercitive nell’esercizio del loro diritto all’autodeterminazione, questi popoli hanno il diritto di chiedere e di ricevere un aiuto conforme ai fini ed ai principi della Carta.

Il territorio di una colonia o di un altro territorio non autonomo ha, in virtù della Carta, uno status separato e distinto da quello dello Stato che l’amministra; questo status separato e distinto sussiste finché il popolo della colonia o del territorio non autonomo non eserciti il suo diritto all’autodeterminazione dei popoli sopra enunciato e che abbia, inoltre, un governo che rappresenti nel
suo insieme il popolo appartenente al territorio, senza distinzioni di razza, di fede e di colore.

Ogni Stato deve astenersi da qualunque azione diretta a spezzare parzialmente o totalmente l’unità nazionale e l’integrità territoriale di uno altro Stato o di un altro paese.

Il principio dell’eguaglianza sovrana degli Stati.

Tutti gli Stati godono di uguaglianza sovrana. Essi hanno diritti e doveri uguali e sono membri su un piano di eguaglianza della comunità internazionale, nonostante le differenze economiche, sociali, politiche e di altro genere.

In particolare, l’uguaglianza sovrana
comprende i seguenti elementi:

a) gli Stati sono giuridicamente uguali;

b) ogni Stato gode dei diritti inerenti alla piena sovranità;

c) ogni Stato ha il dovere di rispettare la personalità degli altri Stati

d) l’integrità territoriale e l’indipendenza politica dello Stato sono inviolabili:

e) ogni Stato ha il diritto di scegliere e di sviluppare liberamente il suo sistema politico, sociale, economico e culturale;

f) ogni Stato ha il dovere di adempiere pienamente e in buona fede i propri obblighi internazionali e di vivere in pace con gli altri Stati.

Il principio che gli Stati adempiano in buona fede gli obblighi assunti in conformità con la Carta.

Ogni Stato ha il dovere di adempiere in buona fede gli obblighi assunti in conformità con la Carta delle Nazioni Unite.

Ogni Stato ha il dovere di adempiere in buona fede gli obblighi derivanti dai principi e dalle norme generalmente riconosciuti del diritto internazionale.

In caso di contrasto tra gli obblighi derivanti da accordi internazionali e gli obblighi derivanti dalla Carta per i membri delle Nazioni Unite, prevarranno questi ultimi.

2. Dichiara che nella loro interpretazione ed applicazione i principi enunciati sono interdipendenti ed ogni principio va interpretato nel contesto degli altri.

La presente Dichiarazione non deve essere interpretata nel senso di pregiudicare in alcun modo le disposizioni della Carta o i diritti e i doveri derivanti da questi per gli Stati membri, o i diritti conferiti ai popoli, tenuto conto della portata di questi diritti risultante dalla presente Dichiarazione.

3. Dichiara inoltre che i principi della Carta inseriti nella presenta Dichiarazione costituiscono i principi fondamentali del diritto internazionale e chiede di conseguenza a tutti gli Stati di ispirarsi ad essi nella loro condotta internazionale e di sviluppare le loro relazioni reciproche sulla base del rispetto rigoroso dei principi medesimi.

USO DELLA FORZA – RISOLUZIONE DELL’ONU SUL DIVIETO DELL’ …

La Dichiarazione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite adottata mediante consensus con risoluzione n. 2625 (XXV) ha per oggetto le relazioni tra gli Stati nel diritto internazionale.
Ai sensi di tale risoluzione: «Ogni stato ha il dovere di astenersi, nelle sue relazioni internazionali, dal ricorrere alla minaccia o all’uso della forza, sia contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite».
Questa risoluzione richiama l’art. 2 par. 4 della Carta delle Nazioni Unite che stabilisce il divieto non solo dell’uso, ma anche della minaccia dell’uso della forza agli Stati membri. Essa fa in modo che l’art. 2 par. 4 non vada interpretato semplicemente come una norma di diritto convenzionale, e come tale riferita ai soli membri dell’Ono. Esso corrisponde ad una norma generale che ha ormai assunto un carattere consuetudinario.

 

DICHIARAZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUI DIFENSORI DEI DIRITTI UMANI

Dichiarazione sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società
di promuovere e proteggere le libertà fondamentali e i diritti umani universalmente riconosciuti
Adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione 53/144, 8 marzo 1999.


L’Assemblea Generale

Riaffermando l’importanza dell’osservanza dei fini e dei principi della Carta delle Nazioni Unite per la promozione e la protezione di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali per tutti in tutti i paesi del mondo,

Riaffermando inoltre l’importanza della Dichiarazione universale dei diritti umani e dei Patti Internazionali sui diritti umani quali elementi portanti dell’impegno internazionale per promuovere il rispetto e l’osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali e l’importanza degli altri strumenti per i diritti umani adottati all’interno del sistema delle Nazioni Unite, così come di quelli adottati a livello regionale,

Sottolineando che tutti i membri della comunità internazionale devono adempiere, insieme e separatamente, l’obbligo solenne di promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzioni di sorta, incluse quelle fondate sulla razza, sul colore, sul sesso, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o di altro genere, sull’origine nazionale o sociale, sulla proprietà, sulla nascita o su altro status, e riaffermando la particolare importanza di una effettiva cooperazione internazionale per adempiere tale obbligo secondo quanto previsto dalla Carta delle Nazioni Unite,

Riconoscendo l’importante ruolo della cooperazione internazionale e l’apprezzabile lavoro di individui, gruppi e associazioni nel contribuire all’effettiva eliminazione di tutte le violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali dei popoli e degli individui, incluse le violazioni massicce, flagranti e sistematiche come quelle risultanti dall’apartheid, da tutte le forme di discriminazione razziale, dal colonialismo, dal dominio o dall’occupazione straniera; dall’aggressione o dalle minacce alla sovranità nazionale, all’unità nazionale o all’integrità territoriale, e dal rifiuto di riconoscere il diritto di autodeterminazione dei popoli ed il diritto di ogni popolo di esercitare la piena sovranità sulle proprie ricchezze e risorse naturali,

Riconoscendo la relazione tra la pace e la sicurezza internazionale e la possibilità di godere i diritti umani e le libertà fondamentali, e consapevoli del fatto che la mancanza di pace e sicurezza internazionale non giustifica l’inadempienza,

Ribadendo che tutti i diritti umani e le libertà fondamentali sono universali, indivisibili, interdipendenti e correlati e dovrebbero essere promossi ed attuati in maniera giusta ed equa, senza pregiudicare l’attuazione di ciascuno di tali diritti e libertà,

Sottolineando che la responsabilità e il dovere primario di promuovere i diritti umani e le libertà fondamentali risiede nello Stato,

Riconoscendo il diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e delle associazioni di promuovere il rispetto e la conoscenza dei diritti umani e delle libertà fondamentali a livello nazionale e internazionale,

Dichiara:

Articolo 1
Tutti hanno il diritto, individualmente ed in associazione con altri, di promuovere e lottare per la protezione e la realizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali a livello nazionale ed internazionale.

Articolo 2
1. Ogni Stato ha la responsabilità primaria ed il dovere di proteggere, promuovere ed attuare tutti i diritti umani e le libertà fondamentali, tra l’altro, intraprendendo le misure necessarie per creare tutte le necessarie condizioni sociali, economiche, politiche e di altro genere, come pure le garanzie legali richieste per assicurare che tutte le persone sotto la sua giurisdizione, individualmente ed in associazione con altri, possano godere tutti quei diritti e quelle libertà nella pratica.
2. Ogni Stato deve intraprendere ogni misura legislativa, amministrativa o di altro genere che possa essere necessaria per assicurare che i diritti e le libertà di cui alla presente Dichiarazione, siano effettivamente garantiti.

Articolo 3
Il diritto interno coerente con la Carta delle Nazioni Unite e con gli altri obblighi internazionali dello Stato nel campo dei diritti umani e delle libertà fondamentali costituisce la cornice giuridica al cui interno le libertà fondamentali e i diritti umani devono essere attuati e goduti ed al cui interno le attività per la promozione, la protezione e l’effettiva realizzazione dei diritti e libertà di cui alla presente Dichiarazione devono essere condotte.

Articolo 4
Nulla nella presente dichiarazione deve essere interpretato in modo da danneggiare o contraddire i fini e i principi della Carta delle Nazioni Unite o da restringere o derogare le norme della Dichiarazione universale dei diritti umani, dei Patti internazionali sui diritti umani e degli altri strumenti ed impegni internazionali applicabili in questo campo.

Articolo 5
Allo scopo di promuovere e proteggere i diritti umani e le libertà fondamentali, tutti hanno il diritto, individualmente ed in associazione con altri, a livello nazionale ed internazionale:
a) di riunione e assemblea pacifica;
b) di formare, aderire e partecipare a organizzazioni non-governative, associazioni o gruppi;
c) di comunicare con organizzazioni non-governative o intergovernative.

Articolo 6
Tutti hanno il diritto, individualmente ed in associazione con altri:
a) di conoscere, ricercare, ottenere, ricevere e detenere informazioni riguardo a tutti i diritti umani e le libertà fondamentali, incluso l’accesso alle informazioni sul modo in cui si dia effetto a tali diritti e libertà nei sistemi legislativi, giuridici o amministrativi interni;
b) come previsto negli strumenti internazionali sui diritti umani ed in altri strumenti applicabili, di pubblicare liberamente, comunicare o distribuire ad altri opinioni, informazioni e conoscenze su tutti i diritti umani e le libertà fondamentali;
c) di studiare, discutere, formare ed esprimere opinioni sull’osservanza, sia nella legge che nella pratica, di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali e, attraverso questi ed altri mezzi appropriati, di attirare la pubblica attenzione su questa materia.

Articolo 7
Tutti hanno diritto, individualmente ed in associazione con altri, di sviluppare e discutere nuove idee e principi sui diritti umani e di promuovere la loro accettazione.

Articolo 8
1. Tutti hanno diritto, individualmente ed in associazione con altri, di partecipare ed avere effettivo accesso, su basi non discriminatorie, al governo del proprio paese e alla conduzione degli affari pubblici.
2. Questo include, tra l’altro, il diritto, individualmente ed in associazione con altri, di sottomettere agli organi governativi ed alle agenzie ed organizzazioni coinvolte negli affari pubblici, critiche e proposte per migliorare il loro funzionamento e per attirare l’attenzione su ogni aspetto della loro attività che possa ostacolare o impedire la promozione, la protezione e la realizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Articolo 9 1. Nell’esercizio dei diritti umani e le libertà fondamentali, inclusa la promozione e la protezione dei diritti umani di cui alla presente Dichiarazione, tutti hanno diritto, individualmente ed in associazione con altri, di beneficiare di effettivi rimedi e di essere protetti in caso di violazione di tali diritti.
2. A questo fine, tutti coloro che adducano la violazione dei propri diritti o libertà hanno il diritto, sia di persona che attraverso un rappresentante legale autorizzato, di avanzare ricorsi e di ottenerne il pronto esame in una pubblica udienza di fronte ad una autorità indipendente, imparziale e competente, giudiziaria o di altra natura, istituita per legge e di ottenere da tale autorità una decisione, conforme alla legge, che fornisca un risarcimento, incluso un adeguato indennizzo, ove vi sia stata una violazione dei diritti o delle libertà di quella persona, ed all’esecuzione dell’eventuale decisione e risarcimento, senza ritardi eccessivi. 3. Allo stesso fine, tutti hanno diritto, individualmente ed in associazione con altri, tra l’altro:
a) di protestare contro le politiche e le azioni di singoli funzionari e organi governativi con riferimento a violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali, tramite petizione o altri mezzi appropriati, presso le competenti autorità giudiziarie, amministrative o legislative, o presso qualunque altra autorità competente prevista dal sistema legale dello Stato, la quale dovrebbero decidere sul reclamo senza ritardi indebiti;
b) di assistere a pubbliche udienze, procedimenti e processi in modo da formarsi un’opinione circa la loro conformità con la legislazione nazionale e con gli obblighi e impegni internazionali applicabili;
c) di offrire e fornire assistenza legale professionale qualificata o altra pertinente consulenza e assistenza nella difesa dei diritti umani e delle libertà fondamentali.
4. Allo stesso fine, ed in accordo con le procedure e gli strumenti internazionali applicabili, tutti hanno diritto, individualmente ed in associazione con altri, di accedere liberamente e di comunicare con gli organi internazionali dotati della competenza generale o speciale di ricevere e considerare comunicazioni in materia di diritti umani e libertà fondamentali.
5. Lo Stato deve condurre un’indagine pronta ed imparziale o assicurare che si svolga un’inchiesta ogni qual volta vi sia il ragionevole motivo di credere che una violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali abbia avuto luogo nei territori sotto la sua giurisdizione.

