SEZIONE 08 – ARTICOLO 02
L’Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio (OGVP) riconosce la capacità di agire come la facoltà di compiere atti e azioni destinati all’esercizio dei propri diritti o all’adempimento dei doveri cui si è tenuti.
ACQUISIZIONE DELLA CAPACITA’ DI AGIRE
La capacità giuridica di agire si acquisisce con l’emancipazione, che viene attribuita in via generale al raggiungimento del diciottesimo (18°) anno di età, salvo disposizioni particolari previste dalla legge.
Questa formulazione è semplice, chiara e mantiene la formalità necessaria.