SEZIONE 08 – LE RELAZIONI GIURIDICHE
ARTICOLO 02 – LA CAPACITA’ DI AGIRE
L’OGVP riconosce la capacità d’agire come l’idoneità del soggetto ad esercitare i propri diritti e ad assumere obblighi giuridici in modo autonomo e consapevole.
Essa si fonda:
- sulla coscienza dell’Essere Umano;
- sulla volontà autodeterminata, liberamente espressa;
- sulla maturità personale, valutata anche in funzione della situazione concreta.
La capacità d’agire può essere piena o limitata, e si presume tale in ogni Essere Umano autodeterminato, salvo prova contraria fondata su incapacità naturale o volontaria dichiarata secondo le regole del diritto veneto.
La legge veneta può riconoscere la rappresentanza o l’assistenza nei confronti di soggetti incapaci o parzialmente capaci, sempre nel rispetto della loro dignità e volontà, privilegiando la funzione educativa, inclusiva e non coercitiva.
ACQUISIZIONE DELLA CAPACITA’ DI AGIRE
La capacità giuridica di agire si acquisisce con l’emancipazione, che viene attribuita in via generale al raggiungimento del diciottesimo (18°) anno di età, salvo disposizioni particolari previste dalla legge.
Questa formulazione è semplice, chiara e mantiene la formalità necessaria.