-
attività giuridica, che si estrinseca in provvedimenti d’autorità (decreti e/o ordinanze), vale a dire potestà pubbliche (iure imperii), come anche in atti di gestione amministrativa (iure gestionis) adottati in ragione dell’autonomia di cui godono le Istituzioni, quali soggetti giuridici primari;
-
attività consultiva, destinata al supporto, provvedendo alla regolamentazione, ad indicazioni e istruzioni a chi esercita l’attività nell’APP;
-
attività di convenzione o concordato, che relativamente all’esercizio di predeterminate funzioni loro attribuite, consente all’organo istituzionale di far uso di atti concordati, sia ad integrazione o alternativi ai provvedimenti d’autorità;
-
attività ispettiva, destinata ad assicurare che la funzione attiva sia esercitata in conformità alle norme giuridiche e all’interesse pubblico.
SEZIONE 09
09/08 – PUBBLICA AUTORITÀ
SEZIONE 09 – ASSETTO PROVVISORIO DELLO STATO VENETO
ARTICOLO 08 – PUBBLICA AUTORITA’
La Pubblica Autorità è la struttura giurisdizionale, disciplinare e operativa che agisce in nome del Popolo Veneto per l’applicazione del diritto veneto durante la fase provvisoria.
Comprende:
- la Polisia Nasionale Veneta;
- i referenti delle Cernide;
- le autorità disciplinari locali e territoriali.
Essa garantisce l’osservanza delle norme venete e tutela la sovranità individuale e collettiva.
Il “potere” conferito alla pubblica autorità produce effetti giuridici, quali la costituzione, la modifica o l’estinzione dei rapporti giuridici.
Ogni Istituzione agisce in posizione di supremazia solo ed esclusivamente in presenza e in ragione dell’effettivo, contestuale e prevedibile prevalente pubblico interesse.
09/07 – L’ AMMINISTRAZIONE PUBBLICA PROVVISORIA (APP)
SEZIONE 09 – ASSETTO PROVVISORIO DELLO STATO VENETO
ARTICOLO 07 – AMMINISTRAZIONE PUBBLICA PROVVISORIA (APP)
L’Amministrazione Pubblica Provvisoria (APP) è l’insieme degli organi e degli uffici operativi del GVP incaricati della gestione quotidiana delle attività pubbliche, dei servizi e del coordinamento con i Cittadini autodeterminati.
Opera secondo criteri di trasparenza, sussidiarietà, merito e funzione sociale, sotto la direzione del GVP e in armonia con il presente OGVP.
Gli Organi che sono dotati di personalità giuridica primaria non possono essere di natura privata e perseguire interessi privati.
In senso oggettivo: il termine “amministrazione pubblica” indica la funzione amministrativa.
In senso soggettivo: il termine “amministrazione pubblica” indica l’insieme delle istituzioni che esercitano tale funzione.
PRINCIPIO DI SUSSIDARIETÀ
09/10 – DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO
SEZIONE 09 – ASSETTO PROVVISORIO DELLO STATO VENETO
ARTICOLO 10 – DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO DELLO STATO
Il GVP adotta un assetto decentrato e partecipativo dell’amministrazione pubblica, fondato sullo Stato Federale, sulle Contee e sulle Municipalità.
Ogni assetto del decentramento istituzionale gode di autonomia organizzativa e operativa nel rispetto dell’OGVP, contribuendo attivamente al funzionamento dell’apparato provvisorio.
Il decentramento è strumento per l’efficacia, la prossimità e il controllo popolare sulle funzioni pubbliche.
- FEDERALE (Provveditorato Generale)
- STATALE o CONTEA (Provveditorato)
- MUNIUCIPALE (Direzione)
SIMBOLI, VESSILLI E SIGILLO DELLO STATO VENETO
SEZIONE 09 – ASSETTO PROVVISORIO DELLO STATO VENETO
ARTICOLO 06 – SIMBOLI, VESSILLI E SIGILLO DELLO STATO VENETO
Il Popolo Veneto, attraverso il GVP, adotta simboli, vessilli, insegne e sigilli che rappresentano la continuità storica, culturale e giuridica della Serenissima Repubblica di Venezia.
