NOTIFICA

La notifica nell’ordinamento civile italiano è un istituto giuridico attraverso il quale si porta a conoscenza di un soggetto un determinato documento o atto processuale.
La disciplina relativa alla notifica trova una collocazione organica nel codice di procedura civile.
Non costituisce un obbligo giuridico del soggetto che la compie, ma è al contrario un onere che gli è imposto per poter azionare la propria pretesa.

Questa precisazione riguarda il concetto e la funzione della notifica nell’ordinamento civile italiano. Analizziamola punto per punto:
  1. Definizione di notifica

    • La notifica è un istituto giuridico che serve a portare formalmente a conoscenza di un soggetto un atto o un documento.
    • È un passaggio essenziale affinché il destinatario sia informato ufficialmente di un provvedimento, di un’azione legale o di un obbligo.
  2. Collocazione nel Codice di Procedura Civile (CPC)

    • La normativa sulle notifiche è contenuta nel Codice di Procedura Civile (Artt. 137-151 CPC).
    • Stabilisce le modalità con cui un atto deve essere notificato affinché sia valido.
  3. Non è un obbligo per chi notifica, ma un onere

    • La parte che notifica un atto non è obbligata per legge a farlo, ma se non lo fa non può far valere i propri diritti.
    • Questo significa che la notifica è un onere (e non un dovere): se una parte vuole azionare una pretesa legale contro qualcuno, ha l’onere di notificare correttamente l’atto alla controparte.
    • Ad esempio, se un creditore vuole far valere un decreto ingiuntivo contro un debitore, deve notificarlo correttamente, altrimenti l’atto non produce effetti e può essere impugnato.

Conclusione
Questa precisazione chiarisce che la notifica non è un atto obbligatorio per chi la effettua, ma è un passaggio necessario affinché un atto giuridico abbia efficacia.
Se la notifica viene eseguita in modo errato o non viene effettuata, l’atto potrebbe non produrre effetti o essere contestato.

secondo l’ordinamento italiano:
Dispositivo dell’art. 148 Codice di procedura civile
L’ufficiale giudiziario certifica l’eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all’originale e alla copia dell’atto [disp. att. 47] (1) (2).
La relazione indica la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità (3), nonché il luogo della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall’ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario.

Note
1 – La relata deve necessariamente indicare la data e la sottoscrizione dell’ufficiale giudiziario. Per la sua validità non è necessario che la relata sia scritta di suo pugno essendo sufficiente che l’ufficiale attesti mediante la propria sottoscrizione l’attività compiuta.
Pertanto, è bene precisare che la mancanza della data nella relata determina la nullità insanabile della notificazione. Diversamente, se la relata è priva della sottoscrizione è affetta da inesistenza.
2 – Nel caso in cui la relata apposta sull’originale sia difforme da quella redatta sulla copia dell’atto notificato, prevale quest’ultima in virtù del principio secondo il quale prevale ciò che risulta dalla copia consegnata alla parte.
3 – Nel caso in cui la copia dell’atto sia notificato ad un consegnatario, l’ufficiale giudiziario deve indicare nella relata le generalità della persona che riceve la copia e dare atto delle sue qualità, ovvero l’indicazione della posizione che riveste il c.d. consegnatario, in relazione al rapporto che intercorre con il destinatario (per es.: convivente, familiare, portiere etc.).
Ratio Legis
La norma descrive limportanza che riveste la relazione di notifica, quale certificazione scritta dall’ufficiale giudiziario e, pertanto, atto pubblico assistito da fede privilegiata, con cui egli attesta l’avvenuta notifica dell’atto. La relata, scritta in calce sia all’originale dell’atto che alla copia da notificare, rappresenta l’unico atto idoneo a fornire la prova dell’avvenuta notifica.

NESSUN ATTO E/O PROVVEDIMENTO ITALIANO PUÒ ESSERE NOTIFICATO A CITTADINI VENETI PERCHÉ È ACCERTATO:

  1. che in fatto e in diritto lo stato italiano sul Territorio della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Repubblica di Venezia gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
  2. che tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica Veneta sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio;
  3. che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta è a tutti gli effetti INESISTENTE, ovvero tamquam non esset;
  4. che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illiceità e l’illegalità della permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia”;
  5. che non esiste prova documentata che ogni singola Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto sia un cittadino italiano e che abbia firmato un contratto regolarmente valido con l’entità correntemente identificata con il nome di “stato italiano” e che obblighi loro a seguire le sue emanazioni politiche, penali, civili, commerciali, fiscali, stradali e qualsivoglia altra sua norma;

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *