SEZIONE 17

08 – ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE

SEZIONE 17 – ARTICOLO 08

(Associazioni Riconosciute)

Le Associazioni Riconosciute sono formazioni collettive di cittadini veneti che perseguono scopi non lucrativi nei settori dell’istruzione, cultura, assistenza, ambiente, protezione civile, solidarietà sociale o promozione del lavoro.

Per essere riconosciuta, un’associazione deve:

  1. essere costituita da almeno tre Cittadini autodeterminati;
  2. avere un atto costitutivo e uno statuto in linea con l’OGVP;
  3. essere registrata presso il PRAP e pubblicata nella Gaxeta Uficiale;
  4. rispettare i diritti umani, i principi etici e le norme sul lavoro previste dal presente Ordinamento.

Le Associazioni Riconosciute possono collaborare con gli organi del GVP, ricevere incarichi pubblici, accedere a bandi o convenzioni e contribuire attivamente allo sviluppo della Nazione Veneta.


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07 – ATTIVITA’D’IMPRESA IN COOPERAZIONE

SEZ. 17 – ART. 07

(Attività d’Impresa in Cooperazione)

Sono definite Attività d’Impresa in Cooperazione tutte le forme produttive costituite da più Inprenditori e/o Prestatori d’Opera associati volontariamente allo scopo di perseguire finalità comuni di utilità economica, sociale o mutualistica.

Le imprese cooperative si distinguono per:

  1. la condivisione dei mezzi di produzione;
  2. la ripartizione etica dei profitti proporzionalmente al contributo;
  3. la partecipazione paritaria ai processi decisionali;
  4. il rispetto del Protocollo Produttivo Nazionale (PPN) e dei principi dell’OGVP.

Ogni impresa in cooperazione deve essere iscritta nel PRAP e ricevere un Codice Unico Aziendale, con indicazione chiara della natura cooperativa e dei CUP degli associati.


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11 – ISPETTORATI DISTRETTUALI, SEZIONI NAZIONALI E DIVISIONE FEDERALE DEL LAVORO

SEZIONE 17 – ARTICOLO 11
(Organizzazione territoriale e giurisdizionale del lavoro)

L’Ordinamento Giuridico Veneto Provisorio (OGVP) dispone che il Dipartimento del Lavoro istituisca, su base territoriale, i seguenti livelli amministrativi e giurisdizionali in materia di lavoro:

1. ISPETTORATO DISTRETTUALE DEL LAVORO

(Competenza: Distretto Amministrativo – ex Comune)

L’Ispettorato Distrettuale del Lavoro è l’ufficio periferico del Dipartimento del Lavoro, con competenza su tutte le attività lavorative del proprio territorio.
Esso è preposto a:

  • assistere cittadini e imprese per l’avviamento e la gestione dei rapporti di lavoro in ambito privato;
  • esercitare funzioni di vigilanza e controllo in materia di normativa sul lavoro, salute, sicurezza e collocamento.

Commissione Distrettuale del Lavoro – 1ᵃ Istanza

Presso ciascun Ispettorato è istituita la Commissione Distrettuale del Lavoro di 1 Istanza, con funzione di concordato stragiudiziale.
Le decisioni della Commissione hanno valore legale se vi è accordo fra le parti e ne esauriscono la procedibilità.
In caso di mancato accordo, le parti possono ricorrere alla Commissione Nazionale del Lavoro – 2 Istanza.

2. SEZIONE NAZIONALE DEL LAVORO

(Competenza: Contea – ex Provincia / Stato Federato)

La Sezione Nazionale del Lavoro è l’ufficio distrettuale di livello intermedio, con competenza su tutte le attività lavorative in ambito statale e dei relativi uffici periferici.

Commissione Nazionale del Lavoro – 2ᵃ Istanza

Presso ciascuna Sezione è istituita la Commissione Nazionale del Lavoro di 2 Istanza, alla quale le parti possono ricorrere in caso di fallimento del concordato di 1ᵃ Istanza.
Avverso le decisioni di tale Commissione è ammesso ricorso alla Commissione Federale del Lavoro – 3 Istanza.

3. DIVISIONE FEDERALE DEL LAVORO

(Competenza: Federale e Internazionale)

La Divisione Federale del Lavoro è l’ufficio centrale del Dipartimento del Lavoro con competenza:

  • sulle attività istituzionali federali,
  • sulle sedi periferiche ed estere.

Commissione Federale del Lavoro – 3ᵃ Istanza

Presso la Divisione è istituita la Commissione Federale del Lavoro di 3 Istanza, con funzione di giudizio avverso le decisioni della 2ᵃ Istanza.
Avverso le decisioni della Commissione di 3ᵃ Istanza è ammesso ricorso finale al Presidente della Republica Federale de Venethia.


