SEZIONE 05

03 – IL TERRITORIO DELLA NAZIONE VENETA

SEZIONE 05 – POPOLAZIONE – POPOLO VENETO – NAZIONE VENETA
ARTICOLO 03 – LA NAZIONE VENETA


Il territorio della Nazione Veneta è costituito dalla superficie terrestre delimitata dai confini storici e geopolitici della Repubblica Veneta, comprensiva del mare costiero, dello spazio aereo sovrastante e del sottosuolo.
Sono altresì considerati territorio nazionale le navi e gli aeromobili battenti bandiera veneta ovunque si trovino, salvo che siano sottoposti, secondo il diritto internazionale, alla giurisdizione territoriale di Stati stranieri.
La Nazione Veneta è territorialmente stabilita entro i propri confini storici e naturali, così delimitati:

  • a nord: dai territori del SüDTIROL e dalle Contee di Brescia, Verona, Vicenza e Belluno;
  • a est: dai territori della Repubblica di Slovenja, dal Territorio Libero di Trieste e dalle Contee di Udine e Gorizia;
  • a sud: dai territori italiani e dalle Contee di Rovigo e Mantova;
  • a ovest: dai territori italiani e dalle Contee di Crema (e Cremona) e Bergamo.

Le Contee di Venezia, Udine, Gorizia e Rovigo costituiscono anche i confini marittimi della Nazione.
Fanno parte della Federazione della Repubblica Veneta le seguenti Contee, considerate Nazioni libere e sovrane sulle proprie terre:
Belluno, Bergamo, Brescia, Crema (Cremona), Padova, Pordenone, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza.
Sono considerate Contee o Nazioni vicine, che potrebbero confluire nella Federazione per ripristinare la propria piena sovranità, se non già libere: SüdTirol (Bozen), Gorizia, Mantova, Trentin (Trento-SüDTIROL) e Trieste (Territorio Libero di Trieste).

11 – LINGUA UFFICIALE NAZIONALE

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ARTICOLO 10 – LNGUA UFFICIALE NAZIONALE


L’OGVP riconosce quale lingua ufficiale e nazionale il Veneto, in ogni sua espressione idiomatica, fonetica, locale e gergale, quale elemento identitario, culturale e storico del Popolo Veneto.
Al fine di agevolare la comprensione degli atti ufficiali e la comunicazione ordinaria nella fase transitoria, e in attesa della definizione formale e condivisa delle regole grammaticali, ortografiche, fonologiche, morfologiche, sintattiche, semantiche e pragmatiche del Veneto, l’OGVP ammette l’utilizzo accessorio e funzionale di ogni altra lingua attualmente in uso da parte del Popolo Veneto, purché non sia imposta da poteri stranieri.
Fino a prova linguistica e filologica contraria, l’OGVP non riconosce la cosiddetta “lingua italiana” come lingua ufficiale della Repubblica Veneta, riservandosi di valutarne l’origine e l’eventuale compatibilità storica, etimologica e funzionale con la lingua veneta stessa.

Commento:
L’OGVP, fino a indiscutibile dimostrazione, non riconosce e/o prende atto che la lingua c.d. italiana sia da considerarsi tale.
E’ discutibile la sua origine anche in relazione alla possibile sua derivazione proprio dalla lingua veneta e come tale quindi compatibile con il suo uso.

09 – STATO GIURIDICO

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ARTICOLO 09 – STATO GIURIDICO


L’OGVP definisce lo stato giuridico come la posizione, la condizione e la situazione che ogni singolo soggetto o gruppo di soggetti di diritto assume all’interno della Comunità del Popolo Veneto, in relazione al sistema normativo della Repubblica Veneta.

Lo stato giuridico regola la realtà del soggetto attraverso rapporti giuridici riconosciuti e disciplinati per legge, i quali possono assumere carattere:

  • costitutivo, laddove diano origine a una nuova situazione giuridica;
  • modificativo, laddove alterino una situazione già esistente;
  • estintivo, laddove pongano fine a una condizione giuridica preesistente.

La condizione giuridica di ogni soggetto dipende dalla sua posizione anagrafica, dallo stato di emancipazione, dalla residenza e dalla piena o parziale titolarità dei diritti civili e politici.

In particolare:

  • al soggetto non emancipato, pur titolare della nazionalità veneta, non sono attribuiti i diritti politici propri del cittadino, ma conserva i diritti civili fondamentali riconosciuti per diritto naturale;
  • al cittadino veneto residente all’estero, pur conservando la cittadinanza, si applicano limitazioni specifiche nei diritti politici e in alcuni benefici civili, secondo quanto disciplinato dall’OGVP e dalle leggi vigenti.

Il riconoscimento e la corretta determinazione dello stato giuridico rappresentano garanzia di equità, responsabilità e appartenenza nel contesto della Repubblica Veneta.

Commento:
Al soggetto non emancipato che gode della sola nazionalità veneta sono attribuiti diritti e doveri diversi da quelli attribuiti al cittadino veneto.
Anche il cittadino veneto residente all’estero è in una condizione giuridica diversa da quello residente in Patria, con limitati diritti di voto e altro.

08 – CITTADINI VENETI RESIDENTI ALL’ESTERO

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ARTICOLO 08 – CITTADINI VENETI ALL’ESTERO


Ogni Cittadino Veneto che si trovi stabilmente o temporaneamente all’estero conserva integralmente la propria nazionalità e cittadinanza veneta, con tutti i diritti e i doveri che ne derivano.
La Repubblica Veneta riconosce nei cittadini veneti all’estero una componente viva e integrante del Popolo Veneto, promotori della cultura, della lingua, dei valori e della memoria storica della Nazione anche al di fuori dei propri confini territoriali.
Ai Cittadini Veneti residenti all’estero è garantito il diritto di partecipare alla vita politica, sociale e culturale della Nazione Veneta, anche attraverso modalità telematiche, rappresentanze diplomatiche e organismi di collegamento con la Patria.
La Repubblica Veneta promuove e sostiene le comunità venete all’estero, facilitando il mantenimento dei legami con il territorio d’origine e incentivando iniziative di cooperazione, ritorno, investimento e diffusione dell’identità veneta.

L’OGVP riconosce e disciplina lo stato giuridico dei Cittadini Veneti residenti all’estero che siano regolarmente registrati all’Anagrafe del Popolo Veneto e che risultino stabilmente, regolarmente e legalmente residenti in un altro Stato da un periodo continuativo non inferiore a sei (6) mesi.
Tale condizione comporta la registrazione in apposito registro anagrafico speciale per i residenti all’estero e comporta limitazioni temporanee a specifici diritti civili e politici, nonché un diverso regime dei doveri verso la Patria, secondo i seguenti criteri:
  • Non è riconosciuto il diritto di voto attivo o passivo per le elezioni dei Delegati della Comunità Locale, in quanto è richiesta la residenza permanente nel territorio della stessa da almeno tre (3) anni consecutivi;
  • Non è temporaneamente riconosciuto il diritto al reddito di cittadinanza tramite crediti sociali, a partire dal mese successivo alla documentata permanenza stabile all’estero; tale diritto potrà essere ripristinato dal mese successivo al rientro e alla regolare ristabilizzazione residenziale in Patria;
  • È riconosciuto il diritto di partecipazione al voto in decisioni a democrazia diretta esclusivamente nei casi previsti dalla legge;
  • È garantito il diritto al rilascio e al rinnovo dei documenti d’identità, titoli di viaggio e certificazioni ufficiali previsti dalla Repubblica Veneta;
  • Rimane inalterato il dovere fondamentale di fedeltà alla Patria, indipendentemente dalla condizione di residenza.

Eccezioni:
Non sono soggetti ad alcuna limitazione dei diritti civili e politici i Cittadini Veneti residenti all’estero da oltre sei (6) mesi se rientrano in una delle seguenti categorie:

  • lavoratori stagionali;
  • personale dello Stato in servizio presso sedi diplomatiche, militari o di polizia, regolarmente notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche (1961) e consolari (1963);
  •  cittadini impegnati in missioni umanitarie e operazioni internazionali di pace (peacekeeping) sotto l’egida dell’ONU, con lo scopo di sostenere la stabilità e la pacificazione nei territori colpiti da conflitti.


SOMMARIO

07 – ESULI VENETI

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ARTICOLO 07 – ESULI VENETI


Sono definiti Esuli Veneti coloro che, pur essendo di origine veneta, sono stati costretti a lasciare il proprio territorio di nascita o di appartenenza a causa di eventi storici, politici, bellici o per effetto di persecuzioni, discriminazioni o impossibilità di esprimere liberamente la propria identità nazionale veneta.
L’Esule Veneto conserva pienamente la propria nazionalità veneta per diritto naturale e ha il diritto di mantenere vivo il legame con il Popolo Veneto, con la Nazione Veneta e con la propria cultura d’origine, ovunque si trovi nel mondo.
Alla Persona riconosciuta come Esule Veneto sono garantiti, nei limiti delle possibilità della Repubblica Veneta, strumenti di tutela, assistenza e protezione, nonché il pieno diritto al ritorno nei propri territori, in condizioni di sicurezza, dignità e libertà.
La Repubblica Veneta riconosce il valore storico e morale dell’Esule Veneto, custode della memoria della propria terra e parte integrante della Nazione, e ne promuove il reinserimento attivo nella vita sociale, culturale e politica della Comunità Veneta.

commento
Per diaspora Veneta deve intendersi il movimento forzato di una parte numerosa del Popolo Veneto che si è trasferito all’estero per assicurarsi la sopravvivenza.
Nel contempo deve essere manifesto il desiderio comune di poter ritornare nella terra di origine (elementi essenziali ne sono quindi il trasferimento, il desiderio di ritornare e al contempo la sua impossibilità).

06 – IDENTITÀ PERSONALE E DIRITTO AL NOME

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ARTICOLO 06 – L’IDENTITA’ PERSONALE


Ogni essere umano è Persona in quanto tale, ovvero espressione unica e irripetibile della propria personalità, derivante dalla propria originale individualità. La Persona è pertanto titolare di una propria identità, che si manifesta fisicamente, intellettualmente e coscientemente.
L’identità personale è inviolabile. Nessuna autorità, istituzione o norma di legge può negare o sottrarre a una Persona il diritto alla propria identità e al proprio nome.
IL DIRITTO AL NOME
L’OGVP, in conformità alla Convenzione sui Diritti del Bambino adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, riconosce e garantisce il diritto inalienabile di ogni individuo a possedere un nome sin dalla nascita.
IL NOME E IL COGNOME

  • Il prenome, o nome di battesimo, è attribuito dai genitori al momento della nascita del figlio o della figlia.
  • Il cognome, o nome patronimico, è il nome della famiglia, finalizzato a distinguere ogni Persona nel contesto della comunità di appartenenza.

La registrazione del nome e del cognome presso l’anagrafe del Popolo di appartenenza costituisce un atto volontario e responsabile dei genitori, volto a consentire la regolamentazione dei rapporti civili e sociali nella comunità veneta.
Con l’emancipazione personale, il nativo potrà, mediante il proprio nome e cognome, richiedere di entrare a far parte attiva della società, acquisendo, oltre ai diritti derivanti dalla nazionalità, anche i doveri propri della cittadinanza.

05 – LA CITTADINANZA VENETA

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ARTICOLO 05 – LA CITTADINANZA VENETA


Il cittadino veneto esiste e si identifica come parte integrante della comunità delle Genti Venete, libere e sovrane sulle proprie terre d’origine, in virtù del diritto naturale.
La cittadinanza veneta si acquisisce da parte di ogni persona emancipata di nazionalità veneta che liberamente sceglie di far parte attiva della società veneta, accettandone i principi, i valori e le responsabilità.
La cittadinanza veneta attribuisce diritti civili e politici, nonché doveri fondamentali verso la Nazione e la collettività.
I diritti civili sono riconosciuti di diritto ad ogni persona di origine veneta fin dal concepimento e fino all’emancipazione, indipendentemente da sesso, razza, condizioni fisiche o psichiche e da qualunque patrimonio genetico riconducibile a specifici tratti razziali.
I diritti politici e i relativi obblighi si esercitano con l’emancipazione e comportano la partecipazione attiva alla vita della Nazione Veneta, la condivisione dei doveri sociali e la co-determinazione dell’ordinamento comune attraverso statuti, codici, norme e regolamenti aventi valore e forza di legge per l’intero Popolo.
Ogni persona non di origine veneta può presentare istanza motivata per la naturalizzazione veneta, subordinata all’accettazione volontaria e consapevole dei principi fondanti della Nazione Veneta, nonché all’approvazione dell’autorità competente secondo le norme stabilite dalla Repubblica Veneta.

commento
vedi anche richiesta di naturalizzazione da parte del cittadino straniero.

