SEZIONE 09

ATTIVITÀ DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA PROVVISORIA

SEZIONE 09 – ARTICOLO 09
ATTIVITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA PROVVISORIA

L’APP agisce sostanzialmente attraverso:
  • attività giuridica, che si estrinseca in provvedimenti d’autorità (decreti e/o ordinanze), vale a dire potestà pubbliche (iure imperii), come anche in atti di gestione amministrativa (iure gestionis) adottati in ragione dell’autonomia di cui godono le Istituzioni, quali soggetti giuridici primari;
  • attività consultiva, destinata al supporto, provvedendo alla regolamentazione, ad indicazioni e istruzioni a chi esercita l’attività nell’APP;
  • attività di convenzione o concordato, che relativamente all’esercizio di predeterminate funzioni loro attribuite, consente all’organo istituzionale di far uso di atti concordati, sia ad integrazione o alternativi ai provvedimenti d’autorità;
  • attività ispettiva, destinata ad assicurare che la funzione attiva sia esercitata in conformità alle norme giuridiche e all’interesse pubblico.
 

PUBBLICA AUTORITÀ

SEZIONE 09 – ARTICOLO 08
PUBBLICA AUTORITA’

L’OGVP  conferisce alle Istituzioni “pubblica autorità” ma sempre e solo limitatamente all’esercizio delle funzioni loro attribuite.
Il “potere” conferito alla pubblica autorità produce effetti giuridici, quali la costituzione, la modifica o l’estinzione dei rapporti giuridici.
Ogni Istituzione agisce in posizione di supremazia solo ed esclusivamente in presenza e in ragione dell’effettivo, contestuale e prevedibile prevalente pubblico interesse.
 

L’ AMMINISTRAZIONE PUBBLICA PROVVISORIA (APP)

SEZIONE 09 – ARTICOLO 07
 
L’OGVP recepisce come organo dotato di personalità giuridica primaria la Pubblica Amministrazione (PA) ovvero quel complesso organizzato di persone e di beni al quale il Popolo Veneto conferisce, attraverso il mutuo consenso, la capacità giuridica di conseguire scopi sociali secondo i comuni interessi.
La rilevanza della personalità giuridica primaria è destinata all’esclusivo esercizio delle funzioni assegnate alle istituzioni della pubblica amministrazione che devono essere esercitate nell’esclusivo interesse del Popolo Veneto.
Gli Organi che sono dotati di personalità giuridica primaria non possono essere di natura privata e perseguire interessi privati.
Gli Organi della PA sono subordinati agli Organi Originari.
L’Amministrazione Pubblica Provvisoria (APP) è pertanto costituita dalle Istituzioni la cui attività è riservata a curare gli interessi della collettività e che sono preordinati in sede di indirizzo politico a livello federale, statale e municipale.
In senso oggettivo: il termine “amministrazione pubblica” indica la funzione amministrativa.
In senso soggettivo: il termine “amministrazione pubblica” indica l’insieme delle istituzioni che esercitano tale funzione.
 

PRINCIPIO DI SUSSIDARIETÀ

SEZIONE 09 – ARTICOLO 11
 
L’OGVP prescrive che il principio di sussidiarietà, in ragione del quale i Cittadini esercitano la propria sovranità, si estrinseca nel perseguimento del comune interesse generale, con la loro diretta partecipazione a livello politico e istituzionale, avvalendosi degli Organi e delle Istituzioni di Municipalità e di Contea integrando quelle dello Stato Federale.
Contee e Municipalità godono ed esercitano la propria sovranità nell’ambito della Federazione Nazionale poiché sono forniti, per i loro territori, della diretta responsabilità politica e istituzionale di determinate e specifiche funzioni.
Ogni Organo politico e ogni Istituzione, deve disporre di adeguata capacità funzionale avendo cura del progresso del proprio ufficio.
Nell’interesse generale della Nazione, quando e dove se ne concreta la necessità, ogni Organo politico e ogni Istituzione deve sempre operare, per il livello di propria competenza, a reciproca integrazione con tutte le altre.
Ogni funzione istituzionale, pertanto, deve equamente essere appropriata alla capacità operativa del livello in cui opera e disporre e garantire dell’adeguata integrazione del servizio nel contesto generale.
 
COMMENTO:
Per il principio di sussidiarietà un'autorità di livello federale si sostituisce ad una di livello statale o municipale solo ed esclusivamente quando quest'ultima non sia in grado di compiere gli atti di sua competenza.
 

DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO

SEZ. 09 – ART. 10
 
L’OGVP stabilisce che vi sia una sola Istituzione ad assolvere le funzioni per le quali è costituita e che la sua amministrazione sia ridistribuita a “livello orizzontale” (e non piramidale) con responsabilità e competenze a livello federale, statale (Contee) e municipale.
In applicazione del principio di sussidiarietà ogni Istituzione pubblica, attraverso la propria amministrazione, attribuisce pari diritti e doveri nell’esercizio delle funzioni istituzionali sul territorio di propria competenza.
Ogni Istituzione si avvale di uno specifico regolamento per definire la conformità della propria amministrazione alle funzioni ridistribuite a livello territoriale.
Per esempio la Polisia (impropriamente detta Nasionale) è l’unica Istituzione delegata alla sicurezza interna della Nazione;   l’amministrazione della Polisia è suddivisa con responsabilità e competenze che si esercitano attraverso specifici reparti e servizi territorialmente definiti.
 
Il decentramento amministrativo di tutte le Istituzioni dello Stato (uffici pubblici, cernide, forze armate e polisia) è il seguente:
  1. FEDERALE (Provveditorato Generale)
  2. STATALE o CONTEA (Provveditorato)
  3. MUNIUCIPALE (Direzione)
 
UFFICI AMMINISTRATIVI PUBBLICI
– FEDERALE si avvale del PROVVEDITORATO GENERALE
– CONTEE si avvale del PROVVEDITORATO
– MUINICIPALITA' si avvale della DIREZIONE
 
CERNIDE
– FEDERALE si avvale del PROVVEDITORATO GENERALE
– CONTEE si avvale del PROVVEDITORATO
– MUINICIPALITA' si avvale della DIREZIONE
 
FORZE ARMATE
– FEDERALE si avvale del COMANDO GENERALE
– CONTEE si avvale del COMANDO TERRITORIALE
– MUNICIPALITA' si avvale del COMANDO DI ZONA
 
MAGISTRATURA
– ALTA CORTE DI GIUSTIZIA (competenze specifiche, anche consultive)
– CORTE FEDERALE DI GIUSTIZIA (reati contro il Popolo Veneto, la Nazione e lo Stato)
– CORTE STATALE DI GIUSTIZIA (reati contro la persona)
– CORTE MUNICIPALE DI GIUSTIZIA (reati contro il patrimonio)
 
POLISIA
– FEDERALE si avvale del PROVVEDITORATO GENERALE (Autorità federale di Polisia)
– CONTEE si avvale del PROVVEDITORATO (Autorità statale di Polisia)
– MUNICIPALITA' si avvale del COMMISSARIATO (Autorità locale di Polisia)
 

 

 

SIMBOLI, VESSILLI E SIGILLO DELLO STATO VENETO

SEZIONE 09 – ARTICOLO 06
Tutti i simboli, emblemi, stemmi e decorazioni che per storia, tradizione, cultura e consuetudine sono riconducibili alla Repubblica Veneta o Serenissima Repubblica di Venezia, sono patrimonio imperituro del Popolo Veneto e delle Istituzioni Marciane che lo rappresentano.
E’ libera ogni rappresentazione che da tali simboli, emblemi, stemmi e decorazioni, tragga ispirazione, estro ed espressione anche in ambito privato a condizione che non costituisca confusione e similitudine con le Istituzioni Marciane con esse rappresentate o indecoroso e inopportuno riferimento a decremento delle stesse e del Popolo Veneto.
La Bandiera Nazionale è il Gonfalone di San Marco in ogni sua foggia, misura e riproduzione.
Il Gonfalone di San Marco è espressione della Nazione Veneta e del Popolo Veneto e deve essere esposto e adeguatamente presentato in ambito istituzionale e in egual modo, facoltativamente, anche in ambito privato.
Sarà dato mandato ad un’apposita commissione di saggi al fine di determinare le caratteristiche e ogni altra peculiarità ascrivibile alla simbologia istituzionale.
 
 
IL LOGO DE LA REPUBLICA
Ecco il logo de la Republica Veneta ridisegnato da Marco Rigato e messo a disposizione di tutti i Veneti, compresi i gruppi indipendentisti. Ricordo anche: SEZIONE 09 – ARTICOLO 06 dell' Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio.
Tutti i simboli, emblemi, stemmi e decorazioni che per storia, tradizione, cultura e consuetudine sono riconducibili alla Repubblica Veneta o Serenissima Repubblica di Venezia, sono patrimonio imperituro del Popolo Veneto e delle Istituzioni Marciane che lo rappresentano.
E’ libera ogni rappresentazione che da tali simboli, emblemi, stemmi e decorazioni, tragga ispirazione, estro ed espressione anche in ambito privato a condizione che non costituisca confusione e similitudine con le Istituzioni Marciane con esse rappresentate o indecoroso e inopportuno riferimento a decremento delle stesse e del Popolo Veneto.
La Bandiera Nazionale è il Gonfalone di San Marco in ogni sua foggia, misura e riproduzione.
Il Gonfalone di San Marco è espressione della Nazione Veneta e del Popolo Veneto e deve essere esposto e adeguatamente presentato in ambito istituzionale e in egual modo, facoltativamente, anche in ambito privato.
Sarà dato mandato ad un’apposita commissione di saggi al fine di determinare le caratteristiche e ogni altra peculiarità ascrivibile alla simbologia istituzionale.
     