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02 – PPN – PROTOCOLLO PRODUTTIVO NAZIONALE

SEZIONE 17 – ARTICOLO 02
(Definizione e adozione del Protocollo Produttivo Nazionale – PPN)

Il Governo Veneto Provisorio (GVP) dispone che, entro il mese di gennaio di ogni anno, sia adottato il Protocollo Produttivo Nazionale (PPN).

Il PPN costituisce l’atto di indirizzo generale sull’orientamento economico e produttivo della Nazione Veneta, da determinarsi dal Dipartimento del Lavoro, in raccordo con il Sindacato dei Lavoratori de la Venethia (SLV) e con ogni altra Istituzione o rappresentanza che il GVP riterrà opportuno convocare.

Il PPN definisce le priorità produttive, i settori strategici, i criteri di sostenibilità, le modalità di cooperazione tra attività economiche venete (AEV), imprese estere (AEE) e quelle in regime cooperativo, nonché i principi ispiratori dei contratti collettivi nazionali sul lavoro.


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06 – ATTIVITA’ D’IMPRESE ESTERE

SEZ. 17 – ART. 06

(Attività Economiche Estere – AEE)

Il Governo Veneto Provisorio (GVP) riconosce e legittima come Attività Economiche Estere (AEE) tutte le imprese con sede o origine giuridica estera, regolarmente protocollate presso il PRAP, a condizione che rispettino i requisiti richiesti per la figura dell’Inprenditore, il quale deve necessariamente possedere la Cittadinanza Veneta.

Le AEE sono di natura societaria e devono essere formalmente costituite da un Inprenditore responsabile, il quale fa riferimento ai Soci esclusivamente in quanto esseri umani viventi, riconosciuti come titolari di diritti naturali.

Ogni AEE deve essere coerente con gli scopi della propria attività, convergere con gli interessi superiori della Nazione Veneta e uniformarsi al Protocollo Produttivo Nazionale (PPN), emanato annualmente dal GVP tramite il Dipartimento del Lavoro.

Sono espressamente vietate le AEE che configurino:

  • pericolo per la collettività;
  • attività speculativa fraudolenta;
  • lesione dei principi etici e fondativi dell’Ordinamento Giuridico Veneto Provisorio (OGVP).

Le AEE rispondono in via esclusiva in termini legali, patrimoniali e fiscali attraverso il proprio Codice Unico Aziendale, e non direttamente tramite i codici personali dell’Inprenditore o dei Soci.


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05 – ATTIVITA’ ECONOMICHE VENETE (AEV)

SEZ. 17 – ART. 05

(Attività Economiche Venete – AEV)

Il Governo Veneto Provisorio (GVP) identifica e legittima come Attività Economiche Venete (AEV) tutte le imprese regolarmente protocollate nel Pubblico Registro delle Attività Produttive (PRAP), in conformità ai requisiti previsti per la figura dell’Inprenditore, secondo quanto stabilito dal presente Ordinamento.

Le AEV sono di pubblico dominio e sono rese accessibili tramite pubblicazione ufficiale nella GAXETA UFICIALE.

Le AEV si distinguono in due categorie:

  1. Attività Economica Individuale (AEI): esercitata da un singolo Inprenditore, alla quale è assegnato un Codice Unico Aziendale, collegato direttamente al Codice Unico Personale (CUP) dell’Inprenditore stesso.
  2. Attività Economica Sociale (AES): esercitata da più soggetti associati, alla quale è assegnato un Codice Unico Aziendale, collegato al CUP dell’Inprenditore e a quelli di tutti i Soci.

Ogni AEV deve essere coerente con gli scopi dichiarati, rispettare gli interessi strategici della Nazione e uniformarsi al Protocollo Produttivo Nazionale (PPN) adottato dal GVP tramite il Dipartimento del Lavoro.

È espressamente vietata ogni AEV che costituisca:

  • pericolo per la collettività,
  • attività illecita o speculativa,
  • concorrenza fraudolenta,
  • violazione dei principi etici e fondativi del presente Ordinamento Giuridico Veneto Provisorio (OGVP).

La responsabilità legale, anche in ambito fiscale e patrimoniale, delle AEV ricade sul Codice Unico Aziendale e non direttamente sui Codici Personali degli Inprenditori o dei Soci.


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04 – PRAP – ANAGRAFE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

SEZIONE 17 – ARTICOLO 04
(Istituzione del Pubblico Registro delle Attività Produttive – PRAP)

Il Governo Veneto Provisorio (GVP) istituisce il Pubblico Registro delle Attività Produttive (PRAP), nel quale sono iscritte tutte le attività economiche aventi personalità giuridica “semplice”, ovvero orientate al profitto onesto finalizzato alla prosperità individuale e collettiva.

