SICUREZZA NAZIONALE

SEZIONE 10 – ARTICOLO 04
 
Per sicurezza nazionale deve intendersi la tranquilla, ordinata e serena condizione sociale che, tramite la garanzia di una trasparente e leale attività politico/amministrativa assicuri:
  1. al Popolo
    – il perseguimento di una pacifica e serena convivenza civile;
    – la sicurezza individuale;
    – il perseguimento della giustizia;
    – il perseguimento del bene comune dell’intera comunità;
    – il perseguimento delle giuste libertà individuali e sociali;
    – il perseguimento della libertà religiosa.
  2. l'integrità e la salvaguardia territoriale della Nazione
  3. la sovranità delle istituzioni a qualsiasi livello.
La sicurezza nazionale costituisce un'imprescindibile interesse sociale a cui deve tendere l'intero sistema politico/amministrativo dello stato, tramite la conoscenza, la comprensione e la padronanza del complesso di scelte e azioni politiche, anche nell'ambito del contesto internazionale e tese a salvaguardare una sempre migliore qualità di vita per il Popolo Veneto, l'integrità della Nazione e la sovranità delle sue istituzioni.
 
Commento:
La sicurezza (dal latino "sine cura": senza preoccupazione) può essere definita come la "conoscenza che l'evoluzione di un sistema non produrrà stati indesiderati".
In altri termini è l'essere consapevoli che una certa azione non provocherà dei danni futuri.
Il presupposto della conoscenza è fondamentale da un punto di vista epistemologico, poiché un sistema può evolversi senza dar luogo a stati indesiderati, ma non per questo esso può essere ritenuto sicuro.
Solo una conoscenza di tipo scientifico, basata quindi su osservazioni ripetibili, può garantire una valutazione sensata della sicurezza.
La sicurezza totale si ha in assenza di pericoli.
 
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