Articolo 10
Nessuno deve partecipare, con atti o omissioni, alla violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e nessuno deve essere soggetto a punizione o a qualunque tipo di azione vessatoria per essersi rifiutato di farlo.

Articolo 11
Tutti hanno il diritto, individualmente ed in associazione con altri, al legittimo esercizio della propria occupazione o professione. Chiunque, in virtù della propria professione, possa nuocere alla dignità umana, ai diritti umani e alle libertà fondamentali altrui deve rispettare tali diritti e libertà e rispettare i pertinenti standard nazionali ed internazionali di condotta o etica professionale e lavorativa.

Articolo 12
1. Tutti hanno diritto, individualmente ed in associazione con altri, di partecipare ad attività pacifiche contro le violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali.
2. Lo Stato deve prendere tutte le misure necessarie per assicurare la protezione, da parte delle autorità competenti, di chiunque, individualmente ed in associazione con altri, contro violenze, minacce, ritorsioni, discriminazione vessatorie di fatto o di diritto, pressioni o altre azioni arbitrarie conseguenti al legittimo esercizio dei diritti di cui alla presente Dichiarazione.
3. A questo riguardo, tutti hanno diritto, individualmente ed in associazione con altri, di essere protetti efficacemente dalla legislazione nazionale ove reagiscano o si oppongano, con mezzi pacifici, ad attività ed atti, incluse le omissioni, che, attribuibili allo Stato, provochino violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali, così come ad atti di violenza perpetrati da gruppi o individui che influenzino il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Articolo 13
Tutti hanno diritto, individualmente ed in associazione con altri, di sollecitare, ricevere ed utilizzare risorse con il fine esplicito di promuovere e proteggere, attraverso mezzi pacifici, i diritti umani e le libertà fondamentali, in conformità all’articolo 3 della presente Dichiarazione.

Articolo 14
1. Lo Stato ha la responsabilità di prendere appropriate misure legislative, giudiziarie, amministrative o di altro genere, per promuovere la comprensione dei propri diritti civili, politici, economici, sociali e culturali da parte di tutte le persone che si trovano sotto la sua giurisdizione.
2. Tali misure devono comprendere, tra le altre: a) la pubblicazione e la vasta disponibilità di leggi e dei regolamenti nazionali, e dei fondamentali strumenti internazionali sui diritti umani applicabili;b) l’accesso pieno ed eguale ai documenti internazionali nel campo dei diritti umani, inclusi i rapporti periodici dello Stato agli organi istituiti dai trattati internazionali sui diritti umani dei quali (lo Stato) è parte, così come i resoconti sintetici delle discussioni e dei rapporti ufficiali di questi organismi.
3. Lo Stato deve assicurare e sostenere, ove appropriato, la creazione e lo sviluppo di ulteriori istituzioni nazionali indipendenti per la promozione e protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali in tutto il territorio sotto la sua giurisdizione, siano essi ombudsman (difensori civici), commissioni sui diritti umani o qualsiasi altro tipo di istituzione nazionale.