05 – LA NAZIONALITÀ VENETA

SEZIONE 05 – POPOLAZIONE – POPOLO VENETO – NAZIONE VENETA
ARTICOLO 05 – LA NAZIONALITA’ VENETA


La nazionalità veneta è l’espressione di appartenenza al Popolo Veneto, che accomuna ogni suo membro per la specificità della propria cultura, lingua, storia, tradizioni e origini etniche. Essa rappresenta il legame identitario tra le Genti Venete e la Nazione Veneta.
Ogni persona di origine veneta, fin dal proprio concepimento, è di nazionalità veneta per diritto naturale, indipendentemente dal sesso, dalla razza, dalle condizioni fisiche o psichiche e da qualsiasi vincolo genetico riconducibile a tratti razziali.
La nazionalità veneta si acquisisce per nascita e per discendenza (ius sanguinis), se la persona:

– è nata da una famiglia composta da genitori veneti, ovunque nel mondo;
– è nata da madre veneta, anche in assenza di coniugio tra i genitori, ovunque nel mondo.

Con il riconoscimento della nazionalità veneta, all’avente diritto spettano i benefici derivanti dall’esercizio dei diritti civili garantiti dalla cittadinanza veneta.
Lo ius soli non è previsto nei territori della Repubblica Veneta: la nascita in territorio veneto non conferisce di per sé la nazionalità né la cittadinanza al nascituro.
La nazionalità veneta è imprescrittibile, non può essere revocata, né cancellata o ceduta.

02 – LA NAZIONE VENETA

SEZIONE 05 – POPOLAZIONE – POPOLO VENETO – NAZIONE VENETA
ARTICOLO 02 – LA NAZIONE VENETA


La Nazione Veneta è l’espressione giuridica, politica e storica del Popolo Veneto, costituita come soggetto collettivo titolare della propria sovranità originaria, imprescrittibile e non delegabile.
Essa si fonda sulla continuità storica e giuridica della Serenissima Repubblica di Venezia, riconosciuta come entità statuale indipendente fino alla sua occupazione militare e annessione fraudolenta al Regno d’Italia nel 1866.
Tale atto, privo di legittimità giuridica, non ha interrotto l’esistenza né il diritto del Popolo Veneto a costituirsi nuovamente quale Nazione fra le Nazioni.
La Nazione Veneta si autodetermina liberamente, nel rispetto del diritto internazionale e dei principi fondamentali di libertà, verità, giustizia, identità e dignità.
Essa riconosce come propri i simboli nazionali, la lingua, la cultura e le istituzioni storiche che ne attestano la sovranità.

01 – IL POPOLO VENETO

SEZIONE 05 – POPOLO VENETO – NAZIONE VENETA
ARTICOLO 01 – IL POPOLO VENETO

Il Popolo Veneto è la comunità storica, culturale, linguistica e spirituale discendente dalla millenaria tradizione della Serenissima Repubblica di Venezia. Esso rappresenta un soggetto originario di diritto, preesistente a ogni ordinamento statale imposto e portatore di una propria volontà politica e sovrana.
Il Popolo Veneto è titolare inalienabile del diritto all’autodeterminazione, come riconosciuto dal diritto internazionale consuetudinario e pattizio, e ha la legittimità di affermare la propria esistenza, identità e volontà di autogoverno in ogni sede nazionale e internazionale.
L’appartenenza al Popolo Veneto non dipende da atti amministrativi di Stati terzi, ma si fonda sul legame storico, culturale e volontario con la Nazione Veneta, nel rispetto del principio di libertà personale, di verità storica e di continuità giuridica.

L’OGVP identifica nel Popolo Veneto il Soggetto dotato di personalità giuridica originaria perché fonte ed archetipo stesso del suo diritto alla sovranità.
Il “Popolo Veneto” esiste e si identifica come comunità di “Genti Venete” ovvero come pluralità di Persone sovrane del proprio corpo fisico, della propria sfera intellettuale e della propria sfera spirituale e Venete per diritto naturale, libere e sovrane sulle proprie terre d’origine.
I Veneti sono Persone accomunate dalla specificità della propria cultura, della propria storia, delle tradizioni e delle proprie origini etniche e come tali affermano la propria Nazione.
Il Popolo Veneto si identifica in quanto tale a prescindere da qualsiasi vincolo di patrimonio genetico attribuibile a specifici tratti razziali.
Il Popolo Veneto esercita la propria sovranità attraverso lo Stato e le sue Istituzioni.