Tali simboli sono protetti da ogni uso improprio, strumentalizzazione o contraffazione.
L’uso ufficiale dei simboli è riservato alle istituzioni del GVP, ai Cittadini regolarmente registrati e alle iniziative riconosciute come conformi ai principi dell’OGVP.
Tutti i simboli, emblemi, stemmi e decorazioni che per storia, tradizione, cultura e consuetudine sono riconducibili alla Repubblica Veneta o Serenissima Repubblica di Venezia, sono patrimonio imperituro del Popolo Veneto e delle Istituzioni Marciane che lo rappresentano.
E’ libera ogni rappresentazione che da tali simboli, emblemi, stemmi e decorazioni, tragga ispirazione, estro ed espressione anche in ambito privato a condizione che non costituisca confusione e similitudine con le Istituzioni Marciane con esse rappresentate o indecoroso e inopportuno riferimento a decremento delle stesse e del Popolo Veneto.
La Bandiera Nazionale è il Gonfalone di San Marco in ogni sua foggia, misura e riproduzione.
Il Gonfalone di San Marco è espressione della Nazione Veneta e del Popolo Veneto e deve essere esposto e adeguatamente presentato in ambito istituzionale e in egual modo, facoltativamente, anche in ambito privato.
Sarà dato mandato ad un’apposita commissione di saggi al fine di determinare le caratteristiche e ogni altra peculiarità ascrivibile alla simbologia istituzionale.

Logo de la Republica
IL LOGO DE LA REPUBLICA
Ecco il logo de la Republica Veneta ridisegnato da Marco Rigato e messo a disposizione di tutti i Veneti, compresi i gruppi indipendentisti.
Ricordo anche: SEZIONE 09 – ARTICOLO 06 dell’ Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio.
Tutti i simboli, emblemi, stemmi e decorazioni che per storia, tradizione, cultura e consuetudine sono riconducibili alla
Repubblica Veneta o Serenissima Repubblica di Venezia, sono patrimonio imperituro del Popolo Veneto e delle Istituzioni Marciane che lo rappresentano.
E’ libera ogni rappresentazione che da tali simboli, emblemi, stemmi e decorazioni, tragga ispirazione, estro ed espressione anche in ambito privato a condizione che non costituisca confusione e similitudine con le Istituzioni Marciane con esse rappresentate o indecoroso e inopportuno riferimento a decremento delle stesse e del Popolo Veneto.

Gonfalone Nasionale
LA BANDIERA NAZIONALE – IL GONFALONE DI SAN MARCO
La Bandiera Nazionale è il Gonfalone di San Marco in ogni sua foggia, misura e riproduzione.
Il Gonfalone di San Marco è espressione della Nazione Veneta e del Popolo Veneto e deve essere esposto e adeguatamente presentato in ambito istituzionale e in egual modo, facoltativamente, anche in ambito privato.
Sarà dato mandato ad una apposita commissione di saggi al fine di determinare le caratteristiche e ogni altra peculiarità ascrivibile alla simbologia istituzionale.

Bandiera del MLNV

Logo del MLNV
IL LOGO E IL FREGIO DEL MLNV
Il logo e il fregio del MLNV è rappresentato dal leone di San Marco o leone marciano o leone alato “in moeca”, tratto dal simbolo di San Marco Evangelista e secolare simbolo della Repubblica di Venezia.
Nell’icona tradizionale “in moeca” della Repubblica Veneta il leone di San Marco è diversamente raffigurato con spada e/o con il Vangelo aperto e l’iscrizione “PAX TIBI MARCE EVANGELISTA MEUS”.
Richiamandosi alla tradizionale raffigurazione storica della Repubblica e ai doveri che il MLNV si è dato nei confronti della Serenissima Patria il logo antepone uno scudo a difesa del simbolo della Nazione.
Nello scudo è raffigurato San Michele Arcangelo, Patrono del MLNV e della futura Polizia Nazionale Veneta.

Logo del GVP
LO STEMMA DEL GOVERNO VENETO PROVVISORIO
Lo stemma del Governo Veneto Provvisorio (GVP) è rappresentato dal simbolo del MLNV (sopra) sormontato dalle scritte “MOVIMENTO DE LIBERASION NASIONALE” (in alto), e “GOVERNO VENETO PROVISORIO” (in basso).