Il termine “semplice” qualifica l’attività produttiva come mezzo di creazione di benessere e ricchezza, nel rispetto dei principi fondamentali dell’Ordinamento Giuridico Veneto Provisorio (OGVP).

Ogni Inprenditore che intende avviare un’attività produttiva è tenuto a registrarla presso il PRAP utilizzando l’apposito modulo disponibile allo Sportelo del Xitadino, sempre che sussistano i requisiti previsti dall’articolo 9 della presente Sezione 17.

Ad ogni attività produttiva viene assegnato un Codice Unico Identificativo, utilizzato per tutti i fini amministrativi, fiscali e regolamentari.

Il PRAP è reso pubblico mediante pubblicazione continuativa sulla GAXETA UFICIALE, unitamente al Certificato di Registrazione, che deve essere esposto in modo visibile presso la sede dell’attività a garanzia dell’utenza.


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03 – ATTIVITA’ COMPLEMENTARI

SEZIONE 17 – ARTICOLO 03
(Attività Complementari)

Sono definite Attività Complementari tutte quelle attività, di natura fisica o intellettuale, svolte su base volontaria o per dovere civico dal Buon Cittadino, finalizzate alla produzione di beni e servizi in risposta a una giusta causa determinata da uno stato di necessità urgente e di carattere pubblico.

Tali attività, pur potendo svolgersi senza garanzia di un compenso concordato o adeguato, sono soggette agli adempimenti previsti dal Contratto Nazionale Collettivo sul Lavoro, in particolare in materia di prevenzione, sicurezza e prosperità individuale e sociale.

089 – IMPRENDITORI (anche DATORI DI LAVORO)

SEZIONE 17 – ARTICOLO 09
(L’Imprenditore – Requisiti e responsabilità)

È definito Imprenditore, sotto il profilo giuridico, l’essere umano vivente che, mediante l’impiego di propri mezzi, ricchezze e capacità organizzative, crea e gestisce una attività d’impresa, finalizzata alla realizzazione di un progetto e/o alla produzione di profitto, anche in collaborazione con Prestatori d’Opera o Soci, conservando tuttavia la proprietà dei risultati produttivi, in tutto o in parte.

L’Imprenditore, pur essendo titolare di personalità giuridica originaria, opera in un ambito – quello dell’attività d’impresa – che assume personalità giuridica “semplice”, in quanto orientata alla produzione di ricchezza e benessere attraverso il Codice Unico Aziendale attribuito all’attività.

L’Imprenditore è identificato come iniziatore, titolare e responsabile legale dell’attività d’impresa, sia essa individuale o societaria, e deve possedere i requisiti legali del Buon Cittadino, ivi incluso l’assenza di condanne che comportino l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Alla direzione dell’impresa possono collaborare, in configurazioni subordinate, altre figure apicali con funzioni gestionali, che non modificano la centralità giuridica e operativa dell’Imprenditore.

La professionalità dell’Imprenditore si manifesta nella competenza e nell’eccellenza produttiva, conseguite attraverso l’impegno e una concorrenza sincera e leale, mai fraudolenta o speculativa.

Ogni Imprenditore è soggetto, per quanto di propria competenza:

  • al Contratto Nazionale dei Lavoratori,
  • ai relativi Protocolli Integrativi eventualmente previsti,
  • e al Protocollo Produttivo Nazionale (PPN) emanato dal GVP tramite il Dipartimento del Lavoro.

08 – PRESTATORI D’OPERA – LAVORATORI

SEZIONE 17 – ARTICOLO 08
(Il Prestatore d’Opera – Lavoratore)

Sotto il profilo giuridico, il Prestatore d’Opera è l’essere umano vivente che, nell’ambito di un’organizzazione pubblica o privata, si impegna mediante contratto di collaborazione a prestare le proprie energie di lavoro, fisiche o intellettuali.

Riconosciuto come soggetto dotato di personalità giuridica originaria, il Prestatore d’Opera non può essere sottoposto ad alcuna forma di attività lavorativa in contrasto con la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, i Patti Internazionali sui Diritti Civili, Economici e Sociali, e i principi fondativi dell’Ordinamento Giuridico Veneto Provisorio (OGVP).

Il lavoratore ha il dovere di operare con responsabilità, mantenendo riservatezza, correttezza e dedizione nell’attività esercitata, secondo quanto stabilito dal Contratto Nazionale dei Lavoratori e da eventuali Protocolli Integrativi approvati, concordati e sottoscritti.

Ogni prestazione d’opera è vincolata al rispetto delle normative in materia di sicurezza, equità, dignità professionale e prosperità sociale, in conformità con il Protocollo Produttivo Nazionale (PPN) e gli indirizzi del Dipartimento del Lavoro.