Articolo 15
Lo Stato ha la responsabilità di promuovere e facilitare l’insegnamento dei diritti umani e delle libertà fondamentali a tutti i livelli educativi e di assicurare che tutti i responsabili della formazione di avvocati, ufficiali preposti all’attuazione della legge (leggi, tra l’altro, forze di polizia), personale delle forze armate e pubblici ufficiali, inseriscano appropriati elementi di insegnamento dei diritti umani nei loro programmi di formazione.

Articolo 16
Gli individui, le organizzazioni non-governative e le istituzioni competenti giocano un importante ruolo nel contribuire ad una maggiore consapevolezza pubblica delle questioni relative a tutti i diritti umani e le libertà fondamentali, attraverso attività quali l’educazione, la formazione e la ricerca in questi campi per rafforzare ulteriormente, tra l’altro, la comprensione, la tolleranza, la pace e le relazioni amichevoli tra le nazioni e tra tutti i gruppi razziali e religiosi, tenendo conto dei diversi contesti sociali e comunitari in cui svolgono le proprie attività.

Articolo 17
Nell’esercizio dei diritti e delle libertà di cui alla presente Dichiarazione, tutti, agendo individualmente o in associazione con altri, saranno soggetti alle sole limitazioni che, conformi agli obblighi internazionali applicabili, siano determinate dalla legge con l’esclusivo fine di assicurare il dovuto riconoscimento e rispetto dei diritti e delle libertà altrui, e di soddisfare i giusti requisiti della moralità, dell’ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.

Articolo 18
1. Tutti hanno doveri verso e all’interno della comunità, nella quale soltanto il libero e pieno sviluppo della loro personalità è possibile. 2. Gli individui, i gruppi, le istituzioni e le organizzazioni non-governative hanno un importante ruolo e responsabilità nella salvaguardia della democrazia, nella promozione dei diritti umani e delle libertà fondamentali e nel contribuire alla promozione e al progresso delle società, delle istituzioni e dei processi democratici.
3. Gli individui, i gruppi, le istituzioni e le organizzazioni non-governative hanno inoltre un importante ruolo e responsabilità nel contribuire, ove appropriato, alla promozione del diritto di tutti ad un ordine sociale ed internazionale in cui i diritti e le libertà sancite dalla Dichiarazione universale dei diritti umani e dagli altri strumenti sui diritti umani siano pienamente realizzati.

Articolo 19
Nulla nella presente Dichiarazione deve essere interpretato in modo tale da implicare il diritto di qualsiasi individuo, gruppo o organo della società o di qualsiasi Stato di intraprendere qualsivoglia attività o di compiere qualsiasi atto mirante alla distruzione dei diritti e delle libertà di cui alla presente Dichiarazione.

Articolo 20
Nulla nella presente Dichiarazione deve essere interpretato in modo tale da permettere agli Stati di sostenere e promuovere attività di individui, gruppi di individui, istituzioni o organizzazioni non-governative contrarie alle norme della Carta delle Nazioni Unite.

 

PROTETTORATO O COLONIA

Cosa si intende con protettorato?