Il simbolo del MLNV è circondato dai sestieri del Gonfalone (la nostra bandiera nazionale) e racchiusi a loro volta da una corda marinara simbolo della storica e tradizionale vocazione della nostra Patria.
Sullo sfondo del logo vi è il simbolo del “fiore della vita” che unisce in sé una delle più potenti simbiosi dell’Universo.
L’energia cosmica con il simbolo della creazione della vita.
Ogni molecola , ogni cellula nel nostro corpo, conosce questo schema.
È lo schema della creazione e della vita in ogni luogo.
Tutte le frequenze della luce, del suono e della musica, si ritrovano in questa struttura geometrica, che esiste come uno schema olografico, definito nelle forme sia degli atomi che delle galassie.
09/05 – CASSA NAZIONALE VENETA (CNV)
SEZIONE 09 – ASSETTO PROVVISORIO DELLO STATO VENETO
ARTICOLO 05 – CASSA NASIONALE VENETA E RAPPORTI ECONOMICI
La Cassa Nazionale Veneta è l’organo economico-finanziario provvisorio incaricato della gestione dei fondi, delle entrate e delle spese del GVP.
Ha la funzione di:
- garantire la sostenibilità economica delle attività del Governo Veneto Provvisorio;
- promuovere la contribuzione volontaria dei Cittadini autodeterminati;
- mantenere la trasparenza e la responsabilità nella gestione delle risorse;
- impostare una politica economica autonoma e solidale.
Tutti i rapporti economici e patrimoniali sono regolati secondo i principi del diritto veneto e in discontinuità rispetto al sistema italiano.
-
deposito: consiste nella possibilità resa dalla Cassa Nazionale ai singoli Cittadini (soci di diritto) di depositare i propri risparmi per motivi di praticità e con il vantaggio di un interesse da corrispondere a questi sotto forma di tasso di interesse passivo;
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creditizia: questa consiste nella tradizionale attività di erogazione dei prestiti (es. mutui) ad un tasso di interesse attivo, attraverso la quale avviene l’allocazione del risparmio dei Cittadini depositanti verso quei soggetti richiedenti (privati o aziende) ritenuti meritevoli ovvero con opportune coperture finanziarie.
-
tesoreria: per l’acquisizione delle imposte;
09/04 – ASSEMBLEA COSTITUENTE
-
assicurare la sua istituzione;
-
salvaguardare la sua sicurezza, in tutti i suoi aspetti;
-
assicurare i lavori dell’AC;
-
garantire la completa autogestione e autonomia decisionale.
Appena insediata l’Assemblea Costituente deve provvedere alla nomina di un Presidente di Assemblea scelto a maggioranza assoluta fra tutti i Delegati e provvedere alla stesura e all’approvazione di un proprio e autonomo “regolamento” (RAC) che ne disciplini il funzionamento e che diverrà parte integrante dello stesso OGVP.
09/03 – ALTA CORTE DI GIUSTIZIA
SEZIONE 09 – ASSETTO PROVVISORIO DELLO STATO VENETO
ARTICOLO 03 – ALTA CORTE DI GIUSTIZIA
L’Alta Corte di Giustizia è l’organo giurisdizionale di massima istanza del GVP durante la fase provvisoria.
Essa ha competenza su:
- controversie tra Cittadini autodeterminati e autorità italiane;
- violazioni dei diritti fondamentali;
- conflitti istituzionali interni al GVP;
- riconoscimento della legittimità degli atti pubblici veneti.
Le sue sentenze sono vincolanti all’interno dell’ordinamento provvisorio veneto e hanno valore documentale per il diritto internazionale.
-
assicurare la sua istituzione;
-
salvaguardare la sua sicurezza, in tutti i suoi aspetti;
-
assicurare i lavori dell’AC;
-
garantire la completa autogestione e autonomia decisionale.
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consulenza giuridica per l’attività del GVP;
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consulenza giuridica per l’attività dell’Assemblea Costituente;
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i membri del GVP, i Governatori di Contea e i Reggenti Distrettuali limitatamente ai crimini commessi nell’esercizio delle loro funzioni contro il Popolo Veneto e la Nazione;
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i conflitti di attribuzione e competenza tra le norme, gli Organi e le Istituzioni di ogni ordine e grado a livello federale, di contea e distrettuale.