  IL LOGO E IL FREGIO DEL MLNV
Il logo e il fregio del MLNV è rappresentato dal leone di San Marco o leone marciano o leone alato "in moeca", tratto dal simbolo di San Marco Evangelista e secolare simbolo della Repubblica di Venezia.
Nell'icona tradizionale "in moeca" della Repubblica Veneta il leone di San Marco è diversamente raffigurato con spada e/o con il Vangelo aperto e l'iscrizione "PAX TIBI MARCE EVANGELISTA MEUS".
Richiamandosi alla tradizionale raffigurazione storica della Repubblica e ai doveri che il MLNV si è dato nei confronti della Serenissima Patria il logo antepone uno scudo a difesa del simbolo della Nazione.
Nello scudo è raffigurato San Michele Arcangelo, Patrono del MLNV e della futura Polizia Nazionale Veneta.
     
 
LO STEMMA DEL GOVERNO VENETO PROVVISORIO
Lo stemma del Governo Veneto Provvisorio (GVP)  è rappresentato dal simbolo del MLNV (sopra) sormontato dalle scritte "MOVIMENTO DE LIBERASION NASIONALE" (in alto), e "GOVERNO VENETO PROVISORIO" (in basso).
Il simbolo del MLNV è circondato dai sestieri del Gonfalone (la nostra bandiera nazionale) e racchiusi a loro volta da una corda marinara simbolo della storica e tradizionale vocazione della nostra Patria.
Sullo sfondo del logo vi è il simbolo del "fiore della vita" che unisce in sé una delle più potenti simbiosi dell'Universo.
L'energia cosmica con il simbolo della creazione della vita.
Ogni molecola , ogni cellula nel nostro corpo, conosce questo schema.
È lo schema della creazione e della vita in ogni luogo. 
Tutte le frequenze della luce, del suono e della musica, si ritrovano in questa struttura geometrica, che esiste come uno schema olografico, definito nelle forme sia degli atomi che delle galassie.

 

 

 

CASSA NAZIONALE VENETA (CNV)

SEZIONE 09 – ARTICOLO 05
 
La CASSA NAZIONALE VENETA (CNV) è un istituto di diritto pubblico come stabilito dal presente OGVP.
La CNV è un'istituzione con funzioni di intermediazione finanziaria che esercita essenzialmente le seguenti funzioni:
  • deposito: consiste nella possibilità resa dalla Cassa Nazionale ai singoli Cittadini (soci di diritto) di depositare i propri risparmi per motivi di praticità e con il vantaggio di un interesse da corrispondere a questi sotto forma di tasso di interesse passivo;
  • creditizia: questa consiste nella tradizionale attività di erogazione dei prestiti (es. mutui) ad un tasso di interesse attivo, attraverso la quale avviene l'allocazione del risparmio dei Cittadini depositanti verso quei soggetti richiedenti (privati o aziende) ritenuti meritevoli ovvero con opportune coperture finanziarie.
  • tesoreria: per l'acquisizione delle imposte;
Le sedi decentrate a livello municipale della CNV svolgono anche le funzioni di Tesoreria Locale dello Stato, mentre la funzione di Tesoreria centrale  è istituita presso il Dipartimento Economico.
 

ASSEMBLEA COSTITUENTE

SEZIONE 09 – ARTICOLO 04
 
L’OGVP prevede l’istituzione dell’Assemblea Costituente (AC).
Nei confronti dell’AC il GVP agisce al fine di:
  • assicurare la sua istituzione;
  • salvaguardare la sua sicurezza, in tutti i suoi aspetti;
  • assicurare i lavori dell’AC;
  • garantire la completa autogestione e autonomia decisionale.
Possono chiedere di partecipare all’AC i Delegati che non abbiano mai concorso o ricoperto cariche istituzionali e o rappresentative di partiti e/o organizzazioni politiche e/o amministrative di qualsivoglia ragione e/o colore politico in ambito straniero italiano e che non ricoprano cariche istituzionali nell’ambito del GVP.
Appena insediata l’Assemblea Costituente deve provvedere alla nomina di un Presidente di Assemblea scelto a maggioranza assoluta fra tutti i Delegati e provvedere alla stesura e all’approvazione di un proprio e autonomo “regolamento” (RAC) che ne disciplini il funzionamento e che diverrà parte integrante dello stesso OGVP.
L’AC fruisce di personalità giuridica originaria, quale estrinsecazione delle finalità per le quali è costituita.
 