Istituto giuridico internazionale che instaura una particolare relazione tra due Stati, uno dei quali assume l’obbligo di tutelare l’altro e di garantirne l’integrità territoriale, esercitando di fatto un controllo sulla sua politica interna ed estera.
Forma di tutela politica e militare esercitata da uno stato su un altro, non necessariamente limitata all’ambito delle relazioni internazionali dello stato protetto: strumento tipico della politica dell’espansione coloniale tra la fine dell’Ottocento e il primo Novecento; anche, il territorio dello stato posto sotto tale tutela.
Qual è la differenza tra colonie e protettorati?
Il protettorato di solito viene lasciato governare da un rappresentante dello Stato protetto, e questa condizione è stabilita da un trattato e i cittadini non vengono equiparati; in questo senso il protettorato è una specie di dipendenza, anche se sotto certi aspetti meno gravosa della colonia.

‼️La storia d’Italia protettorato degli USA‼️
⚠️Assolutamente da vedere e far vedere prima di morire⚠️
“Chi c’è dietro le cose brutte che succedono? Restiamo solo in Italia, voi pensate che le stragi e i morti sono perché la destra era contro la sinistra, ecc .. No, i mandanti sono sempre gli stessi!”
Maria Fida Moro, figlia di Aldo Moro.

Questo prezioso video vi spiega chiaramente la storia d’Italia dalla seconda guerra mondiale.
Vi farà capire il perché alcuni personaggi politici con idee fuori dal coro vengono fatti fuori o cambiano improvvisamente idea.
Spiegato in modo chiaro e alla portata di tutti, è tratto da una conferenza a Bologna dove il pubblico alla domanda fatta su quanti grattacieli sono crollati l’undici settembre ha risposto “due”.
Si dovrebbe parlare di questi problemi nei talk in TV e in tutte le scuole.
Un immenso ringraziamento a Daniele Ganser.

P.s.
Non abbiate paura a mostrare la vera storia ai vostri figli! Bisogna partire da loro, le nuove generazioni!

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VERITA’, VERITA’ PROCESSUALE E VERITA’ STORICA

Il bisogno di verità è legato all’aspetto etico per l’esigenza di onestà intellettuale, buona fede e sincerità.
La non contradditorietà sta alla base del presupposto per cui la ricercata verità dev’essere coerente con tutte le altre convinzioni.
Sinonimi: veridicità, realtà, attendibilità, autenticità, sincerità, obiettività, oggettività, giustezza, precisione, esattezza, vero.
Contrari: falso, falsità, menzogna, bugia
… e siamo ad una svolta epocale.
L’avverarsi di alcune rivelazioni di papa Pacelli (1876-1958), come il crollo dell’Unione Sovietica e l’elezione di un pontefice polacco, rende credibili e talora allarmanti le “ispirazioni profetiche” che riguardano il presente e il prossimo futuro.
Soprattutto l’ingovernabilità dell’Italia, l’invasione dei popoli provenienti dall’est e dai Paesi africani sono o non sono realtà?
VERITA’ PROCESSUALE
Nel linguaggio corrente l’espressione v. p. viene normalmente usata in due significati che è opportuno tenere distinti. In un primo significato, diffuso soprattutto tra i processualisti, l’espressione viene usata per affermare che nel processo non sarebbe possibile stabilire una vera e propria verità, come invece accade – si suppone – al di fuori di esso, e in particolare nell’ambito dell’indagine scientifica.
Si parla allora di una verità formale, o addirittura soltanto di una fissazione formale dei fatti, che non corrisponderebbe a una verità effettiva in quanto nel processo esistono regole che escludono prove rilevanti, a volte determinano a priori l’efficacia di determinate prove, ne regolano le modalità di assunzione, e inoltre – con il passaggio in giudicato della sentenza – pongono un limite invalicabile alla ricerca della verità sui fatti della causa (Tuzet 2013, p. 94).
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VERITA’ STORICA
Poiché sia il giudice sia lo storico sono chiamati ad accertare la verità indagando su fatti non attuali, entrambi devono basarsi su “dati preesistenti”.
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AFORISMI