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un (1) membro nominato dall’Assemblea Costituente;
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un (1) membro nominato dal Governo Veneto Provvisorio;
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un (1) membro nominato da ogni Contea (Nazione Federata).
02 – IL GOVERNO VENETO PROVVISORIO
SEZIONE 09 – ASSETTO PROVVISORIO DELLO STATO VENETO
ARTICOLO 02 – IL GOVERNO VENETO PROVVISORIO
l Governo Veneto Provvisorio (GVP) è l’organo esecutivo, rappresentativo e amministrativo provvisorio della Nazione Veneta.
Il GVP è istituito dal MLNV e agisce in nome e per conto del Popolo Veneto, in forza del diritto internazionale (art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo del 1977 alle Convenzioni di Ginevra) e della legittimità originaria del Popolo sovrano.
Esso ha il compito di:
- esercitare la rappresentanza politica della Nazione Veneta;
- garantire i diritti fondamentali degli Esseri Umani e dei Cittadini autodeterminati;
- predisporre la transizione verso le istituzioni definitive;
- organizzare l’amministrazione pubblica e i servizi essenziali.
- Principio di Legalità e Autodeterminazione
- Il Movimento di Liberazione Nazionale del Veneto (MLNV) riconosce che il diritto di autodeterminazione è applicabile al Popolo Veneto, secondo il diritto internazionale.
- Il GVP non nasce da un consenso popolare espresso con elezioni, ma dalla necessità di dare attuazione a tale diritto nei modi consentiti dalle norme internazionali.
- L’obiettivo è la costruzione di uno Stato sovrano, attraverso un percorso diplomatico e non mediante un conflitto armato.
- Personalità Giuridica del GVP
- Il GVP è riconosciuto come un Organo con personalità giuridica originaria, ossia non derivata dallo Stato italiano, ma basata sul diritto internazionale e sull’autodeterminazione.
- La sua esistenza non è subordinata a riconoscimenti esterni, ma si fonda su principi di sovranità popolare e diritto internazionale.
- Esercizio della Sovranità e Struttura Istituzionale
- Il GVP esercita temporaneamente le funzioni sovrane dello Stato Veneto (esecutiva, legislativa e giudiziaria) fino al raggiungimento di una condizione in cui il Popolo Veneto possa esprimersi liberamente.
- L’Amministrazione Pubblica Provvisoria si struttura in livelli federali e territoriali paralleli, senza gerarchie rigide:
- Istituzioni Federali – Provveditorati Generali
- Istituzioni Statali di Contea (Stati federati) – Provveditorati
- Istituzioni Municipali (Municipalità) – Direzioni
- Questa suddivisione segue il principio di sussidiarietà e il modello federale, favorendo la gestione decentralizzata e autonoma dei territori.
- Funzione Transitoria del GVP
- Il GVP è un organo di transizione destinato a operare fino alla proclamazione dell’indipendenza della Serenissima Repubblica Veneta.
- L’indipendenza potrebbe essere unilateralmente dichiarata, lasciando poi spazio a un governo legittimato dal suffragio popolare.
Commento e Riflessioni
- Governo Provvisorio e Assenza di Libere Elezioni
Il GVP è provvisorio perché, secondo la sua stessa dottrina, il Popolo Veneto non ha ancora le condizioni per esprimersi liberamente.
Questo punto è fondamentale per comprendere perché il GVP non sia frutto di elezioni dirette, ma di una necessità strategica e giuridica.
- Il Rifiuto della Guerra di Liberazione.
A differenza di altri movimenti di autodeterminazione, il MLNV ha scelto la via diplomatica e legale, evitando azioni armate.
Questo posizionamento è coerente con i principi del diritto internazionale e rafforza la legittimità del GVP sul piano giuridico.
- L’adesione alle norme internazionali
Il GVP si richiama espressamente ai Trattati di Ginevra e al diritto internazionale, per garantire la piena legalità delle proprie azioni.
Questo approccio è fondamentale per costruire relazioni diplomatiche e ottenere eventuali riconoscimenti esterni.