02 – LA CAPACITÀ D’AGIRE

SEZIONE 08 – LE RELAZIONI GIURIDICHE
ARTICOLO 02 – LA CAPACITA’ DI AGIRE

L’OGVP riconosce la capacità d’agire come l’idoneità del soggetto ad esercitare i propri diritti e ad assumere obblighi giuridici in modo autonomo e consapevole.
Essa si fonda:

  • sulla coscienza dell’Essere Umano;
  • sulla volontà autodeterminata, liberamente espressa;
  • sulla maturità personale, valutata anche in funzione della situazione concreta.

La capacità d’agire può essere piena o limitata, e si presume tale in ogni Essere Umano autodeterminato, salvo prova contraria fondata su incapacità naturale o volontaria dichiarata secondo le regole del diritto veneto.
La legge veneta può riconoscere la rappresentanza o l’assistenza nei confronti di soggetti incapaci o parzialmente capaci, sempre nel rispetto della loro dignità e volontà, privilegiando la funzione educativa, inclusiva e non coercitiva.

L’Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio (OGVP) riconosce la capacità di agire come la facoltà di compiere atti e azioni destinati all’esercizio dei propri diritti o all’adempimento dei doveri cui si è tenuti.

ACQUISIZIONE DELLA CAPACITA’ DI AGIRE

La capacità giuridica di agire si acquisisce con l’emancipazione, che viene attribuita in via generale al raggiungimento del diciottesimo (18°) anno di età, salvo disposizioni particolari previste dalla legge.

Questa formulazione è semplice, chiara e mantiene la formalità necessaria.

 

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