  • “La verità è come il sole: fa bene finché non brucia.”
  • “Una bugia fa in tempo a compiere mezzo giro del mondo prima che la verità riesca a mettersi i pantaloni.”
  • “In tempi di menzogna universale, dire la verità è un atto rivoluzionario.”
  • “Basta che lei si metta a gridare in faccia a tutti la verità. Nessuno ci crede, e tutti la prendono per pazza!”
  • “Spesso le contraddizioni fanno emergere le verità.”
  • “Bisogna avere il coraggio di mettersi in discussione. Non bisogna credere a qualcosa solo perché fa comodo. Credere ad una teoria non la rende vera.”
  • “Chi non conosce la verità è sciocco, ma chi pur conoscendola la chiama menzogna è un criminale.”
  • “Non troverai mai la verità, se non sei disposto ad accettare anche ciò che non ti aspettavi di trovare.”
  • “Pazienta per un poco: i calunniatori non vivono a lungo. La verità è figlia del tempo: presto la vedrai apparire per vendicare i tuoi torti.”
  • “Meglio è una piccola verità, che una grande bugia.”
  • “Niente è più visibile di ciò che è nascosto.”
  • “La verità rende liberi, l’imperfezione rende veri.”
  • “Le verità scientifiche non si decidono a maggioranza.”
  • “Per saver la verità, bisogna sentir do busiari.”
  • “Non mi capiscono: io non sono la bocca che fa per questi orecchi.”
  • “Verità e potere non coincidono mai.”
  • “La verità è il nemico mortale della menzogna e, di conseguenza, la verità è il più grande nemico dello Stato.”
  • “È meglio essere feriti dalla verità che essere consolati da una menzogna.”
  • “Una verità è pericolosa quando non somiglia a un errore.”

 

 

GRAFENE – OSSIDO DI GRAFENE – COS’E’ ?

L’ossido di grafene è un materiale stratificato prodotto dall’ossi- dazione della grafite.
A differenza di quest’ultima, è fortemente ossigenato, reca gruppi funzionali ossidrilici ed epossidici sui piani basali, oltre a gruppi carbonilici e carbossilici.

Che cos’è il grafene è dove si trova?
Il grafene si ricava in laboratorio dalla grafite. I cristalli di grafite sono trattati con una soluzione fortemente acida a base di acido solforico e nitrico e poi ossidati ed esfoliati fino a ottenere cerchi di grafene con gruppi carbossilici ai bordi.

Cosa fa l’ossido di grafene nel corpo umano?
Spiega la Dott. ssa Delogu: “Abbiamo scoperto che un particolare tipo di grafene, un nanomateriale dalle straordinarie caratteristiche fisiche e chimiche, è in grado di eliminare in modo selettivo i monociti, le cellule del sangue.

Cosa dice il Professor Montanari.
Ecco chi avrebbe brevettato l’ossido di grafene con scopi precisi e ben determinati … se è vero siamo alla follia.

 


UN GIUDIZIO CONTRASTANE SUL PERCHÈ LA STORIA DEL GRAFENE NEI VACCINI È ASSURDA E DEMENZIALE

Nel 2018 Mattia Bramini e colleghi scrivono una review – la review è un articolo scientifico che cerca di fare il punto sui progressi e sfide ancora aperte in un determinato campo scientifico – dal titolo “Interfacing Graphene-Based Materials With Neural Cells”.
La review si concentra sui possibili utilizzi del grafene nel campo delle neuroscienze, citando gli studi condotti fino a quel momento dove si discutono le potenzialità e soprattutto la biocompatibilità del materiale.