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

SEZIONE 09 – ARTICOLO 03

L’OGVP prevede l’istituzione dell’Alta Corte di Giustizia (ACG) nei confronti della quale il GVP ha il dovere:
  • assicurare la sua istituzione;
  • salvaguardare la sua sicurezza, in tutti i suoi aspetti;
  • assicurare i lavori dell’AC;
  • garantire la completa autogestione e autonomia decisionale.
L’ACG svolge funzioni di:
  • consulenza giuridica per l’attività del GVP;
  • consulenza giuridica per l’attività dell’Assemblea Costituente;
L’ACG ha competenza, relaziona e giudica riguardo:
  • i membri del GVP, i Governatori di Contea e i Reggenti Distrettuali limitatamente ai crimini commessi nell’esercizio delle loro funzioni contro il Popolo Veneto e la Nazione;
  • i conflitti di attribuzione e competenza tra le norme, gli Organi e le Istituzioni di ogni ordine e grado a livello federale, di contea e distrettuale.
L’ACG è composta dai seguenti membri:
  • un (1) membro nominato dall’Assemblea Costituente;
  • un (1) membro nominato dal Governo Veneto Provvisorio;
  • un (1) membro nominato da ogni Contea (Nazione Federata).
Il Presidente dell’Alta Corte di Giustizia è nominato a rotazione annuale fra tutti i membri del supremo Collegio.
L’ACG fruisce di personalità giuridica originaria, quale estrinsecazione delle finalità per le quali è costituita.
 

IL GOVERNO VENETO PROVVISORIO

SEZIONE 09 – ARTICOLO 02
 
In data 4 febbraio 2012 è stato istituito il GOVERNO VENETO PROVVISORIO ai sensi e per gli effetti dell'art.96.3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977.
L’OGVP, riconosce che il principio di legalità è applicabile al diritto di autodeterminazione per il Popolo Veneto e che tale diritto concreta il potere per il Popolo Veneto di esercitarlo nelle forme e nei modi contemplati.
Il Governo Veneto Provvisorio (GVP) è istituito dal MLNV allo scopo di dar seguito ai propri doveri assunti nei confronti della Serenissima Patria, attenendosi con rigorosa conformità alle norme del diritto internazionale.
Il GVP, pur non essendo istituito sulla base del consenso popolare, agisce in nome dell’intero Popolo Veneto nell’applicazione del suo naturale diritto all’autodeterminazione e come tale è un Organo che dispone di personalità giuridica originaria, quale estrinsecazione delle finalità per le quali è costituito.
L’esercizio di sovranità dello Stato, espressione delle tre funzioni cardine, (esecutiva, legislativa e giudiziaria) è sempre subordinata all’interesse della Nazione e quindi del Popolo Veneto.
La sovranità dello Stato si esercita attraverso l’Amministrazione Pubblica Provvisoria mediante Istituzioni a cui sono attribuite competenze non subordinate l’una all’altra ma a reciproca integrazione perché suddivise a livello territoriale ma coordinate e poste su piani paralleli:
  • Istituzioni Federali – Provveditorati Generali
  • Istituzioni Statali di Contea (Stati federati) – Provveditorati
  • Istituzioni Municipali (Municipalità) – Direzioni
Le funzioni del GVP sono limitate al periodo di transizione.
Il Governo Provvisorio istituito darà seguito alla proclamazione (anche unilaterale) di indipendenza della Serenissima Repubblica Veneta nei tempi e modi che si andranno a stabilire.
 
COMMENTO:
Il GOVERNO è autorità nazionale ma esercita le sue funzioni provvisoriamente perché il Popolo Veneto non può esprimere liberamente il proprio voto e/o consenso non potendo ancora esserci libere elezioni.
La struttura e o l'organizzazzione di cui si dota il Movimento di Liberazione Nazionale non agisce sulla base del consenso popolare ma sul suo diritto di autodeterminazione sancito per legge.
Atteso pertanto che il principio di legalità è applicabile al diritto di autodeterminazione per il Popolo Veneto, tale diritto concreta il potere di esercitarlo nelle forme e nei modi contemplati.
Il MLNV  ha quindi scelto di intraprendere il percorso diplomatico e non quello della c.d. "guerra di liberazione" e nel dar seguito all'adempimento dei propri doveri nei confronti della Serenissima Patria, rimanendo con inflessibile osservanza nell'alveo delle norme del diritto internazionale e uniformandosi al principio di stretta legalità, ha costituito lo specifico Dipartimento per le Relazioni Internazionali e un Governo Veneto Provvisorio.