SEZIONE 09 – ARTICOLO 09
ATTIVITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA PROVVISORIA
L’APP agisce sostanzialmente attraverso:
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attività giuridica, che si estrinseca in provvedimenti d’autorità (decreti e/o ordinanze), vale a dire potestà pubbliche (iure imperii), come anche in atti di gestione amministrativa (iure gestionis) adottati in ragione dell’autonomia di cui godono le Istituzioni, quali soggetti giuridici primari;
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attività consultiva, destinata al supporto, provvedendo alla regolamentazione, ad indicazioni e istruzioni a chi esercita l’attività nell’APP;
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attività di convenzione o concordato, che relativamente all’esercizio di predeterminate funzioni loro attribuite, consente all’organo istituzionale di far uso di atti concordati, sia ad integrazione o alternativi ai provvedimenti d’autorità;
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attività ispettiva, destinata ad assicurare che la funzione attiva sia esercitata in conformità alle norme giuridiche e all’interesse pubblico.