Che cos’è il grafene.
Il grafene è un foglio di atomi di carbonio strettamente legati tra loro e disposti a formare una struttura esagonale a nido d’api (o favo per i più precisi).
Questa particolare disposizione degli atomi di carbonio (che sono tutti uguali tra loro) conferisce al materiale delle caratteristiche peculiari: il grafene è flessibile, leggero, trasparente e allo stesso tempo il materiale più resistente conosciuto.
In aggiunta, il grafene è un materiale altamente conduttivo e quindi di interesse per una serie di applicazioni: dai dispositivi elettronici flessibili alla medicina e, appunto, le neuroscienze.
Nel 2021 la review genera un’anomala attenzione sui social, ad accendere la miccia è un sito di disinformazione spagnolo che utilizza e linka lo studio per dimostrare un piano mondiale di controllo delle menti attraverso il grafene presente nei vaccini.
Come se non bastasse, a distanza di pochi giorni da queste farneticazioni, si aggiungono dichiarazioni presunte analisi di una fiala di vaccino da parte di alcuni ricercatori dell’Università di Almeria.
Le conclusioni costringono l’Università a rilasciare un comunicato ufficiale per prendere le distanze dai ricercatori.
Ciliegina sulla torta, gli stessi ricercatori a distanza di svariate settimane pubblicheranno una nota per prendere le distanze dalle conclusioni dei loro stessi studi (con tanto di lettera firmata che si può trovare e scaricare qui).
Per gli amanti del complotto questo è l’ennesimo esempio di ricercatori messi a tacere, ma la realtà delle cose dice altro: ricercatori mediocri che volontariamente o meno (non sta a noi decidere se ci sia intenzionalità) forniscono una base falsamente scientifica alle teorie più assurde.
Rimanendo nel campo dei ricercatori mediocri non potevano mancare in questa storia gli italianissimi Stefano Montanari e Antonietta Gatti, la nanocoppia che ci invidia tutto il mondo.
I due per l’occasione optano per una cosa a tre, pubblicando uno studio livello tesina delle medie a firma Young – Gatti – Montanari.
La conclusione è sempre la stessa: nei vaccini ci sarebbe ogni genere di porcheria e soprattutto l’ossido di grafene.
“Le tecniche che il trio ha utilizzato non sono sufficienti per l’identificazione di grafene o grafene ossido-ridotto.
Per identificare il grafene si utilizza la Raman Spectroscopy.
Non si utilizzano immagini comparative di microscopia ottica e/o elettronica, perché utilizzando questi metodi è praticamente impossibile distinguere il grafene dalla comune polvere.
Questi dicono di aver trovato il grafene perché i loro campioni assomigliano per analogia morfologica al grafene.”
Non finisce qui, per dimostrare al mondo che l’Italia è leader nelle pseudoscienze e che questa storia del grafene nei vaccini ci ha veramente intrigato arriva a settembre 2021 un’interrogazione parlamentare da parte della deputata Sara Cunial.
Il copione è lo stesso, nuovi studi (sbagliati in ogni singolo dettaglio) dicono che nei vaccini ci sono delle sostanze pericolose, tra cui il grafene.
“Il modo più semplice per capire che non sanno di cosa parlano e chiedere una foto dei campioni analizzati.
Alle concentrazioni che dicono di aver trovato la soluzione contenente grafene sarebbe scura.
Ma questo non lo puoi sapere se non hai mai lavorato con questo materiale.”
In conclusione non poteva mancare Loretta Bolgan.
Su Youtube è possibile trovare delle interessantissime conferenze nelle quali Loretta Bolgan afferma che indubbiamente sia presente il grafene nei vaccini.
Insomma, il grafene per i no-vax è il nuovo viagra e feti abortiti.

Cosa dice in breve la teoria no-vax sul grafene nei vaccini
Lo studio di Bramini e colleghi secondo diversi no-vax italiani (Loretta Bolgan, Stefano Montanari, Antonietta Gatti, Sara Cunial etc etc) sarebbe una delle prove provanti che il grafene presente nei vaccini (1) contro il coronavirus (SARS-CoV-2) possa raggiungere il cervello (2) e interferire con la funzionalità dell’organo (3).
Per alcuni, quelli con dottorato di ricerca conseguito su Telegram, il grafene non sarebbe nient’altro che “l’antenna” con la quale chi controlla il 5G potrà controllare anche le menti dei vaccinati (4)…
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